Introduzione di animali al pascolo in più occasioni: unità o pluralità di reati?1. Bussole di inquadramentoL'introduzione od abbandono di animali nel fondo altrui (c.d. pascolo abusivo) Non è infrequente nelle aule di giustizia imbattersi in processi penali per il reato di introduzione od abbandono di animali nel fondo altrui (c.d. pascolo abusivo), previsto e punito dall'art. 636 c.p. Trattasi di reato comune, che può essere commesso da “chiunque”, ed è posto a tutela del patrimonio, tutelando, peraltro, non soltanto il diritto di proprietà, ma anche il possesso, e potendo quindi essere commesso anche dal proprietario in danno del possessore (Cass. II n. 8754/1981). La materialità L'art. 636 c.p. ha struttura di norma a più fattispecie, prevedendo due distinte ipotesi di reato: – la prima relativa alla introduzione o abbandono di animali “in gregge o in mandria” nel fondo altrui per uno scopo diverso da quello del pascolo abusivo; – la seconda relativa all'introduzione o abbandono di animali “anche non raccolti in gregge o in mandria” a scopo di pascolo: tale fattispecie non costituisce una circostanza aggravante della prima, ma un distinto titolo di reato (Cass. II, n. 43273/2010). L'ultimo capoverso dell'art. 636 prevede, alternativamente, il verificarsi del pascolo ed il danno derivante dall'introduzione o dall'abbandono degli animali: trattasi di circostanze aggravanti sia del reato previsto dal primo comma, sia del reato previsto dal secondo comma (Cass. II n. 3588/1978). Secondo la giurisprudenza, l'ipotesi della mera introduzione di animali nel fondo altrui, prevista dall'art. 636, comma secondo, c.p., si realizza quando l'azione non abbia cagionato altro danno che quello derivante in modo necessario dalla stessa introduzione del gregge o della mandria nel fondo altrui a scopo di pascolo (calpestio, rassodamento del terreno, deposito di lordure), laddove, al contrario, verificandosi un qualsiasi altro evento dannoso (in particolare, per quanto attiene alle opere esistenti nel fondo, alle colture ed alle seminagioni), si realizza la distinta ipotesi prevista dal terzo comma del citato articolo, ancorché il danno arrecato al fondo sia di minore entità (Cass. II, n. 4788/1972). Per sussistenza dell'elemento materiale del reato non è necessario il danneggiamento del fondo, che integra soltanto la circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'art. 636 c.p. L'elemento psicologico L'elemento soggettivo del delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui è integrato (Cass. II, n. 49937/2010): – dal dolo generico, nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 636 c.p.; – da quello specifico, nell'ipotesi di pascolo abusivo prevista dal secondo comma dello stesso articolo. In particolare, il reato, anche nella forma omissiva dell'abbandono di animali, richiede pur sempre il dolo come elemento soggettivo, ovvero che l'abbandono sia volontario (Cass. II, n. 8082/1973): – dolosamente effettuato nell'intento che gli animali, guidati dal loro stesso istinto, per le condizioni ambientali in cui si trovano, invadano il terreno altrui (dolo generico, nella previsione del primo comma della norma) ...; – ... per il fine che vi pratichino il pascolo (dolo specifico, nella previsione del secondo comma). Il delitto di cui all'art. 636 c.p. risulta integrato non soltanto con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale (Cass. II, n. 46336/2016 e n. 52200/2016). Al contrario, non è punibile il fatto meramente colposo, neppure se ricorra una ipotesi di colpa aggravata dalla previsione della probabilità dell'evento ex art. 61, comma 1, n. 3, c.p. (Cass. II, n. 8082/1973). 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 636, comma secondo, c.p., è sufficiente l'introduzione o l'abbandono di un solo animale?
L'orientamento consolidato della giurisprudenza: il reato è integrato anche dall'introduzione od abbandono di un solo animale Secondo la giurisprudenza, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 636, comma secondo, c.p., è sufficiente l'introduzione o l'abbandono anche di un solo animale, purché appartenente a specie di animali che, se riuniti, formino un gregge od una mandria, atteso che il secondo comma dell'art. 636 prevede la consumazione del delitto anche nel caso in cui gli animali non siano raccolti in gregge o mandria (Cass. II, n. 44937/2010 e Cass. II, n. 25771/2017: in applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza del Giudice di pace, il quale aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per il reato di cui all'art. 636 c.p., in difetto degli elementi costitutivi della fattispecie, in quanto l'imputato era stato tratto a giudizio per avere introdotto o abbandonato una singola mucca, al fine di farvela pascolare in un fondo altrui).
Domanda
L'introduzione o l'abbandono dei propri animali al pascolo in un fondo altrui più volte in giorni diversi integra un solo reato permanente di cui all'art. 636 c.p., oppure una pluralità di reati, eventualmente in continuazione ?
L'orientamento consolidato della giurisprudenza: integra una pluralità di reati, eventualmente unificati dal vincolo della continuazione. Secondo la giurisprudenza (Cass. II, n. 38703/2015 e Cass. n. 2721/1982), l'introduzione o l'abbandono dei propri animali al pascolo in un fondo altrui più volte ed in giorni diversi integra, ricorrendone le condizioni ulteriori (ed, in particolare, se le varie condotte siano state poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso) gli estremi del reato continuato, non costituendo mera manifestazione di permanenza del reato: il reato di cui all'art. 636 c.p. è, infatti, istantaneo, e si consuma «nel momento e nel luogo in cui si è verificata l'introduzione o è avvenuto l'abbandono degli animali nel fondo altrui, a qualunque scopo». 3. Azioni processualiUlteriori attività difensive Per la fattispecie in esame si possono esperire le seguenti ulteriori attività difensive: Richiesta di riesame di un'ordinanza che applica una misura cautelare reale (artt. 322 e 324); Appello contro un'ordinanza in materia cautelare reale (art. 322-bis); Istanza di revoca del sequestro preventivo al pubblico ministero (art. 321, comma 3); Ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari reali (art. 325); Richiesta di presentazione spontanea per rilasciare dichiarazioni (art. 374); Memoria difensiva (art. 419, comma 2); Richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 1). Procedibilità Per il reato di cui all'art. 636 c.p. si procede di ufficio, ai sensi dell'art. 639-bis c.p., se il fatto è commesso in danno di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico; negli altri casi, si procede a querela di parte. Arresto e fermo Arresto e fermo non sono mai consentiti. Misure cautelari personali Non è mai consentita l'applicazione di misure cautelari personali. Prescrizione del reato ed improcedibilità delle impugnazioni Il termine-base di prescrizione è pari ad anni sei (cfr. art. 157 c.p.), aumentabile, in presenza del sopravvenire di eventi interruttivi, fino ad un massimo di anni sette e mesi sei (cfr. artt. 160 e 161 c.p.), oltre i periodi di sospensione (cfr. artt. 159 e 161 c.p.). Per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134), costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis c.p.p., la mancata definizione: – del giudizio di appello entro il termine di due anni; – del giudizio di cassazione entro il termine di un anno; salva proroga per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio di appello ed a sei mesi nel giudizio di cassazione quando il giudizio d'impugnazione risulta particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare; salva sospensione nei casi previsti dall'art. 344-bis, comma 6, c.p.p.; salva diversa modulazione dei predetti termini in applicazione della normativa transitoria (cfr. art. 2, commi 4 e 5, l. 27 settembre 2021, n. 134). Competenza, forme di citazione a giudizio e composizione del tribunale La competenza e la citazione a giudizio Per le ipotesi in cui si procede d'ufficio ex art. 639-bis c.p., oppure se ricorrono le circostanze aggravanti di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000, è competente il tribunale in composizione monocratica, e si procede con citazione diretta a giudizio; negli altri casi, è competente il giudice di pace. 4. ConclusioniIl reato di introduzione od abbandono di animali nel fondo altrui, che incrimina il c.d. pascolo abusivo, in entrambe le forme previste dall'art. 636, commi primo e secondo, c.p., ha natura istantanea, e non permanente: ne consegue che, in caso di introduzione od abbandono dei propri animali al pascolo in un fondo altrui più volte in giorni diversi, risultano integrati, ricorrendone gli ulteriori presupposti, gli estremi del reato continuato. Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 636, comma secondo, c.p., è sufficiente l'introduzione o l'abbandono di un solo animale, atteso che il secondo comma dell'art. 636 prevede la consumazione del delitto anche nel caso in cui gli animali non siano raccolti in gregge o mandria. |