Codice di Procedura Penale art. 335 quater - Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato 1 .Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato1. 1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo. 2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato. 3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili. 4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari. 5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo. 6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza. 7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza. 8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. 9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare. 10. L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586. [1] Articolo inserito dall'art. 15, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Per le disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari vedi l'art. 88-bis del citato d.lgs. n. 150/2022 come aggiunto dall'art. 5-sexies d.l. n. 162/2022 cit., conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. InquadramentoLa norma introduce (e regolamenta) l’inedita facoltà della persona sottoposta alle indagini di far controllare dal giudice la tempestività dell’iscrizione della notizia di reato ed eventualmente di retrodatarne gli effetti I presupposti della retrodatazione della data di iscrizioneL'art. 335-quater dà attuazione all'art. 1, comma 9, lett. q), l. n. 134/2021 (legge delega), che così disponeva: «prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta». La Relazione finale della Commissione istituita con D.M. Min. Giustizia 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, spiega che «l'aggancio dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato ad una solida base fattuale e soggettiva non deve prestarsi ad operazioni di ingiustificato ritardo nell'attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini. Sempre nel senso di un controllo oggettivo sulla gestione della notizia di reato si inseriscono le previsioni, rispettivamente, di un meccanismo di controllo giurisdizionale, attivabile anche dalla difesa, sull'effettiva datazione dell'iscrizione della notizia di reato, cui può conseguire la retrodatazione dell'inizio del periodo investigativo, con correlata inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine e il potere del giudice per le indagini preliminari di imporre al pubblico ministero l'iscrizione del nome della persona cui le indagini sono riferite, laddove l'inquirente non vi abbia provveduto». Il legislatore delegato ha introdotto così l'inedito potere del giudice di sindacare la tempestività dell'iscrizione della notizia di reato e del suo autore e di disporne la “retrodatazione” in caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo (su tale insindacabilità, si veda il commento dell'art. 335). Il principio si basa su due presupposti: l'uno (l'effettiva iscrizione di una notizia di reato e del suo autore) ha natura fattuale ed è frutto di mera constatazione; l'altro (il ritardo ingiustificato e inequivocabile) ha natura valutativa. Il primo presupposto segna il confine tra l'applicazione della norma in commento e quella introdotta dall'art. 335-ter (che, invece, presuppone la mancata iscrizione della notizia); il secondo pone un limite alla valutazione del giudice che può disporre la retrodatazione solo quando il ritardo è inequivocabile: nel dubbio prevale la decisione del pubblico ministero. Né il legislatore delegante, né quello delegato hanno fornito la definizione di ingiustificato ritardo (il legislatore delegato non spiega cosa debba intendersi per “non giustificato”, limitandosi a parafrasare, sul punto, il delegante). Sorge il dubbio che la natura ingiustificata o meno del ritardo possa derivare da colpevoli inerzie del pubblico ministero: di fatto ne farebbe le spese la persona sottoposta alle indagini a cui favore la retrodatazione non potrebbe operare se, per esempio, il ritardo dovesse essere soggettivamente giustificato (per esempio da impedimenti oggettivi come ferie o malattie del pubblico ministero procedente). La giustificazione del ritardo, pertanto, dovrebbe avere natura oggettiva ed essere spiegabile esclusivamente alla luce del tempo ragionevolmente necessario a delibare la notizia e l'effettiva sussistenza degli indizi (e non dei sospetti) a carico della persona poi sottoposta alle indagini, senza che possano rilevare disfunzioni organizzative dell'Ufficio del P.M. (si pensi all'ipotesi della segreteria che ometta di inoltrare al Procuratore gli atti relativi ad una determinata indagine o del “congelamento” del ruolo del sostituto trasferito ad altro ufficio e non facilmente redistribuibile) che pur fornendo all'inerzia dal P.M. giustificazioni oggettivamente valide (tali da escludere una sua responsabilità disciplinare) non rendono oggettivamente giustificabile il ritardo. Ciò nondimeno, la natura oggettiva della giustificazione del ritardo aprirà verosimilmente le porte a divergenti valutazioni soprattutto nei casi di non agevole soluzione: si pensi allo spatium deliberandi ritenuto oggettivamente necessario per leggere e valutare una corposissima informativa di reato o al momento nel quale, nel corso di indagini in materia di stupefacenti svolte con l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, emergano indizi del reato di associazione per delinquere di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990. Il procedimento per l’accertamento della tempestività dell’iscrizioneCon i primi due commi della norma in commento, è stata attribuita alla persona sottoposta alle indagini la facoltà di chiedere al giudice la retrodatazione della data di iscrizione sia della notizia di reato che la riguarda che del suo nome. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto la facoltà di prendere conoscenza degli atti che provano il ritardo. Non è dunque necessaria l'effettiva conoscenza degli atti, ma la loro conoscibilità. Il che rende maggiormente verificabile la tempestività della domanda. È sempre possibile presentare altre richieste, purché fondate su atti diversi in precedenza non conoscibili e sempre che venga rispettato il termine di venti giorni da quello nel quale questi diversi atti sono divenuti conoscibili. Non è sufficiente la tempestività della domanda; è altresì necessario che siano indicati, a pena di inammissibilità, le ragioni che la giustificano e gli atti del procedimento da cui si desume il ritardo. La domanda deve essere notificata al pubblico ministero e depositata nella cancelleria del giudice che procede (in caso di indagini preliminari, del giudice per le indagini preliminari) con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero. La notificazione al pubblico ministero è necessaria per consentirgli di intervenire nel sub-procedimento interloquendo sulla richiesta, facoltà che deve essere esercitata nel termine di sette giorni dalla notificazione; nei sette giorni successivi le parti, pubblica e privata, possono depositare ulteriori memorie, la parte richiedente magari sulla base delle memorie e atti depositati dal P.M.. Solo all'esito dello spirare del “doppio termine” (sette + sette) il giudice può decidere sulla richiesta. La decisione deve essere adottata con ordinanza assunta de plano che può essere preceduta da un'udienza camerale (a partecipazione tuttavia non necessaria) se il giudice avverte la necessità di un contraddittorio orale. La domanda di retrodatazione può essere presentata direttamente anche nel corso dell'udienza preliminare o del dibattimento mediante deposito della cancelleria del giudice ed è trattata e decisa in udienza. Se invece, nel corso delle indagini preliminari, il giudice deve qualunque adottare una decisione nel contraddittorio delle parti, la richiesta di retrodatazione può essere presentata anche nell'ambito del relativo procedimento se la questione è rilevante ai fini del decidere. In questi casi la decisione è sempre presa nel contraddittorio tra le parti. Si tratta di opzioni alternative non cumulabili: electa una via, non datur recursus ad alteram.. Quando la domanda si innesta in un processo o in un procedimento già incardinato non deve essere notificata al pubblico ministero. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato (supra § 2). Se accoglie la richiesta il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome del suo autore. La decisione, qualunque essa sia, essere deve essere adottata con ordinanza non impugnabile; pubblico ministero, parte civile e imputato possono chiedere, a pena di decadenza, che la questione venga riesaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, in caso di mancanza, prima della scadenza del termine previsto dall'art. 491, c. 1. L'ordinanza del giudice del dibattimento è impugnabile insieme con la sentenza (art. 586). Profili di diritto intertemporaleL'art. 335-quater è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, entrato in vigore il 30/12/2022 (art. 99-bis, d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. n. 162/2022, conv. con modif., dalla legge n. 199/2022). L'art. 88-bis (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari), aggiunto al d.lgs. n. 150/2022 dall'art. 5-sexies, d.l. n. 162/2022, cit., ha stabilito che l'art. 335-quater non si applica nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso (30/12/2022) in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c). Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. In sintesi, il controllo sulla tempestività dell'iscrizione della notizia di reato: i ) non si applica alle notizie di reato già iscritte alla data del 30/12/2022; ii ) non si applica alle notizie di reato iscritte dopo il 30/12/2022 per fatti commessi prima del 30/12/2022 connessi a quelli già iscritti; iii ) non si applica alle notizie di reato iscritte dopo il 30/12/2022 per fatti commessi prima del 30/12/2022 collegati, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) e c), a quelli già iscritti, se si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2; iv ) si applica sempre e comunque alle notizie di reato iscritte per fatti commessi dopo il 30/12/2022. BibliografiaSilvestri, Sub art. 335, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, V, Milano, 2017. |