Autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta

ANGELO SALERNO

1. Bussole di inquadramento

Il delitto di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter1 c.p., punisce al comma 1 chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 648-ter.1 c.p., introdotto con d.lgs. n. 195/2021, attuativo della direttiva 2018/1673/UE, sono punite meno severamente le medesime condotte, quando abbiano ad denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La fattispecie di autoriciclaggio è volta a colpire il successivo utilizzo da parte del prodotto delle proprie attività legali in ulteriori attività illecite o in attività economiche lecite nell'ambito delle quali il reo viene così a trovarsi in una posizione di privilegio rispetto ai propri concorrenti rispettosi della legge.

Presupposto del delitto di autoriciclaggio è che il soggetto agente abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto.

Si tratta di uno dei principali elementi distintivi del delitto in esame rispetto a quello di riciclaggio, in cui risiede la ratio della disposizione ex art. 648-ter1 c.p., introdotto con legge 15 dicembre 2014, n. 186, a fronte della lacuna nell'ordinamento penale con riferimento alle condotte di riciclaggio e reimpiego del danaro e delle utilità provenienti da reato, non punibili quando autore di tali successive attività fosse lo stesso responsabile del delitto presupposto.

Il reato presupposto

Le condotte criminose punite dall'art. 648-ter1 c.p. presuppongono la commissione di un reato da parte del soggetto agente, da cui derivino il danaro, i beni o le altre utilità oggetto di autoriciclaggio; ai sensi dell'ultimo comma della disposizione in esame, che richiama il comma 5 dell'art. 648 c.p., non è tuttavia necessario che il reato presupposto sia punibile.

La giurisprudenza ha al riguardo ritenuto che non sia tantomeno necessario che il reato presupposto sia stato accertato con «una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per [...] autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste» (Cass. II, n. 42052/2019).

È in ogni caso necessario che il reato presupposto risulti perfezionato e che la condotta di autoriciclaggio sia successiva al suo perfezionamento, in quanto «non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato», sovrapponendosi ad essa (Cass. II, n. 7074/2021).

2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali

Domanda
Può integrare il delitto di autoriciclaggio la condotta di impiego delle somme provento del delitto di bancarotta prefallimentare per distrazione, commessa prima della dichiarazione di fallimento?

Orientamento recente della Corte di Cassazione

È configurabile il delitto di autoriciclaggio nell'ipotesi di condotte di reimpiego di somme provento del delitto di bancarotta prefallimentare per distrazione, anche se antecedenti alla sentenza dichiarativa di fallimento

La Corte di Cassazione (Cass. II, n. 22143/2022) si è pronunciata in ordine alla possibilità di assegnare rilevanza penale alle condotte di autoriciclaggio aventi ad oggetto somme di danaro provento del delitto di bancarotta prefallimentare, per distrazione, commesse in epoca antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Nel caso di specie, la società successivamente fallita risultava in bonis nel momento in cui sono state effettuate le condotte distrattive.

È stato pertanto sostenuto, nei motivi di ricorso, che il delitto di autoriciclaggio ascritto al legale rappresentante della società non fosse configurabile, dal momento che il reato presupposto risulterebbe commesso in epoca successiva allo stesso, avuto riguardo alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento.

La tesi difensiva è stata tuttavia disattesa dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto il motivo in esame manifestamente infondato (Cass. II, n. 22143/2022).

In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato che la condotta distrattiva, nel caso di specie, non si era limitata ad un mero trasferimento dei beni della società poi fallita ma era consistita anche nell'impiego di essi nelle attività economico-imprenditoriali della cessionaria.

Sulla scorta di tale premessa e richiamando la pregressa giurisprudenza di legittimità in ordine al rapporto tra i delitti di bancarotta e autoriciclaggio, la Corte ha dunque ritenuto che “l'esercizio di un'attività imprenditoriale attraverso un'azienda compendio del reato di bancarotta fraudolenta, integra il reato di autoriciclaggio configurandosi un impiego in attività economiche e finanziarie dell'utilità di provenienza illecita” (Cass. II, n. 37503/2019). A tal fine, infatti, non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo al contrario sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (Cass. II, n. 36121/2019).

Viene inoltre ribadita la possibilità che i due delitti concorrano, come già affermato dalla precedente giurisprudenza (Cass. V, n. 1203/2020), dal momento che il delitto di autoriciclaggio richiede, come anticipato, ulteriori e specifici elementi rispetto al mero impiego dei beni distratti dalla società poi fallita, che si risolvano in un concreto ostacolo all'identificazione della loro provenienza criminosa, con conseguente esclusione di un concorso apparente tra le rispettive norme incriminatrici (Cass. V, n. 1203/2020).

Con riferimento infine alla questione sollevata dalla difesa in ordine al momento di consumazione del delitti di bancarotta, in epoca successiva rispetto alle condotte di autoriciclaggio, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “la dichiarazione di fallimento si pone come mera condizione di punibilità sicché il fatto che essa intervenga successivamente alla condotta di autoriciclaggio non incide sulla consumazione di tale reato che — al pari di quello presupposto della bancarotta patrimoniale — è già completo in tutte le sue componenti oggettive e soggettive” (Cass. II, n. 22143/2022).

In tal senso depone, secondo i giudici di legittimità, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 648-ter1 c.p., che rinvia all'ultimo comma dell'art. 648 c.p., in forza del quale non è necessaria la punibilità dell'autore del reato presupposto né tantomeno la sussistenza delle eventuali condizioni di procedibilità di tale reato.

Stante pertanto la natura di condizione obiettiva di punibilità della sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. V, n. 13910/2017), la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di autoriciclaggio anche a fronte di condotte realizzate in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, quando abbiano ad oggetto beni o danaro provento delle condotte distrattive poste in essere ai danni della società fallita (Cass. II, n. 22143/2022).

3. Azioni processuali

Ulteriori attività difensive

Per la fattispecie in esame si possono esperire le seguenti ulteriori attività difensive: Memoria difensiva al pubblico ministero (art. 367); Richiesta di riesame di un'ordinanza che applica una misura coercitiva (art. 309); Ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari personali (art. 311); Richiesta di riesame di un'ordinanza che applica una misura cautelare reale (artt. 322 e 324); Appello contro un'ordinanza in materia cautelare reale (art. 322-bis); Istanza di revoca del sequestro preventivo al pubblico ministero (art. 321, comma 3); Ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari reali (art. 325); Richiesta di scarcerazione per estinzione della misura custodiale (art. 306); Mandato per svolgere attività investigativa preventiva a seguito di un sequestro (artt. 96, 327-bis e art. 391-nonies); Memoria difensiva al pubblico ministero (art. 367); Richiesta di presentazione spontanea per rilasciare dichiarazioni (art. 374); Memoria difensiva (art. 419, comma 2); Richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 1); Richiesta di perizia (art. 220).

ProcedibilitàIl delitto di autoriciclaggio è sempre procedibile d'ufficio, anche quando il reato presupposto sia procedibile a querela di parte e a prescindere dalla presentazione della querela per il reato presupposto, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 648 c.p., richiamato espressamente dall'art. 648-ter1, comma 8, c.p.

Improcedibilità delle impugnazioni (e prescrizione del reato)

A seconda che il reato presupposto del delitto di autoriciclaggio presenti natura delittuosa o contravvenzionale, il termine di prescrizione è destinato a mutare, in quanto le condotte aventi ad oggetto danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, di cui all'art. 648-ter1, comma 1, c.p. sono punite nel massimo edittale con otto anni di reclusione, con conseguente determinazione del termine breve di prescrizione in otto anni (art. 157 c.p.) e di quello massimo in dieci anni (artt. 160 e 161 c.p.), in caso di atti interruttivi.

Con riferimento invece alle condotte di cui all'art. 648-ter1, comma 2, c.p., punite nel massimo edittale con quattro anni di reclusione, il termine breve di prescrizione va individuato in sei anni (art. 157 c.p.) e quello massimo in sette anni e sei mesi (artt. 160 e 161 c.p.).

Il relazione all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, la Corte di Cassazione ha precisato che, in presenza di più condotte attuative del reato, «attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere» (Cass. II, n. 29869/2016).

A partire dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 2, comma 3, l. n. 134/2021), per tutti i casi di riciclaggio costituiscono causa di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis c.p.p., la mancata definizione:

— del giudizio di appello entro il termine di due anni;

— del giudizio di cassazione entro il termine di un anno;

salva proroga per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio di appello ed a sei mesi nel giudizio di cassazione quando il giudizio d'impugnazione risulta particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare;

salva sospensione nei casi previsti dall'art. 344-bis, comma 6, c.p.p.;

salva diversa modulazione dei predetti termini in applicazione della normativa transitoria (cfr. art. 2, commi 4 e 5, l. n. 134/2021).

Misure precautelari e cautelari

Arresto e fermo

In relazione alle condotte di autoriciclaggio, comunque circostanziate, non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, in quanto il minimo edittale non supera i cinque anni di reclusione; è tuttavia possibile l'arresto facoltativo in flagranza di reato (art. 381, comma 1, c.p.p.).

Solo in relazione alle condotte di autoriciclaggio aventi ad oggetto il provento di un delitto è consentito il fermo (art. 384 c.p.p.).

Misure cautelari personali

Tutte condotte di autoriciclaggio consentono l'applicazione di misure cautelari personali, ivi comprese le misure cautelari coercitive (artt. 281-286-bis c.p.p.), in quanto la cornice edittale detentiva prevista dall'art. 648-ter-1, c.p. soddisfa i requisiti previsti dall'art. 280, comma 1, c.p.p., essendo sempre superiore nel massimo edittale a tre anni; è inoltre applicabile la misura della custodia cautelare in carcere, ex art. 280, comma 2, c.p.p., ma esclusivamente quando abbiano le condotte di autoriciclaggio abbiano ad oggetto il provento di un delitto, ex art. 648-ter1, comma 1, c.p., in quanto punite con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

Competenza, forme di citazione a giudizio e composizione del tribunale

Competenza

Per i delitti di autoriciclaggio è competente per materia il tribunale (cfr. art. 6 c.p.p.).

Citazione a giudizio

Per i delitti di autoriciclaggio occorre distinguere a seconda della provenienza dell'oggetto materiale del reato, in quanto per le condotte di cui all'art. 648-ter1, comma 1, c.p. è prevista l'udienza preliminare, laddove le condotte aventi ad oggetto il provento di una contravvenzione, di cui al comma 2, consentono di procedere con citazione diretta a giudizio, ex art. 550 c.p.p.

Composizione del tribunale

Il tribunale decide in composizione monocratica in relazione a tutte le condotte di autoriciclaggio, ex art. 648-ter1c.p. (cfr. artt. 33-bis e 33-ter c.p.p.).

4. Conclusioni

Il rapporto tra il delitto di autoriciclaggio e il reato presupposto dal quale derivi l'oggetto materiale della condotta criminosa trova espressa disciplina nel disposto dell'art. 648, ultimo comma, c.p., richiamato espressamente dall'ultimo comma dell'art. 648-ter1 c.p.

La norma in questione afferma il principio di autonomia tra il delitto di autoriciclaggio e il reato presupposto, in forza del quale è possibile prescindere dalla punibilità dell'autore del secondo e dalla procedibilità del reato presupposto.

Come evidenziato tuttavia dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento alle contigue fattispecie di riciclaggio e ricettazione, è pur sempre necessario che il reato presupposto preceda temporalmente quello di autoriciclaggio.

Pur non occorrendo, infatti, un accertamento giudiziale definito del reato presupposto, il giudice che procede per il delitto di autoriciclaggio dovrà verificare che il fatto, quand'anche non punibile, risulti integrato in epoca antecedente rispetto alle condotte punite dall'art. 648-ter1 c.p.

Tale accertamento, come si è avuto modo di osservare, si complica allorché il reato presupposto consista nelle fattispecie cc.dd. di bancarotta prefallimentare, di cui agli artt. 216 ss. l.fall., intersecandosi con le questioni interpretative che per decenni hanno animato la giurisprudenza di legittimità in ordine alla struttura di tali reati e alla qualificazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Quest'ultima è stata infatti ritenuta evento del delitto da un orientamento meno recente (Cass. V, n. 47502/2012), superato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha qualificato la sentenza dichiarativa di fallimento in termini di condizione obiettiva di punibilità ex art. 44 c.p. (Cass. V, n. 13910/2017).

Corollario di tale impostazione è dunque il perfezionamento del reato di bancarotta prefallimentare nel momento in cui sono realizzate le condotte tipiche, la cui punibilità dipende tuttavia dal verificarsi della condizione del fallimento dell'impresa o della società.

È sulla scorta di tali premesse che la Corte di Cassazione ha dunque ravvisato la sussistenza del delitto di autoriciclaggio anche a fronte di condotte di impiego, sostituzione e trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, dei beni o di altre utilità provenienti dal patrimonio dell'impresa o della società fallita, anche quando le stesse si collochino in epoca anteriore rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Tale soluzione non contraddice la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata che richiede la pregressa consumazione del reato presupposto rispetto alle condotte di autoriciclaggio, posto che il primo risulta già perfezionato ed è solo la condizione obiettiva di punibilità (la dichiarazione di fallimento) a collocarsi in epoca successiva rispetto alle seconde.

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