Codice di Procedura Penale art. 458 bis - Richiesta di applicazione della pena 1

Andrea Pellegrino

Richiesta di applicazione della pena1

1. Quando è formulata la richiesta prevista dall'articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.

2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l'articolo 458, comma 2- ter.

Inquadramento

Il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, di attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, consapevole dell'importanza di dare nuova linfa ai riti a prova contratta cercando di superare le contraddittorietà di talune previsioni contenute nelle numerose novelle succedutesi nel tempo (si allude, in particolare, alle leggi n. 479 del 1999, n. 134 del 2003, n. 67 del 2014, n. 103 del 2017, n. 3  n. 33 del 2019), impositive di tutta una serie di condizioni onerose di accesso al rito e di preclusioni di natura oggettiva per tipolgia di reati e soggettive per qualità personali dell'imputato, nonché disposizioni che hanno scoraggiato l'utilizzo in concreto soprattutto dell'istituto del patteggiamento. La legge Cartabia cerca di superare tali contraddittorietà perseguendo tre obiettivi di fondo: 1) ampliare i presupposti di ammissione dei riti speciali deflattivi del dibattimento ed incentivare il più possibile l'imputato a tale scelta con un incremento degli effetti premiali (anche per convincerlo a rinunciare all'impugnazione) e la riduzione delle preclusioni per l'accesso; 2) incrementare l'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova al fine di ridurre il tasso di utilizzo della pena detentiva, con possibilità di concordare sanzioni sostitutive “vantaggiose” per conseguire, allo stesso tempo, positivi effetti di riduzione della popolazione carceraria; 3) adeguare la disciplina dei riti alternativi alla giurisprudenza delle Sezioni unite della Suprema Corte nonché della Corte costituzionale. Ci si trova così di fronte, per l'ennesima volta, dinanzi al binomio “premio-incentivo”, quale congegno finalizzato all'incremento della propensione alla scelta del rito e, insieme, in chiave di posta di scambio rientrante, in quanto tale, nel novero degli oggetti dell'accordo.

La fissazione dell’udienza in camera di consiglio

La richiesta di definizione del procedimento con il rito del patteggiamento avanzata dall'imputato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, determina, accertata la ritualità (legittimazione del proponente ed indicazione della pena richiesta) e la tempestività della proposizione, l'obbligo per il giudice (nella specie, il G.i.p.) di fissare un'udienza camerale, nel contraddittorio delle parti, per la decisione. La previsione di una fissazione d'udienza, che deve avvenire “in ogni caso”, non può che alludere all'obbligatorietà dell'instaurazione del contraddittorio e alla non necessità della preventiva acquisizione del consenso da parte del P.m. (consenso che potrà intervenire in udienza) rimanendo altresì indifferente la non patteggiabilità del reato o la palese incongruità della pena come prima facie delibata. Rimane comunque ferma – come detto – la preventiva doverosa verifica da parte del giudice della ritualità e tempestività della richiesta. In questa sede, si procederà alla definizione del procedimento solo in presenza della concomitante ricorrenza dei due presupposti: accordo del P.m. alla richiesta formulata all'imputato ed accoglimento da parte del giudice della richiesta così come formulata. Fuori da queste ipotesi, ossia allorché il P.m. non abbia espresso il proprio consenso ovvero il giudice rigetti la richiesta pur in presenza del preventivo accordo tra le parti, l'imputato potrà richiedere, sempre nella medesima udienza, la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure l'ammissione al rito abbreviato (semplice o condizionato). L'evidente favor per la definizione del procedimento con il rito alternativo, deve far ritenere consentita la riformulazione di una nuova istanza di applicazione pena in un momento precedente rispetto a quello della manifestazione della volontà di cambiamento del rito. Nell'ipotesi che venga disposto il rito abbreviato e, quindi, dopo la sua ammissione, qualora il P.m. procedesse a nuove contestazioni a norma dell'art. 441-bis, l'imputato potrebbe richiedere che il procedimento prosegua con le forme ordinarie, imponendo così al giudice di revocare il giudizio abbreviato e fissare l'udienza per il giudizio immediato già originariamente disposto (art. 458, comma 2, ultimo periodo). Nel caso di rigetto di ogni richiesta (ossia quella principale ovvero le altre formulate in udienza anche in termini di alternatività), il giudice rimetterà le parti al dibattimento per la celebrazione del giudizio immediato, dandone rituale comunicazione ai presenti.

A seguito della richiesta di patteggiamento, quindi, il giudice è tenuto (così come nel caso di richiesta di giudizio abbreviato) a fissare l'udienza la cui regolamentazione è stata ora illustrata.

La disciplina è, anche in questo caso, dettata in termini tali da favorire la definizione del processo con la scelta di un rito alternativo.

Non risulta essere contemplata, così come per il giudizio ordinario, la possibilità della conversione della richiesta di giudizio abbreviato, così detto, secco in applicazione della pena.

Si è affermato che  «è escluso che possa configurarsi la convertibilità del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto l'alternatività tra i due procedimenti speciali è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento» (Cass. IV, n. 42260/2017): si tratta di principio che risulta derogato nel solo caso di richiesta di giudizio abbreviato condizionato.

In tema di patteggiamento, è ammessa la costituzione di parte civile all'udienza fissata, a norma dell'art. 458-bis, in conseguenza della richiesta di applicazione della pena presentata dall'imputato a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato, sicché è legittima la condanna del predetto al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, disposta con la sentenza ex art. 444 (Cass. III, n. 38513/2024, in fattispecie in cui la Corte ha annullato la statuizione di condanna alle spese processuali limitatamente all'importo liquidato alla parte civile a titolo di discussione, trattandosi di voce relativa a fase decisionale non prevista nel patteggiamento).

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Quanto al momento di effettiva entrata in vigore e applicazione di questa parte della riforma, l'art. 6 del D.L. n. 162 del 31/10/2022, ha introdotto, dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, l'art. 99-bis, ai sensi del quale il sopraindicato decreto entrerà in vigore il 30/12/2022.

Da ciò discende che, mentre prima di detto decreto-legge, non essendovi disposizioni specifiche e/o derogatorie, per il generale principio del tempus regit actum, sarebbe stato corretto ancorare la data di entrata in vigore delle disposizioni in precedenza esaminate al 1° novembre 2022 (15° giorno dalla pubblicazione del D.L.vo n. 150/2022), a seguito dell'introduzione della specifica disciplina soprariportata, la data di entrata in vigore delle disposizioni in oggetto dovrà essere individuata nel 30/12/2022.

Si evidenzia, tuttavia, nel caso di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria che implichi l'assunzione di prove dichiarative, che la norma richiamata dall'art. 442, comma 5, e cioè l'art. 510 avente ad oggetto la documentazione della prova mediante riprese audiovisive, in relazione alla quale era stata prevista l'entrata in vigore entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022 (art. 94 delle disposizioni transitorie), a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 5-undecies del D.L. n. 162 del 31/10/2022, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, entrerà in vigore nel più breve termine di sei mesi.

Bibliografia

Gatta, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “legge Cartabia”, in Sistema penale, 15 ottobre 2021; Varraso, La “legge Cartabia” e l’apporto dei procedimenti speciali al recupero dell’efficienza processuale, in Sistema penale, 2/2022, 29 e ss.; Conte, L’immediatezza nella riforma Cartabia, in Giur. pen. web, 2022, 6; Donini, Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità, in Politica del diritto, 4/2021, 591 e ss.; Bassi, I riti speciali nella riforma Cartabia: un’occasione mancata ?, in Il Penalista, 25 ottobre 2021; Relazione dell’Ufficio del Massimario n. 60/2021, 3 novembre 2021; Relazione dell’Ufficio del Massimario n. 68/2022, 7 novembre 2022; Peroni, La peripezia del patteggiamento in un trentennio di sperimentazione, in Arch. pen., n. 3, 2019; Di Chiara, Coordinate planimetriche della ristrutturazione del rito patteggiato le risagomature dello spettro applicativo e del regime premiale, in Patteggiamento allargato e giustizia penale, a cura di Peroni, Giappichelli, Torino, 2003, 23; Relazione dell’Ufficio del Massimario n. 2/2023, 5 gennaio 2023.

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