Codice di Procedura Civile art. 569 bis - Modalità della vendita diretta 1

Rosaria Giordano

Modalità della vendita diretta1

[I]. Nel caso di deposito dell'istanza ai sensi dell'articolo 568-bis, il giudice dell'esecuzione, all'udienza di cui all'articolo 569, se il prezzo base determinato ai sensi dell'articolo 568 non è maggiore del prezzo offerto, valutata l'ammissibilità della medesima, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.

[II]. Se il prezzo base determinato ai sensi dell'articolo 568 è maggiore del prezzo offerto, il giudice fissa un termine di dieci giorni per integrare l'offerta e la cauzione, adeguandole al prezzo base. Se l'offerta e la cauzione sono integrate entro tale termine, il giudice entro i successivi cinque giorni, valutata l'ammissibilità dell'offerta, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.

[III]. Se l'offerta e la cauzione non sono integrate, il giudice dell'esecuzione, entro cinque giorni, dichiara inammissibile l'offerta e dispone la vendita nei modi e nei termini di cui al terzo comma dell'articolo 569. Nello stesso modo dispone nei casi in cui dichiara con decreto inammissibile l'istanza ai sensi dell'articolo 568-bis.

[IV]. Il giudice dell'esecuzione, quando dichiara ammissibile l'offerta di cui all'articolo 568-bis, in assenza di opposizione dei creditori titolati e di quelli intervenuti di cui all'articolo 498 da proporsi in ogni caso entro l'udienza di cui all'articolo 569, aggiudica l'immobile all'offerente. Si applicano il sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma.

[V]. Se un creditore titolato o uno di quelli intervenuti di cui dall'articolo 498 si oppone all'aggiudicazione a norma del quarto comma, il giudice con ordinanza:

1) fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni per l'effettuazione della pubblicità, ai sensi dell'articolo 490, dell'offerta pervenuta e della vendita;

2) fissa il termine di novanta giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dell'offerta già presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;

3) convoca il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza che fissa entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al numero 2) per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

4) prevede, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti nonché il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

[VI]. Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento con il quale aggiudica l'immobile al migliore offerente, stabilisce le modalità di pagamento del prezzo da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 587.

[VII]. Si applica l'articolo 585.

[VIII]. Se il prezzo non è depositato nel termine di cui al sesto comma, o in ogni altra ipotesi in cui il bene immobile non è aggiudicato, il giudice dell'esecuzione con decreto dispone la vendita nei modi e nei termini già fissati ai sensi dell'articolo 569, terzo comma.

[IX]. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione pronuncia il decreto con il quale trasferisce il bene all'aggiudicatario.

[X]. Su istanza dell'aggiudicatario, il giudice autorizza il trasferimento dell'immobile mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di quest'ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586. Il notaio stipulante trasmette copia dell'atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura.

 

[1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 39, lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

La norma in commento disciplina le modalità di svolgimento della vendita c.d. diretta su istanza del debitore.

In sostanza, se il giudice dell’esecuzione ritiene ammissibile l’offerta formulata, si aprono due possibilità.

In assenza, entro l’udienza di autorizzazione delle operazioni di vendit di opposizione dei creditori titolati e di quelli intervenuti di cui all’articolo 498, aggiudica l’immobile all’offerente. In questo caso, dopo il versamento del prezzo, l’aggiudicatario può richiedere che in luogo del trasferimento del bene mediante decreto del giudice dell’esecuzione venga autorizzato lo stesso mediante atto negoziale notarile.

Se invece vi è opposizione, dà luogo con ordinanza a un procedimento che, a partire dalla pubblicità dell’avviso di vendita, consente la presentazione di ulteriori offerte, sino all’aggiudicazione al miglior offerente.

Inammissibilità dell'offerta

Se l’offerta formulata è inferiore al prezzo c.d. base determinato in forza del valore stimato dall’esperto il giudice fissa un termine di dieci giorni per integrare l’offerta e la cauzione. Se l’offerta e la cauzione non sono integrate, il giudice dell’esecuzione dichiara inammissibile l’offerta e dispone la vendita nei modi e nei termini di cui al terzo comma dell’art. 569 (i.e. di norma la vendita forzata senza incanto).

Procedimento in mancanza di opposizione dei creditori

Se l'offerta è ammissibile – anche a fronte della tempestiva integrazione del prezzo offerto a quello base e, di conseguenza, della cauzione – e i creditori (procedente e interventi prima dell'offerta, nonché iscritti ex art. 498) non formulano opposizione (nel senso che ciò non incide in alcun modo sui successivi diritti dei creditori né in ambito sostanziale né in sede di distribuzione del ricavato v. Farina (-Giordano - Metafora), § 6), il bene è aggiudicato all'offerente “reperito” direttamente dal debitore.

L'aggiudicatario dovrà, al fine di evitare la decadenza (con le relative conseguenze anche in ordine alla perdita della cauzione, incamerata nella procedura a titolo di multa), pagare il prezzo entro novanta giorni dal provvedimento di aggiudicazione. In sostanza, il procedimento prosegue nelle forme di quello cd. ordinario (Farina (-Giordano - Metafora), § 6).

Se il prezzo è tempestivamente versato, si aprono due alternative: a) il giudice pronuncia decreto di trasferimento ex art. 586 in favore dell'offerente-aggiudicatario; b) su istanza dell'aggiudicatario, il giudice autorizza il trasferimento dell'immobile mediante atto negoziale (cioè a dire a mezzo notaio, che dovrà poi rimettere gli atti redatti al fascicolo della procedura: in questo senso, già in base ad un'interpretazione delle previsioni della legge delega cfr. Fabiani - Piccolo, 12.3) e ordina, contestualmente alla trascrizione di quest'ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'art. 586, stante l'effetto generalmente “purgativo” della vendita forzata.

Procedimento nell’ipotesi di opposizione dei creditori

Se, invece, il creditore procedente o un creditore intervenuto ovvero un creditore iscritto intervenuto nella procedura si oppone all’aggiudicazione all’offerente individuato dal debitore al c.d. prezzo base, si apre un canonico iter volto a pubblicizzare la procedura di vendita al fine di consentire l’aggiudicazione al miglior offerente.

Come si è osservato in dottrina, l’opposizione dei creditori apre il subprocedimento alla gara con gli altri offerenti, gara che si svolge su un prezzo base determinato dall’offerta già presentata per la vendita diretta, in tal guisa escludendo che il terzo possa formulare un’offerta minima e così sottraendo il debitore del rischio di una vendita a prezzo vile (Farina (-Giordano - Metafora), § 6).

Più in particolare, il giudice, con ordinanza, in primis fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni per l’effettuazione della pubblicità, ai sensi dell’art. 490 – e, dunque, sul portale delle vendite pubbliche e su altro sito internet – dell’offerta pervenuta e della vendita.

Inoltre, con la medesima ordinanza, il giudice dell’esecuzione fissa un termine di novanta giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dell’offerta già presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo.

In un’udienza fissata entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di ulteriori offerte, il giudice fissa un’udienza nel contradittorio con il debitore, eventuali comproprietari, i debitori e gli offerenti, per la deliberazione sull’unica offerta (ciò che si verifica quando non ne sono pervenute ulteriori rispetto a quella “procurata” dal debitore) ovvero per la gara sulla pluralità di offerente presentate (nel senso che in parte qua la disciplina presenta una forte analogia con le offerente concorrenti nel concordato preventivo cfr. Farina, 2021, § 4).

Secondo le regole generali, di regola la gara e il pagamento delle offerente avverranno con modalità telematiche.

L’aggiudicazione, se vi sono pluralità di offerente, avviene in favore del miglior offerente. Seguirà dunque l’iter già indicato nel paragrafo precedente.

La natura della vendita diretta

Se, invece, il creditore procedente o un creditore intervenuto ovvero un creditore iscritto intervenuto nella procedura si oppone all’aggiudicazione all’offerente individuato dal debitore al c.d. prezzo base, si apre il canonico iter volto a pubblicizzare la procedura di vendita al fine di consentire l’aggiudicazione al miglior offerente.

In dottrina si è osservato che il riferimento all’art. 586 c.p.c. (e dunque al c.d. effetto purgativo che è esclusivo delle vendite forzate) unitamente alla circostanza che si tratta di una vendita comunque funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori a norma dell’art. 2740 c.c., fa ritenere, secondo alcuni autori, che, nonostante la qualificazione di «vendita privata» si tratti a tutti gli effetti di una vendita forzata rispetto alla quale operano i principi sanciti dagli artt. 2919 ss. c.c. e non quelli propri delle vendite negoziali volontarie come ad es. gli artt. 1490 c.c., sui vizi della cosa venduta (Farina 2021, § 4; Farina (-Giordano - Metafora), § 6; così anche, pur in via per alcuni aspetti dubitativa, Fabiani - Piccolo, 12.3).

In termini analoghi si è osservato che la disciplina complessiva depone nel senso che il legislatore abbia introdotto una variante del sub procedimento di vendita forzata (Giorgetti, 226).

Bibliografia

Bonsignori, Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato, Milano, 1962; Campese, L’espropriazione forzata immobiliare dopo la legge 14 maggio 2005, n. 80, Milano, 2005; Canella, Proposte in materia di esecuzione forzata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, n. 4, 1037; Castoro, Il processo civile nel suo aspetto pratico, Milano, 2019; Cerino-Canova, Offerte dopo l’incanto, Padova, 1975; Cerino-Canova, Vendita forzata ed effetto traslativo, in Riv. dir. proc. 1980, 137; Colandrea, Decreto di trasferimento, in Ilprocessocivile.it, 16 giugno 2016; D’Alonzo, La nuova disciplina dell’esecuzione forzata. Considerazioni a prima lettura, in REF, 2022, n. 1, 12; De Stefano, Assegnazione nell’esecuzione forzata, in Enc. dir., III, Milano, 1958, 270; De Stefano, Il nuovo processo di esecuzione, 2a ed., Milano, 2006; Fabiani, In tema di aggiudicazione per persona da nominare ai sensi dell’art. 583 c.p.c., in Riv. trim. dir. proc. civ. 2003, 1429 ss.; Fabiani - Piccolo, Le modifiche in tema di esecuzione forzata di cui alla legge di riforma (n. 206/2021) della giustizia civile. Note a prima lettura, in giustiziainsieme.it; Farina, Riforma del processo civlie: espropriazione forzata, in IUS processocivile.it, 2021; Farina - Giordano - Metafora, La riforma del processo civile, Milano 2022; Giorgetti, L’espropriazione immobiliare riformanda, in Immobili e proprietà, 2022, n. 4, 223; Giusti G., Il «giusto» prezzo della vendita del bene immobile pignorato, fra incanti reiterati e dichiarazioni di improcedibilità o di estinzione della procedura esecutiva, in Giur. mer. 2006, 2681; Liccardo, I modelli decisionali della vendita coattiva nelle leggi 14 maggio 2005 n. 80, 28 dicembre 2005 n. 263 e 24 febbraio 2006 n. 52: ovvero della qualità delle leggi o delle leggi senza qualità, in Riv. esecuz. forzata 2006, 105 ss.; Longo, La custodia dell’immobile pignorato: prassi e prospettive di riforma, in Riv. esecuz. forzata 2005, 384 ss.; Luiso, I rapporti tra notaio delegato e giudice dell’esecuzione, in Riv. esecuz. forzata 2000, 5; Merlin, La vendita forzata immobiliare e la custodia dell’immobile pignorato, in AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma, Milano, 2007, 89 ss.; Miccolis, Commento agli artt. 571 e ss., in La riforma del processo civile, a cura di Cipriani e Monteleone, Padova, 2007, 328 ss.; Miccolis, L’esecuzione forzata nella riforma che ci attende, in Quest. Giust., 2021; Saletti, La prassi di fronte alle norme e al sistema, in Riv. esecuz. forzata 2001, 487 ss.; Saletti, Tecniche ed effetti delle vendite forzate immobiliari, in Riv. dir. proc. 2003, 1052 ss.; Scardaccione, Brevi osservazioni sull’offerta di aumento di sesto prevista dall’art. 584 c.p.c., in Riv. dir. proc. 1959, II, 613; Travi, Espropriazione immobiliare, in Nss. D.I., VI, Torino, 1964, 902; Turroni, Commento agli artt. 570 e ss., in Commentario alle riforme del processo civile, diretto da S. Chiarloni, Bologna, 2007, 916 e ss.; Vaccarella, Orientamenti e disorientamenti giurisprudenziali in tema di aumento di sesto, in Foro it. 1989, I, 1923; Vaccarella, La vendita forzata immobiliare fra delega al notaio e prassi giudiziarie «virtuose», in Riv. esecuz. forzata 2001, 289 ss.; Vigorito, Gli interventi sul processo esecutivo previsti dal ddl delega AS 1662/XVIII collegato al «Piano nazionale di ripresa e resilienza», in Quest. Giust., 2021; Vocino, Irrevocabilità dell’offerta di aumento di sesto nella vendita forzata immobiliare, in Riv. dir. proc. 1964, 144.

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