Codice di Procedura Civile art. 183 ter - Ordinanza di accoglimento della domanda 1Ordinanza di accoglimento della domanda1 [I]. Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate. [II]. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte. [III]. L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite. [IV]. L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio, non e' ulteriormente impugnabile e costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale2. [V]. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 13, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per le disposizioni transitorie v. ora l'art. 7, comma 3, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, secondo cui in deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. [2] Comma modificato dall'art. 3, comma 2, lett. o) d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha sostituito le parole: «definisce il giudizio, non è ulteriormente impugnabile e costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale» alle parole: «definisce il giudizio e non e' ulteriormente impugnabile»; ai sensi dell’art. 7, comma 3, del medesimo decreto, in deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. InquadramentoPer il Commento v. art.183-quater c.p.c. BibliografiaCaponi, Il processo civile telematico tra scrittura e oralità, in Riv. trim. dir e proc. civ. 2015, 305 ss.; Cordopatri, Per la chiarezza delle idee in tema di forma del provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo e del suo regime impugnatorio, in Riv. trim. dir e proc. civ., 2014, 785 ss.; Didone, Le ordinanze anticipatorie di condanna e la nuova trattazione della causa, in Giur. mer. 2008, 333 ss.; Luiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006; Mirenda, Le ordinanze ex art. 186-bis, ter e quater c.p.c., in Giur. mer. 1999, 189 ss.; Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, II, Torino, 2010; Saletti, voce Estinzione del processo: 1) dir. proc. civ., in Enc. giur., XIII, Roma, 1989; Scrima, Le ordinanze ex art.186-bis e ter c.p.c., in Giur. mer. 1998, 137 ss. |