Autoriciclaggio e concorso del terzo1. Bussole di inquadramentoIl delitto di autoriciclaggio Il delitto di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter1 c.p. punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un reato, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il comma 1 della disposizione in esame punisce più gravemente le condotte di autoriciclaggio aventi ad oggetto il provento di un delitto, mentre il comma 2, introdotto con d.lgs. n. 195/2021, attuativo della direttiva 2018/1673/UE, estende la fattispecie penale alle condotte che abbiano ad oggetto «denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi». A seconda della gravità del delitto presupposto, la pena è diminuita, ai sensi del comma 3, nella misura di un terzo, quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. L'attenuante in questione non trova tuttavia applicazione, ai sensi del comma 4 dell'articolo, se il delitto presupposto risulta commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1 c.p., che disciplina l'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa. La pena è altresì diminuita, fino alla metà, qualora il soggetto agente si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Al comma 6 dell'art. 684-ter1 c.p. è invece prevista un'aggravante speciale, ad effetto comune, con aumento di pena fino a un terzo, «qualora i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale». Le condotte criminose punite dall'art. 648-ter1 c.p. presuppongono la commissione di un reato, da cui derivino il danaro, i beni o le altre utilità oggetto di autoriciclaggio; ai sensi dell'ultimo comma della disposizione in esame, che richiama il comma 5 dell'art. 648 c.p., non è tuttavia necessario che il reato presupposto sia punibile. La giurisprudenza ha al riguardo ritenuto che non sia tantomeno necessario che il reato presupposto sia stato accertato con «una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per [...] autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste» (Cass. II, n. 42052/2019). È in ogni caso necessario che il reato presupposto risulti perfezionato e che la condotta di autoriciclaggio sia successiva al suo perfezionamento, in quanto «non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato», sovrapponendosi ad essa (Cass. II, n. 7074/2021). Il soggetto attivo del reato Presupposto del delitto di autoriciclaggio è che il soggetto agente abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto. Si tratta di uno dei principali elementi distintivi del delitto in esame rispetto a quello di riciclaggio, in cui risiede la ratio della disposizione ex art. 648-ter1 c.p., introdotto con legge 15 dicembre 2014, n. 186, a fronte della lacuna nell'ordinamento penale con riferimento alle condotte di riciclaggio e reimpiego del danaro e delle utilità provenienti da reato, non punibili quando autore di tali successive attività fosse lo stesso responsabile del delitto presupposto. La fattispecie in esame è stata quindi introdotta “al dichiarato scopo di colmare la predetta lacuna, ovvero soltanto per incriminare le condotte lato sensu consistenti nel riciclaggio o reimpiego di beni di provenienza delittuosa, poste in essere dall'autore del (o dal concorrente nel) reato presupposto”, come evidenziato nel come emerge dal Rapporto del 2011 dell'OCSE. La necessità che il soggetto agente sia stato autore, in via esclusiva ovvero in concorso con altri, del reato presupposto consente dunque di qualificare il delitto di autoriciclaggio come reato proprio, in specie “semi-esclusivo”, posto che le medesime condotte, ove poste in essere da un soggetto terzo, configurerebbero il diverso delitto di autoriciclaggio. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
È configurabile un concorso del terzo nel delitto di autoriciclaggio?
Orientamento dominante della Corte di Cassazione Il soggetto che, non avendo concorso nel reato presupposto, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter1 c.p., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio Stante la necessità che l'autore del delitto di autoriciclaggio abbia commesso o concorso nel commettere il reato presupposto, si è posto in giurisprudenza il problema di stabilire se il soggetto terzo, che non abbia preso parte al reato presupposto ma abbia concorso nelle condotte successive di cui all'art. 648-ter1 c.p., debba rispondere di concorso in autoriciclaggio ovvero della distinta e più severa fattispecie di riciclaggio. La medesima condotta criminosa posta in essere dal terzo integra infatti, nel contempo, il delitto di riciclaggio e un'ipotesi di concorso eventuale dell'extraneus nel delitto proprio di autoriciclaggio, commesso dall'intraneus. La giurisprudenza è stata dunque chiamata a pronunciarsi in ordine alla “qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal soggetto extraneus (ovvero che non abbia commesso, né concorso a commettere, il delitto non colposo presupposto), il quale abbia fornito un contributo concorsuale causalmente rilevante alla condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto intraneus (ovvero che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto)” (Cass. II, n. 17235/2018). I giudici di legittimità hanno preso le mosse dalle tesi elaborate in dottrina, parte della quale ha osservato al riguardo che “sarebbe paradossale ammettere che il riciclatore possa rispondere di concorso in autoriciclaggio”, qualificando in termini di riciclaggio, ex art. 648 bis c.p., la condotta dell'extraneus, ravvisando un rapporto di specialità tra l'art. 648ter1 e gli artt. 648 bis e 648 ter c.p., in quanto il primo può essere commesso solo dall'autore del delitto presupposto. Un diverso orientamento dottrinale ha invece sostenuto che il disvalore della fattispecie penale di autoriciclaggio risiederebbe nella qualifica soggettiva di autore del reato presupposto, sì da richiedere una “stretta connessione tra titolare della stessa ed esecutore del reato”, al punto da qualificare il delitto come “reato di mano propria”, che richiede pertanto la personale esecuzione del crimine da parte dell'intraneus. Di conseguenza non sarebbe punibile l'autore del reato presupposto che si sia limitato a mettere a disposizione dell'extraneus il provento del delitto non colposo, perché provveda a riciclarlo, dal momento che si ritiene necessaria l'esecuzione della condotta di autoriciclaggio direttamente da parte dell'intraneus, che altrimenti non potrebbe rispondere del delitto di riciclaggio, neanche a titolo di concorso. Un terzo orientamento, minoritario, ha invece sostenuto che sarebbe configurabile il concorso nel reato di autoriciclaggio, nelle forme ex art. 110 c.p. ovvero 117 c.p. (a seconda che il terzo extraneus abbia o meno consapevolezza della qualifica posseduta dall'intraneus). Tale soluzione è stata ritenuta tuttavia oggetto di critiche, in quanto paradossalmente «colui che ieri era autore di riciclaggio diviene oggi un concorrente in auto riciclaggio, come tale destinatario di una sanzione penale più mite» (Cass. II, n. 17235/2018). Vi è infine una tesi che fa leva sul concorso apparente di norme, secondo cui, nei casi in cui la condotta del terzo extraneus risulti in astratto sussumibile nell'ambito della fattispecie di riciclaggio ma integri, al tempo stesso, un contributo causale alla fattispecie di autoriciclaggio posta in essere dall'autore del delitto presupposto, «pur in difetto di un rapporto di specialità strutturale tra le due fattispecie ed in assenza di clausole di sussidiarietà che regolino le reciproche interferenze, dovrebbe ritenersi che l'art. 648-bis c.p., reato più grave che incorpora l'intero disvalore oggettivo e soggettivo del fatto, esaurendolo, assorba, nei confronti del terzo extraneus, il meno grave autoriciclaggio», in applicazione dunque del principio di sussidiarietà (Cass. II, n. 17235/2018). A fronte delle posizioni assunte dalla dottrina, la Corte di Cassazione ha preso posizione muovendo dalla ratio della novella del 2014, «concepita, in ossequio agli obblighi internazionali gravanti pattiziamente sull'Italia, essenzialmente, se non unicamente, al fine di colmare la lacuna riguardante l'irrilevanza penale delle condotte di c.d. “auto riciclaggio”» (Cass. II, n. 17235/2018). È stato pertanto escluso che le condotte di riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti possano rientrare nella più favorevole fattispecie di concorso dell'extraneus nel delitto di autoriciclaggio, in quanto ne deriverebbe la sostanziale abrogazione delle predette fattispecie penali; del pari, la Corte di Cassazione non ha condiviso la conclusione secondo cui l'autore del reato presupposto, che si sia limitato a mettere a disposizione del “riciclatore” il provento del delitto vada esente da pena, sul presupposto che si tratti di un reato di mano propria (Cass. II, n. 17235/2018). Si esclude altresì la strada del concorso apparente di norme, rilevando che “in assenza di clausole di sussidiarietà che regolino le reciproche interferenze tra le due fattispecie, ed in difetto di un rapporto di specialità strutturale tra gli artt. 648-bis (e 648-ter) c.p. e l'art. 648-ter.1 c.p., valorizzabile ex art. 15 c.p. [...] non è possibile risolvere la questione in esame argomentando come se essa ponesse unicamente un problema di concorso apparente tra norme” (Cass. II, n. 17235/2018). Escluse dunque le predette soluzioni, i giudici di legittimità hanno affermato che «il soggetto il quale, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio, o comunque contribuisca alla realizzazione da parte dell'intraneus delle condotte tipizzate dall'art. 648-ter.1 c.p., continui a rispondere del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. (ovvero, ricorrendone i presupposti, di quello contemplato dall'art. 648-ter c.p.) e non di concorso (a seconda dei casi, exartt. 110 o 117 c.p.) nel (meno grave) delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.», fattispecie riservata all'intraneus (Cass. II, n. 17235/2018). A sostegno di tale soluzione si rileva che «La diversificazione dei titoli di reato in relazione a condotte lato sensu concorrenti non deve meravigliare, non costituendo una novità per il sistema penale vigente, che ricorre a questa soluzione in alcuni casi di realizzazione pluri-soggettiva di fattispecie definite dalla dottrina “a soggettività ristretta”» (Cass. II, n. 17235/2018). Sulla scorta di tali premesse, la Corte di Cassazione rileva che «Anche la previsione di un trattamento sanzionatorio meno grave per il delitto di autoriciclaggio trova giustificazione unicamente con la considerazione del minor disvalore che anima la condotta incriminata, se posta in essere (non da un extraneus, bensì) dal responsabile del reato presupposto» (Cass. II, n. 17235/2018). La novella del 2014 ha dunque riservato una pena più mite all'autore del reato presupposto, introducendone la punibilità per i fatti di auto-riciclaggio, rispetto ai quali — osservano i giudici di legittimità — «non esiste alcuna ragione per la quale la sopravvenuta incriminazione dell'autoriciclaggio dovrebbe incidere sulla rilevanza penale delle condotte di riciclaggio poste in essere dall'extraneus, sia quanto al titolo, sia quanto al conseguente trattamento sanzionatorio» (Cass. II, n. 17235/2018). Si conclude, pertanto, nel senso che «l'art. 648-ter.1 c.p. prevede e punisce come reato unicamente le condotte poste in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo-presupposto, in precedenza non previste e punite come reato. Diversamente, per quanto in questa sede assume rilevanza, le condotte concorsuali poste in essere da terzi extranei per agevolare la condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto, titolare del bene di provenienza delittuosa “riciclato”, conservano rilevanza penale quale fatto di compartecipazione previsto e punito dall'art. 648-bis c.p. più gravemente di quanto non avverrebbe in applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato, exartt. 110 e 117 c.p. e art. 648-ter.1 c.p.» (Cass. II, n. 17235/2018). La soluzione accolta dalla Corte di Cassazione è stata confermata dalla giurisprudenza successiva, secondo cui «il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato-presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 c.p., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo quest'ultimo configurabile solo nei confronti dell'intraneus» (Cass. VI, n. 3608/2019; Cass. II, n. 16519/2021). 3. Azioni processualiUlteriori attività difensive Per la fattispecie in esame si possono esperire le seguenti ulteriori attività difensive: Memoria difensiva al pubblico ministero (art. 367); Richiesta di riesame di un'ordinanza che applica una misura coercitiva (art. 309); Ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari personali (art. 311); Richiesta di riesame di un'ordinanza che applica una misura cautelare reale (artt. 322 e 324); Appello contro un'ordinanza in materia cautelare reale (art. 322-bis); Istanza di revoca del sequestro preventivo al pubblico ministero (art. 321, comma 3); Ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari reali (art. 325); Richiesta di scarcerazione per estinzione della misura custodiale (art. 306); Mandato per svolgere attività investigativa preventiva a seguito di un sequestro (artt. 96, 327-bis e art. 391-nonies); Conferimento incarico al consulente tecnico a svolgere investigazioni difensive (art. 327-bis); Memoria difensiva al pubblico ministero (art. 367); Memoria difensiva (art. 419, comma 2); Richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 1). ProcedibilitàIl delitto di autoriciclaggio è sempre procedibile d'ufficio, anche quando il reato presupposto sia procedibile a querela di parte e a prescindere dalla presentazione della querela per il reato presupposto, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 648 c.p., richiamato espressamente dall'art. 648-ter1, comma 8, c.p. Improcedibilità delle impugnazioni (e prescrizione del reato) A seconda che il reato presupposto del delitto di autoriciclaggio presenti natura delittuosa o contravvenzionale, il termine di prescrizione è destinato a mutare, in quanto le condotte aventi ad oggetto danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, di cui all'art. 648-ter1, comma 1, c.p. sono punite nel massimo edittale con otto anni di reclusione, con conseguente determinazione del termine breve di prescrizione in otto anni (art. 157 c.p.) e di quello massimo in dieci anni (artt. 160 e 161 c.p.), in caso di atti interruttivi. Con riferimento invece alle condotte di cui all'art. 648-ter1, comma 2, c.p., punite nel massimo edittale con quattro anni di reclusione, il termine breve di prescrizione va individuato in sei anni (art. 157 c.p.) e quello massimo in sette anni e sei mesi (artt. 160 e 161 c.p.). In relazione all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, la Corte di Cassazione ha precisato che, in presenza di più condotte attuative del reato, «attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere» (Cass. II, n. 29869/2016). A partire dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 2, comma 3, l. n. 134/2021), per tutti i casi di riciclaggio costituiscono causa di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis c.p.p., la mancata definizione: — del giudizio di appello entro il termine di due anni; — del giudizio di cassazione entro il termine di un anno; salva proroga per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio di appello ed a sei mesi nel giudizio di cassazione quando il giudizio d'impugnazione risulta particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare; salva sospensione nei casi previsti dall'art. 344-bis, comma 6, c.p.p.; salva diversa modulazione dei predetti termini in applicazione della normativa transitoria (cfr. art. 2, commi 4 e 5, l. n. 134/2021). Misure precautelari e cautelari Arresto e fermo In relazione alle condotte di autoriciclaggio, comunque circostanziate, non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, in quanto il minimo edittale non supera i cinque anni di reclusione; è tuttavia possibile l'arresto facoltativo in flagranza di reato (art. 381, comma 1, c.p.p.). Solo in relazione alle condotte di autoriciclaggio aventi ad oggetto il provento di un delitto è consentito il fermo (art. 384 c.p.p.). Misure cautelari personali Tutte condotte di autoriciclaggio consentono l'applicazione di misure cautelari personali, ivi comprese le misure cautelari coercitive (artt. 281-286-bis c.p.p.), in quanto la cornice edittale detentiva prevista dall'art. 648-ter1, c.p. soddisfa i requisiti previsti dall'art. 280, comma 1, c.p.p., essendo sempre superiore nel massimo edittale a tre anni; è inoltre applicabile la misura della custodia cautelare in carcere, ex art. 280, co. 2, c.p.p., ma esclusivamente quando abbiano le condotte di autoriciclaggio abbiano ad oggetto il provento di un delitto, ex art. 648-ter1, comma 1, c.p., in quanto punite con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Competenza, forme di citazione a giudizio e composizione del tribunale Competenza Per i delitti di autoriciclaggio è competente per materia il tribunale (cfr. art. 6 c.p.p.). Citazione a giudizio Per i delitti di autoriciclaggio occorre distinguere a seconda della provenienza dell'oggetto materiale del reato, in quanto per le condotte di cui all'art. 648-ter1, comma 1, c.p. è prevista l'udienza preliminare, laddove le condotte aventi ad oggetto il provento di una contravvenzione, di cui al comma 2, consentono di procedere con citazione diretta a giudizio, ex art. 550 c.p.p. Composizione del tribunale Il tribunale decide in composizione monocratica in relazione a tutte le condotte di autoriciclaggio, ex art. 648-ter1 c.p. (cfr. artt. 33-bis e 33-ter c.p.p.). 4. ConclusioniIl rapporto tra i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio può definirsi in termini di alternatività o incompatibilità, posto che la qualifica di autore del reato presupposto, necessaria per integrare il secondo reato, esclude che il soggetto agente possa rispondere del primo. La dottrina qualifica il delitto di autoriciclaggio come reato c.d. a soggettività ristretta, definendolo un reato “di mano propria”, in quanto il minor disvalore del fatto, che si traduce in un trattamento sanzionatorio di favore, deriva dalla peculiare e infungibile posizione in cui si trova il suo autore. La medesima situazione è riscontrabile nel rapporto tra il delitto di evasione e di procurata evasione ovvero di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione. Sulla scorta di tali premesse, dunque, la Corte di Cassazione ha escluso che, il soggetto estraneo alla commissione del reato presupposto, il quale abbia tuttavia concorso con l'autore di tale reato nel porre in essere condotte di riciclaggio del relativo provento (astrattamente riconducibili anche alla fattispecie di autoriciclaggio), possa concorrere nel delitto ex art. 648-ter1 c.p. È stato infatti evidenziato che tale disciplina meno severa è dall'ordinamento riservata all'autore del reato, in ragione del minore disvalore che la sua condotta esprime, sicché il terzo concorrente nelle condotte di impiego, sostituzione o trasferimento del provento del reato presupposto dovrà rispondere del più grave delitto di riciclaggio e non potrà beneficiare della fattispecie di mano propria, a soggettività ristretta, ex art. 648-ter1 c.p. |