Appropriazione indebita e omesso versamento da parte del datore di lavoro di somme trattenute dallo stipendio del lavoratore a vario titolo1. Bussole di inquadramentoAppropriazione indebita e omesso versamento da parte del datore di lavoro di somme trattenute a vario titolo dallo stipendio del lavoratore. Un'ipotesi che ha sollevato un notevole interesse e un forte dibattito in giurisprudenza, tanto da richiedere ben due interventi delle Sezioni Unite per dirimere i contrasti sorti tra le sezioni semplici, è quella concernente l'omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di somme trattenute dalle retribuzioni dei propri dipendenti e destinate a terzi a vario titolo (per legge, per contratto collettivo, o per ogni altro atto o fatto idoneo a far sorgere nello stesso datore di lavoro un obbligo giuridico di versare somme per conto del lavoratore). La casistica è varia, perché l'omesso versamento può avere ad oggetto, ad es., le somme che, secondo il contratto collettivo, sono destinate per ferie, gratifiche natalizie, festività alle Casse edili — enti che svolgono un'attività di tipo previdenziale per i lavoratori dell'edilizia — o le trattenute operate sulla busta paga, in seguito ad un contratto di cessione del credito stipulato dal dipendente stesso con una società finanziaria o ancora gli importi relativi alle indennità per malattia, assegni familiari, maternità e cassa integrazione guadagni, che il datore dovrebbe corrispondere al lavoratore, a titolo di anticipazione, per poi ottenere successivamente il conguaglio dall'INPS. In tutte queste ipotesi, pertanto, occorre verificare se la condotta del datore di lavoro si sostanzia “solo” in un inadempimento dell'obbligazione civile o se costituisce anche un fatto penalmente rilevante. L'inadempimento, infatti, consiste proprio nell'inesatta esecuzione della prestazione dovuta (ad es. perché non è eseguita al momento dovuto o nel luogo stabilito o secondo le modalità convenute) e può essere assoluto, ovvero quando la succitata prestazione è mancata del tutto, o relativo, cioè quando una prestazione vi è stata, ma è stata difforme da quella pattuita. Nella casistica sopra riportata consisterebbe proprio nella mancata erogazione di un importo effettivamente trattenuto sulla busta paga del dipendente e sarebbe riconducibile ad una delle obbligazioni scaturenti dall'instaurato contratto di lavoro (o dal contratto collettivo a cui quello individuale rinvia). Oltre a comportare una responsabilità civile, può rilevare in ambito penale: in tali casi è necessario verificare quale fattispecie di reato si configura. La tesi della configurabilità dell'appropriazione indebita. Secondo parte della giurisprudenza nei casi sopra descritti ricorrerebbero gli elementi costitutivi tipici del delitto di appropriazione indebita (Cass. II, n. 19911/2009; Cass. II, n. 30075/2003; Cass. II, n. 13788/1999; Cass. II, n. 5785/1999). L'art. 646 c.p., che prevede tale fattispecie, punisce la condotta di colui che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. La ratio della predetta incriminazione è quella di sanzionare penalmente il fatto di chi, disponendo autonomamente della res (o del denaro), le dia una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il suo possesso (Cass. V, n. 46474/2014). Il datore di lavoro, quindi, si approprierebbe delle somme trattenute sulle retribuzioni del dipendente in quanto queste ultime sarebbero parte integrante del suo stipendio quale corrispettivo per la prestazione già resa e, di conseguenza, di sua esclusiva proprietà. Dirimente ai fini dell'applicabilità o meno della norma de quo è l'esegesi del concetto di altruità. In riferimento a quest'ultimo appare estremamente utile citare alcuni chiarimenti forniti dalla Cassazione secondo la quale “le nozioni di appartenenza, possesso, appropriazione, disponibilità e simili, vanno infatti verificate alla luce della struttura delle singole fattispecie incriminatrici, senza la necessità che le stesse riposino su categorie normative di tipo civilistico”. Sempre secondo le precisazioni fornite dalla Cassazione i poteri riconosciuti dal proprietario all'agente sulla propria cosa o sul proprio denaro sono determinati dal titolo del possesso. Di conseguenza “qualsiasi condotta che comporti una destinazione del denaro diversa da quella che costituiva, appunto, il titolo del possesso, ontologicamente depone per una “interversione” del titolo, facendo virare la condotta da legittimamente dispositiva, in condotta illegittimamente appropriativa” (Cass. II, n. 31983/2015). Nella casistica sopra richiamata le somme avrebbero una destinazione precisa e non modificabile unilateralmente da una delle due parti del rapporto di lavoro, in quanto è stata determinata dalla legge o dal contratto collettivo, ecc. Nel momento in cui il datore non effettua il versamento secondo la tempistica stabilita dalle predette fonti realizzerebbe la succitata interversione nel possesso, perché attraverso tale condotta si comporterebbe uti dominus, facendo un uso del denaro di cui ha avuto la disponibilità̀ senza una “valida” giustificazione giuridica. Proprio in relazione al denaro la giurisprudenza ha, poi, chiarito che può essere oggetto di interversione nel possesso, e conseguente del reato di appropriazione indebita, solo nel caso in cui sia consegnato dal legittimo proprietario — in questo caso il lavoratore — ad altri — ovvero il datore — con specifica destinazione di scopo che venga, poi, violata attraverso l'utilizzo personale da parte dell'agente (Cass. II, n. 50672/2017). La tesi della configurabilità del “solo” inadempimento civile Secondo diversa impostazione il denaro corrispondente alle somme trattenute dal datore di lavoro sullo stipendio del lavoratore a vario titolo non può essere considerato di proprietà del lavoratore. Di conseguenza, venendo a mancare uno dei requisiti necessari ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita — l'altruità della cosa mobile o del denaro — si realizza un illecito civile (Cass. S.U., n. 37954/2011; Cass. II, n. 15115/2010; Cass. S.U., n. 1327/2004; Cass. III, n. 39178/2001; Cass. II, n. 4842/1995). Tale illecito è determinato dall'inadempienza da parte del datore di lavoro ad un'obbligazione scaturente da una delle fonti — contratto individuale o collettivo — disciplinanti il rapporto di lavoro. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
L'omesso versamento da parte del datore di lavoro di somme trattenute a vario titolo dallo stipendio del lavoratore configura il delitto di appropriazione indebita?
Orientamenti giurisprudenziali Orientamento più risalente e discordante delle sezioni semplici della Corte di Cassazione Fino all'intervento delle Sezioni Unite del 2004, la giurisprudenza in alcune pronunce ha sostenuto che le somme di denaro trattenute dal datore di lavoro dalle retribuzioni dei propri dipendenti e destinate a terzi a vario titolo appartenessero al lavoratore perché facevano parte integrante del suo stipendio, corrisposto a seguito dell'esecuzione della propria prestazione lavorativa. Il datore di lavoro, pertanto, non poteva vantare su tali somme un diritto di proprietà, ma solo un titolo di possesso, che si caratterizzava per la provvisorietà. La giurisprudenza aveva qualificato tale situazione giuridica soggettiva come “disponibilità precaria”, in quanto tali importi avevano una destinazione precisa, che non poteva essere cambiata unilateralmente in maniera lecita da una delle due parti contraenti del rapporto di lavoro: si trattava di somme “vincolate” ad un versamento da effettuare entro una tempistica prestabilita a garanzia del terzo e del lavoratore. Il datore di lavoro che lasciava trascorrere il predetto termine senza operare alcun esborso avrebbe dimostrato la sussistenza del dolo, ovvero la volontà di appropriarsene indebitamente. Di conseguenza, in capo allo stesso si configurava il delitto de quo poiché ricorrevano l'elemento oggettivo e quello soggettivo (Cass. II, n. 30075/2003; Cass. II, n. 13788/1999; Cass. II, n. 5785/1999). Secondo altro indirizzo — relativo, però, all'analoga ipotesi di omesso versamento di ritenute fiscali — non era, invece, ravvisabile l'appropriazione indebita perché le somme trattenute non erano di proprietà né del lavoratore, né dell'amministrazione finanziaria creditrice, ma del datore di lavoro. In tale ipotesi quest'ultimo agiva in qualità sostituto d'imposta delle ritenute d'acconto i.r.pe.f. operate sulle retribuzioni dei dipendenti e la mancata corresponsione delle precitate ritenute era prevista come reato dall'abrogato art. 2 d.l. n. 429/1982, conv. con modif. in l. n. 516/1982. Pertanto il mancato versamento di tali somme da parte del datore di lavoro non era inquadrabile all'interno della fattispecie di un'appropriazione indebita, diversamente da quanto si verificava nel caso di omesso versamento delle quote di contributi previdenziali trattenute sulle retribuzioni (Cass. III, n. 39178/2001; Cass. II, n. 4842/1995). Orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione più risalente In un primo più risalente arresto le Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 1327/2004) erano già intervenute sul sopradescritto contrasto giurisprudenziale e lo avevano risolto affermando che il mancato versamento alla Cassa edile delle somme ritenute dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore non integrava il reato di appropriazione indebita, ma solo l'illecito amministrativo previsto dall'art. 13 d.lgs. n. 758/1994. Nello specifico le S.U., dopo aver ricordato il succitato orientamento sulle ritenute fiscali (Cass. III, n. 39178/2001), lo hanno condiviso e hanno statuito che in tutti i casi di ritenute alla fonte non è possibile ritenere sussistente il requisito della non altruità del denaro ritenuto dal datore di lavoro, perché quest'ultimo permane nel suo patrimonio e non trasmigra in quello del lavoratore. Secondo le S.U. «il lavoratore (...) non acquista alla scadenza la proprietà delle somme trattenute, e il datore di lavoro non perde la “proprietà” di tali somme, ma ha soltanto l'obbligo, analogamente a quanto avviene per il sostituto d'imposta, di versarle alla Cassa edile e agli enti di previdenza nella misura e alle scadenze previste dalle singole disposizioni». Con la conseguenza che l'eventuale omesso versamento non darà luogo ad alcuna appropriazione indebita, ma sarà applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 758/1994. La carenza del requisito dell'altruità del denaro dipende dalla circostanza che le somme trattenute rimangono sempre nell'esclusiva disponibilità del possessore, cioè del datore di lavoro, essendo indistinte da tutti gli altri beni che costituiscono il patrimonio dello stesso. Il delitto previsto dall'art. 646 c.p. si realizza, invece, nei casi in cui il denaro oggetto di appropriazione non entra mai a fare parte ab origine del patrimonio del possessore né si confonde con quest'ultimo, ma continua a rimanere in quello del soggetto passivo, che su di esso vanta un diritto di proprietà. Ciò avviene in quanto, pur essendo nella disponibilità altrui, rimane connotato dal particolare vincolo di destinazione conferitogli dal soggetto che quelle somme aveva il diritto di percepire. Orientamento più recente e discordante delle sezioni semplici della Corte di Cassazione Successivamente all'intervento delle Sezioni Unite del 2004 si è manifestato un secondo contrasto all'interno delle Sezioni semplici, che non sempre si sono uniformate al sopra riportato principio di diritto. Un indirizzo, infatti, si è conformato e ha sostenuto la sussistenza di un mero inadempimento civilistico e la non ravvisabilità del delitto di cui all'art. 646 c.p. nella condotta del datore di lavoro che, essendo stato delegato ad effettuare il versamento le quote associative spettanti al sindacato di categoria al quale erano iscritti i suoi dipendenti, ometteva di farlo, poiché in tale ipotesi mancava il requisito dell'altruità del denaro (Cass. II, n. 15115/2010). Un altro orientamento, invece, si è discostato e ha ritenuto che configurasse appropriazione indebita da parte del datore di lavoro l'omesso versamento secondo le scadenze prestabilite alla competente gestione dell'Inps delle trattenute previdenziali ed assistenziali relative ai compensi spettanti al lavoratore e la mancata erogazione alla Cassa edile delle somme ritenute sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti (Cass. II, n. 19911/2009). Orientamento più recente e dominante delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Le Sezioni unite (Cass. S.U., n. 37954/2011), chiamate nuovamente a risolvere il contrasto, hanno ritenuto di confermare l'orientamento che era stato già enunciato nella decisione del 2004. Hanno, infatti, riaffermato il principio precedentemente espresso applicandolo ad un caso diverso, reputandolo perfettamente confacente. I giudici di merito avevano distinti due ipotesi: nella prima il datore di lavoro doveva considerarsi debitore in proprio delle somme dovute poiché agiva nella qualità di sostituto d'imposta. Rispetto a tali importi il lavoratore non poteva vantare alcun diritto di proprietà, essendogli riconosciuto solo quello di percepire la retribuzione spettategli al netto delle trattenute. Di conseguenza non poteva configurarsi il delitto di appropriazione indebita per carenza del requisito dell'altruità della cosa, richiesto esplicitamente dall'art. 646. Nel secondo dal caso il datore si trovava nella posizione di mero responsabile per un debito altrui, come avviene nella cessione del quinto dello stipendio. La quota dello stipendio ceduta dal lavoratore al suo creditore non entrava a fare parte del patrimonio del datore di lavoro, pur essendo nella sua diretta disponibilità, perché aveva uno specifico vincolo di destinazione. Pertanto ove il datore di lavoro avesse dato al denaro una destinazione differente da quella prestabilita dal lavoratore attraverso la cessione del credito, si sarebbe reso responsabile del delitto di appropriazione indebita. Le Sezioni Unite, invece, non hanno condiviso la sopra descritta ricostruzione e, invece, hanno ritenuto che l'omesso versamento da parte del datore di lavoro (debitore ceduto) di una quota dello stipendio ceduta da un dipendente (cedente) pro solvendo a favore di un terzo (il creditore/cessionario) fosse assimilabile a quella della mancata corresponsione delle trattenute destinate alla Cassa edile, in quanto in entrambe le fattispecie esaminate è carente il requisito della altruità della cosa/denaro. Hanno nuovamente rilevato che il denaro ritenuto al dipendente dal datore di lavoro rimane sempre nel patrimonio di quest'ultimo, confuso con tutti gli altri diritti e beni che lo compongono. Di conseguenza, da un lato il lavoratore non acquista al momento della corresponsione della retribuzione la proprietà delle somme trattenute, e dall'altro il datore di lavoro continua ad essere titolare di un diritto di proprietà sulle stesse, essendo solo gravato dall'obbligo di versarle nella misura ed alle scadenze previste dalle singole disposizioni. Hanno, poi, specificato che la regola dell'acquisizione per confusione del denaro o delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità della cosa accolta nell'art. 646 c.p. Di conseguenza non può, pertanto, ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo (Cass. S.U., n. 37954/2011). Non ricorre, infatti, un'ipotesi di conferimento di denaro ab externo, per cui il mero inadempimento ad opera del datore di lavoro dell'obbligazione di retribuire, con il proprio patrimonio, il dipendente e di far fronte per esso o in sua vece agli obblighi fiscali, retributivi o previdenziali, non integra la nozione di appropriazione di denaro altrui richiesta per la configurazione del delitto di cui all'art. 646 c.p.
Domanda
Quale fattispecie di reato di configura nel caso in cui il datore di lavoro indichi falsamente all'ente previdenziale di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità assistenziali?
Orientamenti giurisprudenziali Orientamento più risalente Secondo una prima impostazione, pone in essere la condotta tipica dell'appropriazione indebita nei confronti del lavoratore, aggravata ex art. 61, n. 11, c.p., e non quella di truffa il datore di lavoro, il quale, abusando delle relazioni d'ufficio o di prestazione d'opera, indica falsamente, negli appositi prospetti mensili, di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell'I.N.P.S. Ciò al fine di ottenere dall'ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. In tale ipotesi, infatti, non può ravvisarsi nè un danno economico per l'ente pubblico, nè una condotta di artifici e raggiri nella mera falsa esposizione (Cass. II, n. 41375/2015). Al riguardo la Cassazione ha precisato che nel delitto di truffa il profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico. Il danno, invece, deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta (e non soltanto potenziale) che abbia l'effetto di produrre — mediante la “cooperazione artificiosa della vittima” che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione — la perdita definitiva del bene da parte della stessa (Cass. II, n. 18762/2013). Orientamento recente Secondo un successivo orientamento giurisprudenziale commette il delitto ex art. 316 ter il datore di lavoro che riferisce il falso all'INPS, ovvero di aver corrisposto al lavoratore a titolo di anticipazione le somme dovute come indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ma non lo ha fatto, e, in virtù di tale comunicazione ottiene dal predetto ente previdenziale il loro conguaglio. In tale ipotesi non si consumerebbe, infatti, i reati di truffa o di appropriazione indebita o di indebita compensazione ex art. 10 quater, d.lgs. n. 74/2000. Ciò in quanto il datore percepisce indebitamente — ovvero senza un valido titolo giustificativo — dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni fittiziamente indicate (Cass. VI, n. 7963/2019; Cass. II, n. 15989/2016; Cass. II, n. 51334/2016; Cass. II, n. 48663/2014). La Cassazione si è espressa nello stesso senso anche nel caso del datore di lavoro che fa apparire come versate a una lavoratrice le indennità di maternità obbligatoria e facoltativa dalla stessa in realtà mai ricevute e che inserisce indebitamente nei Modelli DM 10 una somma in effetti mai erogata, così conseguendo indebitamente un corrispondente profitto in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'Inps (Cass. II, n. 3838/2019). 3. Azioni processualiUlteriori attività difensive Per la fattispecie in esame si possono esperire le seguenti ulteriori attività difensive: Querela (art. 336); Memoria difensiva al pubblico ministero (art. 367); Richiesta di presentazione spontanea per rilasciare dichiarazioni (art. 374); Memoria difensiva (art. 419, comma 2); Richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 1). Procedibilità L'appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646, comma 1, c.p. è sanzionata a querela della persona offesa. A tale fattispecie si applica il disposto dell'art. 649 c.p., che sancisce la non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti elencati al primo comma, a meno che non ricorrano una delle situazioni esplicitate al comma 2 (fatto commesso a danno del coniuge legalmente separato, ecc.). Se ricorre una delle predette ipotesi si procede a querela della persona offesa. Prima della riforma Cartabia nei casi in cui o si verificavano i fatti previsti dall'art. 646, comma 2, c.p. o i fatti di appropriazione indebita erano aggravati dalle circostanze di cui all'art. 61, comma 1, numero 11, c.p. si procedeva, inoltre, di ufficio ai sensi dell'art. 649-bis c.p. se: – ricorrevano circostanze aggravanti ad effetto speciale (inclusa la recidiva nei casi di cui all'art. 99, commi secondo e seguenti: cfr. Cass. S.U.,n. 3585/2021); – la persona offesa era incapace per età o per infermità; – il danno arrecato alla persona offesa era di rilevante gravità (con duplicazione sostanziale del riferimento ai casi di cui all'art. 61, comma 1, n. 7, c.p.). Diversamente, la c.d. “Riforma Cartabia” [art. 2, comma 1, lett. q), d. lgs. n. 150/2022, in vigore, come stabilito dal d.l. n. 162/2022, convertito in l. n. 199/2022, dal 30 dicembre 2022], modificando l'649-bis c.p., prevede che si proceda d'ufficio se: – ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva; – la persona offesa era incapace per età o per infermità. Le disposizioni transitorie contenute nell'art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, e nella l. n. 199/2022 (che sostituisce il disposto riportato dal comma 2 del predetto art. 85 ed introduce i commi 2-bis e 2-ter) individuano le tempistiche di entrata in vigore delle predette modifiche. Quest'ultime, infatti, sono immediatamente operative per i reati commessi a partire dal 30/12/2022, data di vigenza della novella, mentre in riferimento ai reati commessi fino al 29/12/2022, divenuti procedibili a querela di parte in forza delle nuove disposizioni, operano secondo lo schema di seguito riportato, A) Casi in cui non pende il procedimento penale: – se il soggetto legittimato a proporre querela ha avuto in precedenza notizia “del fatto costituente reato” il termine per proporla è di mesi tre, ex art. 124 c.p., (disposto non toccato dall'intervento novellatore), decorre dal 30/12/2022, data di entrata in vigore della novella, e scade, pertanto, il 30/03/2023; – se il soggetto legittimato a proporre querela non ha avuto in precedenza notizia “del fatto costituente reato” il medesimo termine per proporla decorre, secondo la disciplina ordinaria, in parte qua non modificata, dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. Tale tempistica si deduce dalla lettura “a contrario” della succitata disposizione. B) Casi in cui pende il procedimento penale: – il termine trimestrale per proporre querela decorre dal 30/12/2022, data di entrata in vigore della novella, e scade il 30/03/2023 in quanto il soggetto legittimato a proporla ha necessariamente avuto in precedenza notizia “del fatto costituente reato”. Inoltre, diversamente rispetto a quanto previsto dall'originario comma 2 del succitato art. 85, sul giudice procedente non grava alcun onere di informare la parte offesa di tale facoltà. Si presume, infatti, che la parte offesa debba avere conoscenza della novella. Ferma restando la predetta disciplina, l'art. 85 al comma 2 prevede che le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, e quindi entro il 19/01/2022, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A tal fine, l'autorità giudiziaria procedente effettua ogni utile ricerca della parte offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del predetto termine di venti giorni, i termini di cui all'art. 303 c.p.p. sono sospesi. Infine, durante la pendenza del termine per proporre querela, si applica quanto disposto dall'art. 346 c.p.p. in tema di atti compiuti in mancanza di condizioni di procedibilità. Alcune questioni che la nuova disciplina potrà proporre sono già state risolte dalla giurisprudenza in relazione a precedenti interventi novellatori dello stesso tenore: – l'inammissibilità del ricorso per cassazione esclude che possano porsi questioni riguardanti l'eventuale esercizio del diritto di querela (Cass. S.U., n. 40150/2018, in tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36 e di giudizi pendenti in sede di legittimità); – non possono porsi questioni riguardanti l'eventuale esercizio del diritto di querela quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Cass. II, n. 28305/2019 e Cass. V, n. 44114/2019: fattispecie riguardante i reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36); – la remissione della querela, pur intervenuta in un momento nel quale vigeva un regime di procedibilità d'ufficio, implica l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ove disposizioni sopravvenute abbiano comportato la procedibilità di ufficio: la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, determina, infatti, la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti (Cass. II, n. 225/2019: fattispecie riguardante la modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 c.p., introdotta dal d.lgs. n. 36/2018. Nella motivazione la Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, dalla quale discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti); – non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 c.p.p. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d'ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di quest'ultima. Ciò in quanto il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e, conseguentemente, la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di abolitio criminis (Cass. I, n. 1628/2020: fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato art. 61, comma 1, n. 11, c.p., divenuto procedibile a querela a seguito del d.lgs. n. 36/2018); – la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di appropriazione indebita per effetto del d.lgs. n. 36/2018 non costituisce prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. nel caso in cui la modifica normativa sia intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza della quale si chiede la revisione: in ragione della natura mista – sostanziale e processuale – dell'istituto della querela, la sopravvenuta disciplina più favorevole deve, infatti, essere applicata nei procedimenti pendenti, salva l'insuperabile preclusione costituita dalla pronuncia di sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p., se non derogata da una disposizione transitoria ad hoc (Cass. II, n. 14987/2020). Illustrati gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità pacifici occorre segnalare che sussiste un contrasto sulla possibile valenza della querela tardiva o comunque, per altro verso, irrituale, sporta quando vigeva un regime di procedibilità d'ufficio: – un orientamento ritiene privo di rilievo il fatto che la persona offesa abbia, in precedenza, manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 c.p. Ciò in quanto la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo che prevede la procedibilità a querela. Non rileverebbero eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Cass. II, n. 25341/2021; Cass. II, n. 11970/2020; Cass. S.U. , n. 5540/1982); – altro orientamento considera preclusa la possibilità di esercitare il diritto di sporgere querela per la parte offesa che abbia in precedenza già manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 c.p., poiché, diversamente, l'avviso si risolverebbe in una rimessione in termini. Tale indirizzo precisa, inoltre, che l'onere di tempestività a carico della parte che si ritenga persona offesa dal reato, sussiste indipendentemente dalla procedibilità del reato di ufficio o a querela di parte (Cass. II, n. 8823/2021; Cass. II, n. 12420/2020). Quest'ultimo orientamento appare all'evidenza non condivisibile, pretendendo di valorizzare, al fine di precludere alla parte offesa l'esercizio della facoltà di sporgere querela, vizi della medesima intervenuti quando l'atto era irrilevante, vigendo un regime di procedibilità officiosa. Improcedibilità delle impugnazioni (e prescrizione del reato) Il termine-base di prescrizione è pari ad anni sei (cfr. art. 157 c.p.). A partire dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 2, comma 3, l. n. 134/2021), per l'appropriazione indebita costituiscono causa di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis c.p.p. la mancata definizione: — del giudizio di appello entro il termine di due anni; — del giudizio di cassazione entro il termine di un anno. Tali cause di improcedibilità ricorrono a meno che non intervenga: — la proroga per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio di appello ed a sei mesi nel giudizio di cassazione quando il giudizio d'impugnazione risulta particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare; — la sospensione nei casi previsti dall'art. 344-bis, comma 6, c.p.p.; — la diversa modulazione dei predetti termini in applicazione della normativa transitoria (cfr. art. 2, commi 4 e 5, l. n. 134/2021). Misure precautelari e cautelari Arresto e fermo Per il reato di appropriazione indebita: — non è mai consentito l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (art. 380 c.p.p.); — è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato (art. 381, comma 2, c.p.p.); — è consentito il fermo (art. 384 c.p.p.). In riferimento all'arresto facoltativo in fragranza di reato l'art. 381, comma 3, c.p.p. dispone che se si tratta di delitto perseguibile a querela, può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Misure cautelari personali Nel caso del delitto di appropriazione indebita è consentita l'applicazione delle misure cautelari personali (custodia cautelare in carcere ed altre misure cautelari personali art. 278 e ss. c.p.p.). In relazione al predetto delitto si applica il disposto dell'art. 391, comma 5, c.p.p. Quest'ultimo contempla l'applicazione di misure cautelari coercitive soltanto in caso di arresto in flagranza, stabilendo che, in tali casi, “l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lett. c), e 280”. Competenza, forme di citazione a giudizio e composizione del tribunale Competenza Nei casi di appropriazione indebita è competente per materia il tribunale (cfr. art. 6 c.p.p.), che decide in composizione monocratica (cfr. artt. 33-bis e 33-ter c.p.p.). Citazione a giudizio Per l'appropriazione indebita si procede con udienza preliminare, in luogo della citazione diretta del P.M. a giudizio. Composizione del tribunale Il processo per il reato di appropriazione indebita si svolgerà dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 33-ter, comma 2, c.p.p. (che detta regole riguardanti le attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). 4. ConclusioniIn relazione all'omesso versamento da parte del datore di somme trattenute a vario titolo dallo stipendio del lavoratore si pongono due questioni di diritto: la prima attiene alla configurabilità o meno del delitto di appropriazione indebita, mentre la seconda concerne l'individuazione di quale fattispecie di reato si realizza quando il datore di lavoro indichi falsamente all'ente previdenziale di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità assistenziali. In riferimento alla prima sono intervenute due volte, nel 2004 e nel 2011, le Sezioni unite che hanno risolto nello stesso senso un contrasto di giurisprudenza sorto fra le Sezioni semplici. Nello specifico le Sezioni Unite hanno ritenuto che nelle sopra descritte fattispecie concrete possa configurarsi solo un illecito civile perché non è ravvisabile il requisito dell'altruità della cosa, richiesto ai fini della consumazione dell'appropriazione indebita. Il denaro ritenuto al dipendente dal datore di lavoro rimane, infatti, sempre nel patrimonio di quest'ultimo, confuso con tutti gli altri diritti e beni che lo compongono. Di conseguenza, da un lato il lavoratore non acquista al momento della corresponsione della retribuzione la proprietà delle somme trattenute, e dall'altro il datore di lavoro continua ad essere titolare di un diritto di proprietà sulle stesse, essendo solo gravato dall'obbligo di versarle nella misura ed alle scadenze previste dalle singole disposizioni. In relazione alla seconda problematica l'orientamento prevalente ritiene che il datore di lavoro commette il reato contemplato dall'art. 316-ter c.p. in quanto percepisce indebitamente — ovvero senza un valido titolo giustificativo — dall'ente previdenziale le erogazioni fittiziamente indicate come corrisposte, a titolo di anticipazione, al lavoratore. |