Codice di Procedura Civile art. 58 bis - Ufficio per il processo 1Ufficio per il processo1 [I]. L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale. [1] Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151. InquadramentoIl d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, e cioè un testo normativo distinto da quello che reca il complesso della riforma del codice di rito (il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), reca nondimeno una ulteriore modifica di quest'ultimo, sebbene marginale, con l'introduzione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), della disposizione in commento (oltre che la sostituzione, al libro I, titolo I, della rubrica del capo II, che diviene la seguente: «Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e dell'ufficiale giudiziario»). Si tratta di una norma di raccordo, la quale si limita a rinviare alla legislazione speciale, ossia, appunto, alle disposizione dettate dal citato d.lgs. n. 151 del 2022. È appena il caso di accennare che l'ufficio per il processo è stato inizialmente introdotto con l'art. 50 del d.l. n. 90/2014, convertito nella l. n. 114/2014, il quale prevedeva che facessero parte dell'ufficio per il processo il personale di cancelleria, i giudici onorari di tribunale, gli stagisti che svolgono presso gli uffici il tirocinio formativo ex art. 73 d.l. n. 69/2013 ovvero la formazione professionale ex art. 37 d.l. n. 98/2011. Si trattava di una disposizione che si riferiva cioè, eccezion fatta per gli stagisti, a personale già inquadrato nei ranghi del personale ausiliario, e dunque non era idoneo ad incidere sulle sorti del funzionamento del processo civile. Il d.lgs. n. 151 del 2022, in sintesi, e per quanto principalmente attiene al settore civile, prevede la costituzione, presso i tribunali ordinari e le corti di appello, presso le procure e presso gli uffici della suprema corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo civile» (art. 1), il tutto allo scopo di concorrere a realizzare l'obbiettivo della ragionevole durata del processo (art. 2). Il successivo art. 3 disciplina la costituzione, direzione e coordinamento degli uffici per il processo. L'art. 4 elenca le figure professionali che comporranno l'ufficio, e nei individua gli obblighi. L'art. 5 specifica che fra i compiti rientrano le attività preparatorie e di supporto al magistrato, di raccordo e coordinamento fra l'attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari, nonché di supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell'ufficio. L'art. 7 si occupa dell'ufficio del processo presso la Corte di cassazione, settore civile. BibliografiaPunzi, Il processo civile, sistema e problematiche, I, Torino, 2010; Tedoldi, Ufficiale giudiziario, in Dig. civ., XIX, Torino, 1999. |