Il regime speciale delle confische

Angelo Salerno

1. Bussole di inquadramento

La disciplina delle confische ex art. 644-quater c.p.

L'art. 648-quater c.p. è stato introdotto dal d.lgs. n. 231/2007 e, sotto la rubrica “confisca”, prevede al comma 1 che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per uno dei delitti di riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti e autoriciclaggio, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo, qualora non sia possibile procedere alla confisca di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

La disposizione in esame prevede dunque una forma di confisca diretta, che riguarda il prodotto o il profitto del reato, nonché, in via sussidiaria, la confisca per equivalente del valore corrispondente al prodotto o al profitto del reato.

La prima forma di confisca non pone problemi di diritto intertemporale, dal momento che l'art. 200 c.p. consente l'applicazione delle misure di sicurezza, ivi comprese quelle patrimoniali, purché previste dalla legge al momento della loro applicazione, quand'anche siano state introdotte successivamente al reato.

A diversa soluzione deve invece pervenirsi con riferimento alla confisca per equivalente, di cui al comma 2 dell'art. 648-quater c.p., dal momento che la Corte costituzionale (Corte cost., ord. n. 207/2009) e la Corte EDU (CEDU Welch c. U.K., 1995) qualificano tale forma di confisca come pena, con conseguente applicazione del principio di irretroattività sfavorevole in relazione a tutti i fatti anteriori.

Tale soluzione è stata di recente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la confisca per equivalente prevista dall'art. 648-quater c.p. non può essere applicata al delitto di riciclaggio commesso anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007 (Cass. fer., n. 33409/2009); è tuttavia possibile, quando il reato sia stato commesso successivamente all'entrata in vigore della norma citata (il 29 dicembre 2007), aggredire beni acquistati in epoca anteriore, dal momento che il principio di irretroattività riguarda il solo momento di commissione del delitto e non già il tempo di acquisto nel patrimonio del reo dei beni oggetto del provvedimento (Cass. II, n. 24785/2015).

L'oggetto della confisca ex art. 648-quater c.p.

La Corte di Cassazione ha delineato il significato di prodotto, profitto e prezzo del reato, cui il legislatore fa riferimento nel disciplinare le confische, precisando che «il “profitto” del reato è costituito dal vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla commissione dell'illecito e si contrappone al “prodotto” e al “prezzo” del reato; il “prodotto”, invece, rappresenta il risultato empirico, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato» (Cass. fer., n. 44315/2013); invece «il prezzo del reato rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un soggetto a commettere il reato e presuppone pertanto che il reato sia stato commesso e che l'entità economica, data o promessa, abbia influito di determinazione volitiva del suo autore» (Cass. I, n. 5221/2021).

Stante l'autonomia e la differenza tra le nozioni dei beni che possono costituire oggetto di confisca, appare singolare che il comma 2 dell'art. 648-quater c.p. consenta, in via residuale, la confisca per equivalente del prezzo del delitto, che non è invece preso in considerazione dal comma 1, in termini di confisca diretta.

Quest'ultima presenta carattere obbligatorio ma il legislatore fa salvi i diritti dei terzi sui beni confiscabili. Qualora si proceda invece alla confisca per equivalente, possono essere aggrediti anche i beni intestati a soggetti diversi dal condannato, quando quest'ultimo ne dispone per interposta persona.

Deve in ogni caso considerarsi diretta e non per equivalente la confisca di danaro eseguita nei confronti dell'autore del delitto, stante la natura fungibile del danaro (Cass. S.U., n. 42415/2021).

2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali

Domanda
In che rapporto si pongono prodotto, prezzo o profitto del reato presupposto rispetto a quelli del delitto di autoriciclaggio?

Orientamento dominante della Corte di Cassazione

Il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto, ma è da questo autonomo, in quanto consiste nei proventi conseguiti dall'impiego del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative

La Corte di Cassazione è stata chiamata a definire la portata applicativa dell'art. 648-quater c.p. con riferimento al suo oggetto.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il prodotto, il profitto o il prezzo del reato «non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative» (Cass. II, n. 27228/2020; Cass. VI, n. 4953/2019; Cass. II, n. 30401/2018).

Con particolare riferimento alle condotte di autoriciclaggio aventi ad oggetto danaro, la Corte ha tuttavia precisato che tale bene, nel passare da un soggetto ad un altro, subisce una trasformazione, che consente di cogliere la diversità concettuale tra il profitto del reato presupposto e quello di autoriciclaggio (nel caso di specie, ma con conclusioni estensibili agli altri delitti di riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti), quand'anche presentino il medesimo valore economico, con coincidenza numerica tra l'originaria somma di danaro proveniente dal reato presupposto e quella “trasformata” per effetto della condotta di autoriciclaggio (ovvero di riciclaggio o reimpiego di proventi illeciti) (Cass. II, n. 5425/2021).

Riguardo invece alle condotte di riciclaggio, in cui non può esservi coincidenza tra il soggetto agente e l'autore del reato presupposto, la Corte di Cassazione ha chiarito che il profitto del delitto non coincide con l'entità delle somme riciclate ma deve essere individuato nel vantaggio patrimoniale ottenuto dal riciclatore (Cass. II, n. 2879/2022).

Domanda
In caso di concorso nel delitto di riciclaggio è possibile procedere alla confisca per equivalente, per intero, nei confronti di ciascun responsabile?

Orientamento meno recente della Corte di Cassazione

La confisca per equivalente non può eccedere, per ciascun concorrente, la quota di profitto a lui attribuibile

La Corte di Cassazione ha tradizionalmente ammesso la possibilità di aggredire il patrimonio dei singoli concorrenti per l'intero valore del profitto del delitto di riciclaggio con esclusivo riferimento alla fase cautelare, in quanto tale provvisoria, mediante sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente: « si è infatti evidenziato come, ai fini della ripartizione interna tra correi della cautela reale, il sequestro preventivo ha natura provvisoria, essendo strumentale alla futura esecuzione della confisca, e può pertanto essere disposto, per l'intero (e, cioè, fino all'entità del profitto complessivo), nei confronti di ciascuno degli indagati, a differenza della confisca, istituto di natura sanzionatoria che non può in alcun caso eccedere l'ammontare del prezzo o del profitto del reato» (Cass. II, n. 8740/2012; Cass. V, n. 13277/2011; Cass. V, n. 10810/2010; Cass. fer., n. 33409/2009; Cass. S.U., n. 26654/2008).

Orientamento piùrecente della Corte di Cassazione

La natura sanzionatoria della confisca per equivalente consente di applicare tale misura, per l'intero valore del profitto, a ciascun condannato, in caso di concorso di persone nel delitto di riciclaggio

La Corte di Cassazione ha più di recente disatteso il suo precedente orientamento, ammettendo la possibilità di procedere a confisca per equivalente del profitto ex art. 648-quater c.p., in caso di concorso di persone nel reato, nei confronti di ciascun condannato per l'intero valore del profitto conseguito (Cass. II, n. 9102/2021).

Secondo i giudici di legittimità, infatti, «è legittima la confisca di cui all'art. 648-quater c.p., disposta in danno di un concorrente nel reato di cui all'art. 648-bis c.p., per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altro coindagato, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena; dall'altro, la confisca per equivalente riveste preminentemente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l'eventuale riparto interno tra i medesimi concorrenti che non ha alcun rilievo ai fini penali» (Cass. II, n. 9102/2021).

3. Azioni processuali

Ulteriori attività difensive

Per la fattispecie in esame si possono esperire le seguenti ulteriori attività difensive: Memoria difensiva al pubblico ministero (art. 367); Richiesta di riesame di un'ordinanza che applica una misura coercitiva (art. 309); Ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari personali (art. 311); Richiesta di riesame di un'ordinanza che applica una misura cautelare reale (artt. 322 e 324); Appello contro un'ordinanza in materia cautelare reale (art. 322-bis); Istanza di revoca del sequestro preventivo al pubblico ministero (art. 321, comma 3); Ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari reali (art. 325); Richiesta di scarcerazione per estinzione della misura custodiale (art. 306); Mandato per svolgere attività investigativa preventiva a seguito di un sequestro (artt. 96, 327-bis e art. 391-nonies); Conferimento incarico al consulente tecnico a svolgere investigazioni difensive (art. 327-bis); Memoria difensiva al pubblico ministero (art. 367); Richiesta di presentazione spontanea per rilasciare dichiarazioni (art. 374); Memoria difensiva (art. 419, comma 2); Richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 1); Richiesta di perizia (art. 220).

ProcedibilitàIl delitto di riciclaggio, al pari dei delitti di reimpiego di proventi illeciti e di autoriciclaggio, è sempre procedibile d'ufficio, anche quando il reato presupposto sia procedibile a querela di parte e a prescindere dalla presentazione della querela per il reato presupposto, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 648 c.p., richiamato espressamente dall'art. 648-bis, comma 5, dall'art. 648-ter, comma 5, e dall'art. 648-ter1, comma 8, c.p.

Improcedibilità delle impugnazioni (e prescrizione del reato)

A seconda che il reato presupposto del delitto di riciclaggio o di reimpiego di proventi illeciti presenti natura delittuosa o contravvenzionale, il termine di prescrizione è destinato a mutare.

Difatti, a seguito della riforma attuata con d.lgs. n. 195/2021, il comma 1 dell'art. 648-bisc.p. e dell'art. 648-ter c.p. punisce, con la pena detentiva da quattro a dodici anni le condotte aventi ad oggetto danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, mentre il comma 2 prevede, per le medesime condotte aventi però ad oggetto danaro o cose provenienti da contravvenzione (purché punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) la reclusione da due a sei anni.

Ne deriva che, per le condotte ex art. 648-bis, comma 1 e 648-ter, comma 1 c.p. il termine breve di prescrizione è pari a dodici anni, mentre per le condotte di cui al comma 2 dei rispettivi articoli va individuato in sei anni (cfr. art. 157 c.p.); in caso di eventi interruttivi, il primo termine sarà aumentato fino ad un massimo di quindici anni, mentre il secondo fino a sette anni e sei mesi (cfr. artt. 160 e 161 c.p.), salvi periodi di sospensione (cfr. artt. 159 e 161 c.p.).

Anche con riferimento invece al delitto di autoriciclaggio, ex art. 648-ter1 c.p., occorre distinguere a seconda della provenienza delittuosa ovvero contravvenzionale del provento di reato, in quanto le condotte aventi ad oggetto danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, di cui al comma 1, sono punite nel massimo edittale con otto anni di reclusione, con conseguente determinazione del termine breve di prescrizione in otto anni (art. 157 c.p.) e di quello massimo in dieci anni (artt. 160 e 161 c.p.), in caso di atti interruttivi.

Con riferimento invece alle condotte di cui all'art. 648-ter1, comma 2, c.p., punite nel massimo edittale con quattro anni di reclusione, il termine breve di prescrizione va individuato in sei anni (art. 157 c.p.) e quello massimo in sette anni e sei mesi (artt. 160 e 161 c.p.).

In relazione all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, la Corte di Cassazione ha precisato che, in presenza di più condotte attuative del reato, «attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere» (Cass. II, n. 29869/2016).

A partire dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 2, comma 3, l. n. 134/2021), per tutti i casi di riciclaggio costituiscono causa di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis c.p.p., la mancata definizione:

– del giudizio di appello entro il termine di due anni;

– del giudizio di cassazione entro il termine di un anno;

salva proroga per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio di appello ed a sei mesi nel giudizio di cassazione quando il giudizio d'impugnazione risulta particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare;

salva sospensione nei casi previsti dall'art. 344-bis, comma 6, c.p.p.;

salva diversa modulazione dei predetti termini in applicazione della normativa transitoria (cfr. art. 2, commi 4 e 5, l. n. 134/2021).

Misure precautelari e cautelari

Arresto e fermo

In relazione alle condotte di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti, comunque circostanziate, non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, in quanto il minimo edittale non supera i cinque anni di reclusione; è tuttavia possibile l'arresto facoltativo in flagranza di reato (art. 381, comma 1, c.p.p.).

Solo in relazione alle condotte di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti, aventi ad oggetto il provento di un delitto è consentito il fermo (art. 384 c.p.p.).

Misure cautelari personali

Tutte le condotte di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti consentono l'applicazione di misure cautelari personali, ivi comprese le misure cautelari coercitive (artt. 281-286-bis c.p.p.), in quanto la cornice edittale detentiva prevista dagli artt. 648-bis c.p. e 648-ter, e 648-ter1, c.p. soddisfa i requisiti previsti dall'art. 280, comma 1, c.p.p., essendo sempre superiore nel massimo edittale a tre anni; è inoltre applicabile la misura della custodia cautelare in carcere, ex art. 280, comma 2, c.p.p., dal momento che la pena detentiva supera i cinque anni di reclusione nel massimo, sia nelle ipotesi di cui al comma 1, sia in quelle di cui al comma 2 degli artt. 648-bis e 648-ter c.p., nonché per le condotte di autoriciclaggio ma esclusivamente quando abbiano ad oggetto il provento di un delitto, ex art. 648-ter1, comma 1, c.p.

Competenza, forme di citazione a giudizio e composizione del tribunale

Competenza

Per i delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti è competente per materia il tribunale (cfr. art. 6 c.p.p.).

Citazione a giudizio

Per i delitti di riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti si procede sempre con udienza preliminare.

In riferimento invece al delitto di autoriciclaggio occorre distinguere a seconda della provenienza dell'oggetto materiale del reato, in quanto per le condotte di cui all'art. 648-ter1, comma 1, c.p. è prevista l'udienza preliminare, laddove le condotte aventi ad oggetto il provento di una contravvenzione, di cui al comma 2, consentono di procedere con citazione diretta a giudizio, ex art. 550 c.p.p.

Composizione del tribunale

Il tribunale decide in composizione monocratica in relazione alle condotte di cui al comma 2 dell'art. 648-bis c.p. e al comma 2 dell'art. 648-ter c.p., aventi ad oggetto danaro o cose provenienti da contravvenzione, e a tutte le condotte di autoriciclaggio, ex art. 648-ter1c.p., e in composizione collegiale in relazione alle condotte di cui agli artt. 648-bis, comma 1, e 648-ter, comma 1, c.p., aventi ad oggetto il provento di un delitto (cfr. artt. 33-bis e 33-ter c.p.p.).

4. Conclusioni

Le confische rappresentano oggi uno dei principali e più efficaci strumenti di contrasto dei fenomeni criminali.

L'istituto delle confische è stato definito “proteiforme” dalla Corte di Cassazione, in ragione delle molteplici forme di confisca che l'ordinamento conosce, ciascuna delle quali segue un differente regime normativo e presenta finalità specifiche.

Anche in relazione dei delitti di riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti e autoriciclaggio, il legislatore ha previsto forme diverse di confisca, che presentano distinta natura giuridica, con quanto ne consegue sul piano della disciplina e delle garanzie costituzionali e sovranazionali applicabili.

La misura di sicurezza della confisca c.d. diretta, prevista dal comma 1 dell'art. 648-quater c.p. comporta infatti la possibilità di applicare la confisca anche a fatti antecedenti all'entrata in vigore della disposizione citata, non operando per le misure di sicurezza il principio di irretroattività sfavorevole.

Quest'ultimo trova invece applicazione, come più volte confermato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, in caso di confisca per equivalente, quale quella prevista dal comma 2 dell'articolo, cui l'ordinamento riconosce ormai natura di pena.

Proprio la natura sostanzialmente penale della confisca per equivalente ha consentito alla Corte di Cassazione di ammettere che, in caso di concorso di persone nel delitto, ciascun correo sia destinatario della confisca dei propri beni per un valore pari all'intero del profitto o del prodotto del delitto.

Stante la funzione sanzionatoria dell'istituto, infatti, non è stata ritenuta condivisibile l'opposta soluzione che imputa pro quota a ciascun responsabile il valore del profitto o del prodotto da confiscare.

Oggetto della confisca può essere il prodotto o il profitto del reato che, in relazione ai delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti – che presuppongono a propria volta la commissione di un distinto reato – pone il problema di individuare quale sia il profitto o il prodotto del reato presupposto (estraneo alla misura ablativa) e quale quello del delitto che invece consente di procedere a confisca.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno escluso che vi sia coincidenza tra il provento del delitto di riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti o autoriciclaggio, e quello del reato presupposto, dovendosi il primo individuarsi nei proventi conseguiti dall'impiego del secondo, con conseguente autonomia rispetto a quest'ultimo.

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