Occupazione di case popolari e stato di necessità1. Bussole di inquadramentoLinee generali La figura tipica ex art. 633 c.p. è costruita quale reato comune, come desumibile dall'adozione del termine chiunque per indicarne l'autore. L'individuazione del soggetto passivo e, consequenzialmente, del legittimato alla proposizione della querela muove dall'esistenza di una situazione di godimento dell'immobile, indipendentemente dal fatto che ciò coincida con l'esserne proprietario; qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata — a patto che si trovi in una situazione di godimento del bene — è quindi titolare del diritto di proporre istanza punitiva. L'elemento oggettivo, connotato nella lettera della legge come una invasione, non postula in realtà necessariamente una vera e propria forma di accesso di tipo violento; richiede al contrario l'arbitrarietà dell'ingresso. Non si dubita dell'ammissibilità del tentativo e del concorso eventuale di persone. Il dettato normativo evidenzia l'esistenza di un elemento normativo del fatto, laddove esige che l'invasione avvenga in maniera arbitraria. Dizione forse pleonastica, in quanto intrinsecamente già contenuta nel concetto di invasione e nel riferimento all'altruità del bene; diretta però verosimilmente a relegare nell'area dell'indifferente penale le condotte di invasione o occupazione che trovino legittimazione e fondamento in una fonte normativa o in provvedimenti delle competenti autorità. Si è infine in presenza di un reato istantaneo ad effetti permanenti, che giunge a consumazione allorquando abbia inizio la condotta di occupazione. Allorquando la condotta di illecita occupazione si estenda entro un apprezzabile lasso temporale, il delitto di invasione di terreni o edifici presenta la natura di reato permanente; esso cesserà quindi solo con l'allontanamento dell'occupante, oppure al momento dell'intervento di una sentenza di condanna in primo grado. Una eventuale permanenza dell'occupazione abusiva, in epoca successiva a tali fatti, configura una nuova ipotesi di reato, che però non postula il requisito dell'invasione, concretizzandosi essa nella prosecuzione dell'occupazione; il termine di prescrizione prenderà in tal caso a decorrere dalla data di emissione della sentenza condanna (Cass. II, n. 40771/2018). La condotta consistente nella introduzione abusiva, all'interno di un alloggio edificato dall'Istituto Autonomo Case Popolari, integra il modello legale di invasione di terreni o edifici di cui agli artt. 633 c.p. ed è quindi reato procedibile d'ufficio a norma dell'art. 639-bis c.p. Giova precisare come gli alloggi di tal genere mantengano ininterrottamente una destinazione di natura pubblicistica, anche in epoca successiva rispetto alla consegna all'assegnatario (Cass. V, n. 482/2014). Secondo Cass. II, n. 40822/2008, si realizza tale fattispecie criminosa anche in presenza della occupazione di un alloggio di proprietà dell'I.A.C.P. — occupazione che sia avvenuta sine titulo — nel caso in cui l'ente pubblico abbia manifestato una acquiescenza in via di fatto. La configurabilità della scriminante. Come noto l'art. 54 c.p. esclude la punibilità del soggetto che si renda autore di un fatto costituente reato, allorquando questi sia stato a tanto costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Pericolo che non deve essere stato volontariamente originato dallo stesso reo e che non possa essere altrimenti evitato; a patto, infine, che il fatto commesso si atteggi secondo una relazione di proporzionalità, rispetto al suddetto pericolo. La giurisprudenza di legittimità considera l'abusiva occupazione di un bene immobile scriminata dallo stato di necessità, correlato quest'ultimo alla sussistenza di un pericolo di danno grave alla persona. Tale pericolo può pacificamente sostanziarsi anche in un nocumento al diritto di abitazione, o anche di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., purché possano riscontrarsi — per l'intera durata dell'occupazione di carattere abusivo — tutti gli ulteriori elementi costitutivi della scriminante, ossia la necessità assoluta — per il soggetto agente — di tenere la condotta di occupazione e l'inevitabilità del pericolo. Deriva da tale impostazione — per quanto ora di interesse — il fatto che la scriminante può trovare applicazione esclusivamente a fronte della ricorrenza di un pericolo attuale e transitorio, ma non al fine di sopperire in maniera stabile e duratura all'esigenza di individuare un alloggio e così in via definitiva le proprie necessità abitative (Cass. II n. 10694/2019). Cass. II, n. 28067/2015 ha precisato come la scriminante dello stato di necessità possa essere invocata, in presenza di una situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona; non la si può invece invocare in presenza di condizioni di difficoltà economica o di pur cronica indigenza, non potendo essa trasformarsi in un fattore legittimante una soluzione surrettizia ai problemi abitativi dell'occupante e dei familiari. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Può commettere il reato de quo il soggetto assegnatario di un alloggio popolare?
L'orientamento consolidato della Corte di Cassazione Il Supremo Collegio ritiene — con orientamento del tutto pacifico — che possa effettivamente rendersi protagonista del delitto in analisi anche un soggetto che sia già assegnatario di alloggio popolare; ciò ovviamente si potrà verificare solo nel periodo in cui non risulti ancora stipulato il relativo contratto di locazione e, per conseguenza, non sia stato ancora materialmente trasferito il godimento del bene. Il tema si è spesso posto sotto il profilo della possibile sussistenza della scriminante putativa dell'esercizio di un diritto. Si è infatti spesso sostenuto come in tal caso l'occupazione presenti la caratteristica dell'abusività, sebbene essa sia sostanzialmente anticipata rispetto ad un futuro contratto di locazione; la connotazione di abusività sussiste nonostante l'occupazione anticipata sia solo finalizzata, in via cautelativa, a scongiurare la possibilità che terzi possano a loro volta occupare sine titulo il bene, prima della consegna all'assegnatario stesso non ancora divenuto conduttore. I Giudici di legittimità hanno sul punto sottolineato come la tutela dell'immobile sia riservata, fino alla consegna al locatario, in via esclusiva all'I.A.C.P. (Cass. II, n. 16957/2009) Il principio di diritto è ben scolpito in Cass. II, n. 2697/1999. In tale decisione la Corte — ritenendo integrata la fattispecie delittuosa exartt. 633 e 639-bis c.p., nella condotta consistente nell'occupazione abusiva di alloggio popolare, ad opera del soggetto che sia già assegnatario dello stesso — ha spiegato quale sia la reale natura di rapporto che si instaura, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 1035 del 30 dicembre 1972 (“Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”), tra l'I.A.C.P. e gli assegnatari in locazione degli alloggi popolari. Tale rapporto trova in sostanza scaturigine nell'adozione di due atti tra loro nettamente differenziati. Il primo è di tipo amministrativo ed è finalizzato alla verifica delle condizioni utili all'assegnazione dell'immobile; il secondo ha una valenza privatistica ed è destinato alla costituzione di un rapporto negoziale, che ha quale esito la nascita — in favore del beneficiario dell'assegnazione — di un diritto di godimento dell'immobile. Deriva da tale impostazione il fatto che la mera conclusione della fase di natura pubblicistica, connotata da una sola posizione di interesse legittimo in favore del beneficiario, non istituisce in capo a questi un diritto soggettivo ad occupare l'alloggio. Tale diritto soggettivo sorgerà invece all'esito della fase privatistica della procedura; precisamente, all'indomani non solo della stipula del contratto di locazione, ma addirittura anche della materiale consegna del bene. Applicazioni In aderenza a tale impostazione concettuale, il Supremo Collegio ha deciso che occupare sine titulo un alloggio di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari corrisponde al paradigma normativo exartt. 633/639-bis c.p., anche laddove il soggetto agente si autodenunci e prenda a corrispondere con regolarità un canone, quale corrispettivo dell'occupazione. L'autodenuncia, infatti, si verifica spesso nella pratica, dal momento che l'occupante abusivo tenta così di lucrare una regolarizzazione della propria posizione. I Giudici di legittimità hanno allora chiarito come gli alloggi di proprietà dell'I.A.C.P. siano vincolati al soddisfacimento di un preciso scopo di natura pubblica; ciò comporta che l'assegnazione degli stessi debba avvenire — senza possibilità di deroghe, neppure in presenza di situazioni di estremo bisogno in capo a terzi non aventi diritto — attenendosi ai criteri prefissati dagli organismi pubblici, nonché da questi ultimi verificati all'esito di idonee procedure (Cass. II, n. 37139/2007).
Domanda
Quale onere dimostrativo grava sull'occupante che invochi l'operatività della causa di giustificazione dello stato di necessità?
Orientamento consolidato della Corte di Cassazione I Giudici di legittimità hanno ripetutamente spiegato come, ai fini del riconoscimento dell'operatività della causa di giustificazione suddetta, non sia riscontrabile — nel sistema processualpenalistico italiano — un effettivo onere probatorio gravante sull'imputato, modellato sui principi propri del processo civile. È però sicuramente previsto, a carico di chi invochi di aver agito in stato di necessità, uno specifico onere di allegazione; in virtù di tale onere, l'imputato deve prospettare al giudice tutti gli elementi indispensabili a giungere all'accertamento di dati sconosciuti, che rivestano una specifica attitudine — laddove adeguatamente riscontrati — a far propendere il giudizio in suo favore. Fra tali elementi rientrano appunto le cause di giustificazione. (Cass. II, n. 20171/2013; così anche Cass. IV, n. 12099/2018). Cass. V, n. 22040/2020 ha precisato come una semplice indicazione di condizioni astrattamente legittimanti l'applicazione di un'esimente — che non risulti però corredata dall'allegazione di elementi puntuali, concretamente valutabili e atti ad indirizzare il convincimento del giudicante — non autorizza l'emissione di sentenza assolutoria, nemmeno con l'utilizzo dello strumento processuale consentito dall'art. 530 secondo c.p.p. La condizione di dubbio in ordine alla sussistenza di una causa di giustificazione, infatti, si converte nella mancanza assoluta di prova sul punto. L'occupante abusivo che invochi l'operatività dello stato di necessità ex art. 54 c.p., deve quindi offrire idonea dimostrazione della ricorrenza di tutti gli estremi della causa di esenzione. Deve pertanto allegare di aver serbato la condotta abusiva in ragione di un altrimenti invincibile stato di necessità, nonché di non esser stato in grado di sottrarsi — neppure in via putativa — alla situazione di imminente pericolo; la carenza di tale allegazione non potrà che determinare il mancato riconoscimento dell'esimente (Cass. I, n. 12619/2019). Applicazioni In aderenza al sopra esposto principio di diritto, è stata annullata con rinvio una sentenza di condanna per il delitto di occupazione di immobile di edilizia popolare, dato che la Corte territoriale aveva escluso la possibile operatività della causa di giustificazione dello stato di necessità, sebbene fosse stato — ad opera delle imputate — allegata prova doviziosa e completa, in ordine alla sussistenza di una condizione di profonda indigenza. Era stata in particolare fornita dimostrazione inerente all'impossibilità di ottenere in altro modo una abitazione, in epoca posteriore all'esecuzione dello sfratto per morosità dall'appartamento prima abitato (Cass. II n. 35024/2020). 3. Azioni processualiUlteriori attività difensive Per la fattispecie in esame si possono esperire le seguenti ulteriori attività difensive: Memoria difensiva al pubblico ministero (art. 367); Richiesta di presentazione spontanea per rilasciare dichiarazioni (art. 374); Opposizione a decreto penale di condanna (art. 461); Istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis, comma 1); Richiesta di giudizio abbreviato nei procedimenti a citazione diretta (art. 555). ProcedibilitàIl reato di invasione di terreni o edifici è procedibile a querela della persona offesa, a norma dell'art. 633 comma 1 c.p. Giova precisare come sia da ritenersi tempestiva la querela relativa alla fattispecie delittuosa di invasione di terreni, che venga proposta durante il tempo in cui si protrae l'occupazione; il reato permanente resta infatti flagrante per l'intero tempo in cui se ne protrae la consumazione (Cass. II, n. 20132/2018).Laddove invece l'oggetto dell'occupazione siano acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, il reato risulta reato procedibile d'ufficio a norma dell'art. 639-bis c.p. Parimenti procedibile d'ufficio è il reato di invasione di terreni o edifici, anche se perpetrato in danno di immobile non rivestente carattere di pubblicità, allorquando ricorra una delle aggravanti speciali indicate dall'art. 633 comma 2 c.p. (fatto commesso da più di cinque persone o da persona palesemente armata, con pena che in tal caso è la reclusione da due a quattro anni e la multa da € 206 a € 2.064). Improcedibilità delle impugnazioni (e prescrizione del reato) La prescrizione è pari ad anni sei (cfr. art. 157 c.p.); tale termine può essere aumentato — in presenza di atti interruttivi — fino ad un massimo di anni sette e mesi sei (cfr. artt. 160 e 161 c.p.), oltre i periodi di sospensione (cfr. artt. 159 e 161 c.p.). A partire dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 2, comma 3, l. n. 134/2021), per il reato di invasione di terreni o edifici costituiscono causa di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis c.p.p., la mancata definizione: — del giudizio di appello entro il termine di due anni; — del giudizio di cassazione entro il termine di un anno; salva proroga per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio di appello ed a sei mesi nel giudizio di cassazione quando il giudizio d'impugnazione risulta particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare; salva sospensione nei casi previsti dall'art. 344-bis, comma 6, c.p.p.; salva diversa modulazione dei predetti termini in applicazione della normativa transitoria (cfr. art. 2, commi 4 e 5, l. n. 134/2021). Misure precautelari e cautelari Arresto e fermo Con riguardo al reato di invasione di terreni o edifici non aggravato, non è consentito l'arresto in flagranza di reato: — a norma dell'art. 381 c.p., l'arresto in flagranza è invece previsto come facoltativo, al ricorrere di una delle aggravanti cristallizzate nel secondo comma dell'art. 633 c.p., ossia se il fatto è commesso da più di cinque persone o da persona palesemente armata. — il fermo di indiziato di delitto non è consentito. Misure cautelari personali Per quanto attiene alla fattispecie criminosa di invasione di terreni o edifici ex art. 633 comma 1, c.p., con particolare riferimento al caso in cui il fatto abbia ad oggetto l'occupazione di case popolari, non è consentita l'applicazione delle misure cautelari personali. Al ricorrere però di una delle circostanze aggravanti, alternativamente tipizzate dal secondo comma della disposizione codicistica in esame — ossia, se il reato è perpetrato da più di cinque persone, ovvero da una sola persona palesemente armata — oltre come detto a procedersi d'ufficio, diverrà consentita l'adozione delle misure cautelari interdittive exartt. 287 e ss c.p.p., nonché delle misure personali coercitive non custodiali e infine della misura custodiale degli arresti domiciliari; non è comunque consentita l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Competenza, forme di citazione a giudizio e composizione del tribunale Competenza Competente per materia è sempre il tribunale (cfr. art. 6 c.p.p.), che decide in composizione monocratica (cfr. artt. 33-bis e 33-ter c.p.p.). Citazione a giudizio Si procede sempre mediante citazione diretta a giudizio del P.M., a norma dell'art. 550, comma 1 c.p.p. Composizione del tribunale Il dibattimento per il delitto di invasione di terreni o edifici — in assenza di aggravanti — ha luogo dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 4, lett. a) d.lgs. n. 274/2000; al ricorrere delle ipotesi aggravate tipizzate dal secondo comma e in presenza di uno dei casi di esclusione della perseguibilità a querela, di cui all'art. 639-bis c.p., sarà competente il tribunale in composizione monocratica, a norma degli artt. 33-bis e ter c.p. 4. ConclusioniLa ratio della tipizzazione del reato de quo risiede evidentemente nella volontà del Legislatore di apprestare idonea tutela al pacifico godimento, nonché alla possibilità di avere costantemente la piena disponibilità di un determinato bene immobile, da parte del soggetto che detiene lo stesso, quale che sia il titolo giuridico posto a fondamento di tale rapporto. Può sicuramente trovare applicazione l'esimente dello stato di necessità, in presenza di una condotta di arbitraria occupazione di un immobile di proprietà dello I.A.C.P. L'elaborazione giurisprudenziale porta però a ritenere che ciò postuli la sussistenza di una condizione di grave ed eccezionale precarietà economica, tale da comportare il concreto pericolo di danno grave alla persona. In tale concetto devono ricomprendersi — oltre alle possibili lesioni alla vita ed alla integrità fisica — anche le situazioni potenzialmente lesive della sfera dei diritti fondamentali della persona, tutelati dall'art. 2 Cost., sotto la cui egida normativa deve essere annoverato il diritto all'abitazione. L'esimente può comunque essere applicata, solo al ricorrere degli altri elementi costitutivi, rappresentati da una situazione di necessità assoluta e dall'inevitabilità altrimenti del pericolo. La lettura che della norma hanno costantemente offerto i Giudici di legittimità è quindi connotata da un bilanciamento fra opposte esigenze: la tutela dei diritti fondamentali della persona (la cui possibile lesione giustifica l'operatività dell'esimente dello stato di necessità, a patto che l'occupazione non si risolva nella surrettizia soluzione rispetto a cronici problemi di carattere abitativo) e la garanzia accordata a chi abbia il legittimo godimento di un bene. |