Furto con destrezza

ANGELO VALERIO LANNA

1. Bussole di inquadramento

Linee generali

Con riferimento all'aspetto strutturale, il modello legale del furto rappresenta un reato comune, come evincibile dall'adozione del termine chiunque per indicare chi di esso si renda protagonista; tale paradigma normativo ha carattere di reato istantaneo, visto che esso giunge a consumazione nel momento e nel luogo in cui il soggetto agente riesca a sottrarre la res al detentore, così instaurando sulla stessa una situazione di signoria esclusiva, anche se eventualmente limitata sul versante cronologico. Il furto è un delitto di offesa e di danno, in modo corrispondente a quanto accade in relazione a tutti i delitti classificabili quali delitti unilaterali di aggressione patrimoniale. Si tratta infine di un reato a forma vincolata, in quanto realizzabile – stando alla lettera della legge – esclusivamente attraverso la sottrazione della cosa al detentore.

Segnaliamo l'avvenuto deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite n. 41570 del 2023, le quali hanno precisato come – nel modello legale del furto – il fine di profitto, atto a integrare il dolo specifico richiesto, debba essere inteso alla stregua di qualunque vantaggio avuto di mira dal soggetto agente, pur se esso presenti una natura non patrimoniale.

Il furto con destrezza e il discrimine rispetto alle diverse ipotesi del furto cd. fraudolento e del furto cd. con strappo

Il furto con destrezza – nel linguaggio comune detto borseggio – è una previsione contenuta nell'art. 625, comma 1 n. 4) c.p. Trattasi di una delle circostanze aggravanti previste per la fattispecie delittuosa del furto. La medesima disposizione codicistica conteneva in origine anche il cd. furto con strappo (sarebbe a dire, il furto perpetrato «strappando la cosa di mano o di dosso alla persona»); l'art. 2 l. n. 128/2001 ha poi eliminato tale previsione, riconducendo la medesima condotta alla nuova figura tipica ex art. 624-bis c.p.

Il furto con destrezza postula che la condotta sia connotata da una particolare abilità in fase esecutiva. La norma richiede dunque che l'agente mostri una speciale attitudine, una particolare prontezza e rapidità di attuazione. Tali peculiarità della condotta debbono apparire superiori, rispetto a quelle che ordinariamente vengono dimostrate da un malvivente-tipo; ciò tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo e, in generale, del contesto nel quale si situa la condotta furtiva. Tali doti di astuzia, perizia, agilità, velocità attuativa, devono consentire al soggetto agente di prevalere su ogni forma di resistenza opposta dalla persona offesa.

Aggiungiamo che la giurisprudenza di legittimità valuta come pienamente corretta l'affermazione secondo cui sussiste l'aggravante ex art. 625 c.p., n. 4 c.p., nel caso in cui il soggetto agente escogiti una modalità operativa – pur se realizzata, sotto il profilo fenomenico, da altre persone – che sia comunque atta a distrarre la vittima, giungendo così ad impossessarsi della res. Sulla base di tale principio di diritto, Cass. IV, n. 13074/2009 ha ritenuto sussistente l'aggravante della destrezza nel furto, in un caso nel quale si era verificata un'azione di disturbo, posta in essere da alcuni minori che accompagnavano l'imputata al momento del fatto.

Una problematica interpretativa spesso ricorrente inerisce alla linea di demarcazione esistente fra il furto commesso con destrezza e il furto fraudolento ex art. 625, co. 1 n. 2) seconda ipotesi c.p. Può allora in generale evidenziarsi come il concetto di destrezza implichi la sussistenza di una forma di vigilanza e controllo sulla cosa, ad opera del soggetto che la detenga; la particolare abilità esecutiva dell'autore del fatto gioca qui un ruolo fondamentale, nel consentirgli di eludere o aggirare tale forma di sorveglianza. Viene pertanto in rilievo una capacità attuativa che attiene alla gestualità e alla fase esecutiva; che può inoltre essere indifferentemente rivolta o direttamente sulla persona (così che consenta all'agente, ad esempio, di estrarre indisturbato il portamonete dalla tasca della vittima), oppure sulla cosa avuta di mira (nel caso in cui, ad esempio, l'autore del fatto riesca a trarre giovamento da un momento di disattenzione del detentore e ad impossessarsi della cosa, che sia stata lasciata su un tavolo o un bancone). In sostanza, quindi, la destrezza non deve esplicare influenza sul momento volitivo della vittima.

L'adozione invece di un mezzo fraudolento è invece indipendente dall'esistenza di un controllo, ad opera dell'avente diritto. Tale mezzo aiuta il soggetto agente a vincere un ostacolo di tipo materiale o soggettivo e può concretizzarsi o nell'utilizzo di uno strumento materialmente idoneo allo scopo (è il caso, ad esempio, di chi adoperi chiavi contraffatte per introdursi in un determinato ambiente), ovvero nello sfruttamento di un inganno perpetrato in danno della vittima.

Con riferimento infine alla differenza fra il borseggio ed il furto con strappo, di cui all'art. 624-bis c.p., sarà utile richiamare il dictum di Cass. V, n. 44976/2016. In tale decisione, i Giudici di legittimità hanno spiegato come la circostanza aggravante della destrezza sia connotata dalla peculiare e spiccata abilità in fase attuativa, così da consentire al soggetto agente di impossessarsi con sorprendente rapidità della cosa altrui; lo strappo richiamato dalla figura tipica ex art. 624-bis c.p. si caratterizza, al contrario, per l'adozione di una pur minima forma di violenza che – sebbene indirizzata sulla cosa, piuttosto che sulla persona – consente lo spossessamento della res.

2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali

Domanda
Può riscontrarsi l'aggravante della destrezza, nel caso in cui il soggetto agente si limiti a trarre giovamento da una situazione preesistente e da lui non provocata?

Orientamento consolidato della Corte di Cassazione

L'ancoraggio teorico sicuro è rappresentato dal fatto che una determinata condotta possa esser considerata commessa con destrezza, allorquando essa presenti una spiccata connotazione di agilità e sveltezza; la norma postula quindi che l'agente si renda protagonista di movimenti o manovre dotate di una particolare scaltrezza, che si saldino alla mera azione dell'impossessamento e che si caratterizzino per una speciale attitudine a eludere il controllo dell'uomo medio, in tal modo impedendo la possibilità di scongiurare la sottrazione della res. La Cass. S.U., n. 34090/2017 ha dunque chiarito come tale circostanza aggravante resti integrata in presenza di una esplicazione di astuzia e scaltrezza che può indifferentemente manifestarsi in una fase antecedente, rispetto all'impossessamento propriamente detto, oppure anche durante e in coincidenza con questo. Proprio tale abilità e avvedutezza deve consentire al reo di sorprendere il detentore della cosa, così diminuendone o elidendone la vigilanza. Deriva da tale impostazione il fatto che non può ritenersi sufficiente – ai fini della configurabilità dell'aggravante de qua – che il soggetto agente si limiti a trarre semplicemente giovamento da situazioni, sulla cui creazione egli non abbia inciso, di scarsa attenzione o momentanea assenza del detentore della cosa.

È stato però successivamente precisato come – anche laddove possa riscontrarsi una distrazione del detentore della cosa – ricorre comunque la circostanza in commento, laddove la situazione di agilità, scaltrezza o avvedutezza del comportamento furtivo, appaiano ipso facto bastevoli a vincere o ad aggirare la sorveglianza della vittima (così si sono espresse Cass. V, n. 10969/2020 e Cass. V, n, 48915/2018, in fattispecie inerenti alla sottrazione di beni, attuata per il tramite della veloce introduzione della mano nella borsa di un soggetto, il quale era al momento occupato nell'acquisto di materiale in vendita).

Applicazioni

In ossequio a tale principio, è stata reputata sussistente l'aggravante della destrezza, in relazione ad un furto posto in essere attraverso l'adozione della c.d. tecnica dell'abbraccio. Trattasi di una particolare manovra di accostamento alla vittima, grazie alla quale si riesce a realizzare quella forma di contatto fisico, che è indispensabile per giungere alla sottrazione dei beni tenuti indosso dalla vittima (Cass. IV, n. 139/2019). Ancora in aderenza a tale impostazione, Cass. V, n. 9388/2019 ha ritenuto di poter ravvisare la circostanza aggravante della destrezza, in un caso in cui il soggetto agente – dopo aver annullato le difese del detentore servendosi di abbracci, baci e moine di tal fatta – era riuscito a distrarre quest'ultimo, così impossessandosi di un oggetto di valore portato indosso.

Non si è invece ritenuta la ricorrenza di tale circostanza, in presenza di una condotta di impossessamento perpetrata negli spogliatoi di un impianto sportivo, nonché traendo giovamento dal contestuale svolgimento di un incontro di calcio; risultava infatti in tal caso carente il profilo della sorveglianza del detentore sul bene, durante l'espletamento della condotta furtiva (Cass. V, n. 19344/2013). Nemmeno è stata reputata integrata tale aggravante, in un caso nel quale era stato sottratto un bene, precedentemente occultato dietro uno scoglio ad opera dell'avente diritto, che si era poi dedicato alla pesca (Cass. IV, n. 46977/2015).

Domanda
Sono tra loro compatibili le circostanze aggravanti della destrezza e dell'aver commesso il fatto sul bagaglio di viaggiatori?

Orientamento consolidato della Corte di Cassazione

Non si dubita della piena compatibilità – quindi della possibilità di concorrere fra loro – delle circostanze aggravanti del furto con destrezza ex art. 625 co. 1 n. 4) c.p.) e del furto avente ad oggetto il bagaglio di viaggiatori di cui all'art. 625, co. 1 n. 6) c.p. Trattasi infatti di circostanze connotate da differenti ambiti di operatività. La destrezza inerisce alle modalità esecutive, dunque al quomodo dell'azione furtiva; la condotta perpetrata sul bagaglio del viaggiatore presenta invece – quale particolarità intrinseca – la tipologia della cosa oggetto dell'attività di sottrazione. Quest'ultima circostanza aggravante affonda le radici ideologiche in una precisa opzione compiuta in sede legislativa; una opzione consistente nel ritenere maggiormente attaccabile – quindi meno difendibile – il bagaglio del viaggiatore; tale res viene pertanto ad essere considerata quasi equipollente, rispetto alle cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede (Cass. V, n. 12590/2016).

Domanda
È compatibile con il tentativo la circostanza aggravante della destrezza? 

Orientamento consolidato della Corte di Cassazione

La giurisprudenza ritiene che tale forma di manifestazione del delitto di furto sia pienamente compatibile, con la figura del tentativo (in tal senso si sono espresse Cass. IV, n. 31973/2009 e Cass. II, n. 12851/2018).

La circostanza aggravante della destrezza non postula infatti l'utilizzo, da parte del soggetto agente, di una abilità di eccezionale livello e tale da impedire – in modo assoluto – al detentore della cosa di rendersi conto della sottrazione della res e così scongiurarla. La norma richiede invece che la condotta sia comunque idonea ad eludere la ordinaria vigilanza dell'uomo medio, dovendo tale condotta esser considerata intrinsecamente espressiva di una più profonda attitudine criminale, conformemente alla ratio giustificatrice dell'aggravante. Questa non è quindi in alcun modo esclusa, dal fatto che la persona offesa eventualmente si renda conto della manovra furtiva mentre questa viene eseguita. Ne deriva che l'aggravante de qua può essere applicata anche al delitto di furto nella forma tentata; ciò in presenza di una condotta che – per caratteristiche sue e in correlazione alle circostanze di contesto – si presenti idonea a vincere la sorveglianza dell'uomo medio.

Si realizza invece un furto con destrezza nella forma del delitto consumato e non tentato, allorquando il colpevole venga inseguito e bloccato – immediatamente dopo esser riuscito a impossessarsi di un bene, avvalendosi della momentanea disattenzione del detentore – dalla p.g. che ne aveva osservato a distanza l'attività furtiva. La linea di confine fra consumazione e tentativo coincide infatti con il dato oggettivo, rappresentato dal fatto che il reo abbia o meno conseguito – seppure per un limitato arco temporale – la piena e autonoma disponibilità del bene. Il fatto poi che l'azione furtiva cada sotto la diretta e ininterrotta percezione degli operanti, non incide sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa nella forma consumata. La vigilanza, infatti, non viene in tal caso esplicata dalla ignara persona offesa, bensì dalle forze dell'ordine (Cass. V, n. 26749/2016).

Domanda
Viola il divieto di reformatio in peius il giudice d'appello che proceda alla diversa qualificazione della circostanza aggravante originariamente contestata?

Orientamenti giurisprudenziali

Orientamento più risalente della Corte di Cassazione

Basandosi sul principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, la Suprema Corte è stata per lungo tempo orientata a ritenere la natura illegittima della decisione d'appello, che ritenga sussistente – in luogo dell'aggravante contestata nel corso del giudizio di primo grado – una circostanza aggravante prima mai contestata. In base a tale impostazione, Cass. V, n. 44748/2008 ha ritenuto illegittima la sentenza mediante la quale il giudice d'appello – chiamato a decidere in ordine ad una ipotesi di furto aggravato dalla circostanza dell'esposizione alla pubblica fede ai sensi dell'art. 625, comma 1 n. 7) c.p., aveva parzialmente riformato la sentenza appellata ed aveva escluso tale aggravante, contestualmente ritenendo sussistente la circostanza aggravante della destrezza ex art. 625, comma 1 n. 4) c.p., mai contestata in rubrica e durante il giudizio di primo grado.

Tale decisione si fonda sulla considerazione secondo la quale la sopra detta circostanza può esser fatta oggetto di contestazione suppletiva a norma dell'art. 517 c.p.p., che però può avvenire esclusivamente durante il giudizio di primo grado. La mancata contestazione della diversa circostanza aggravante sopra detta, in tale sede, rende la stessa non più rilevabile nel corso della fase dell'appello.

Orientamento più recente della Corte di Cassazione

La Corte pare oggi invece orientata a ritenere non violativa del divieto di riforma peggiorativa, la decisione del giudice di secondo grado che giunga ad una differente qualificazione giuridica di una circostanza aggravante che – almeno in via sostanziale – il giudice di primo grado abbia già ritenuto esistente. La Cass. V, n. 12612/2015 ha quindi giudicato legittima la decisione della Corte territoriale, che aveva valutato alla stregua di un furto con destrezza, la condotta che il Tribunale aveva al contrario reputato conforme al modello legale del furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento.

La Cass. V, n. 19355/2021 – pur affrontando un diverso thema decidendum – ha chiarito come, anche nel giudizio di cassazione, non si realizzi alcuna violazione del divieto di riforma peggiorativa, laddove si proceda esclusivamente alla nuova qualificazione giuridica di una circostanza già in concreto ritenuta sussistente dal giudice di merito.

Non punibilità per particolare tenuità del fatto.

L'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile al furto con destrezza, in ragione della ricorrenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale che – ai sensi dell'art. 131-bis comma 4 c.p. – incide sul computo della pena edittale, ai fini della possibile applicazione dell'istituto.

3. Azioni processuali

Ulteriori attività difensive

Per la fattispecie in esame si possono esperire le seguenti ulteriori attività difensive: Richiesta di riesame di un'ordinanza che applica una misura coercitiva (art. 309); Appello contro un'ordinanza in materia cautelare (art. 310); Ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari personali (art. 311); Memoria difensiva al pubblico ministero (art. 367); Richiesta di presentazione spontanea per rilasciare dichiarazioni (art. 374).

Procedibilità

Per il reato di furto, prima della Riforma Cartabia, si procedeva ordinariamente, ex art. 624, comma 3, c.p., a querela della p.o.; tale disposizione codicistica – come introdotta dall'art. 12 della l. 25 giugno 1999, n. 205 – prevedeva però anche la procedibilità d'ufficio del delitto di furto, al ricorrere di una o più delle circostanze aggravanti tipizzate dagli artt. 61 n. 7 o 625 c.p.

A seguito della l. 27 settembre 2021 n. 134, (“Delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”), è stato emanato il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 159 (“Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134”), che ha fra l'altro novellato il Libro II del codice penale. La c.d. “Riforma Cartabia” quindi [art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore – secondo quanto stabilito dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in l. 30 dicembre 2022, n. 199 – a far data dal 30 dicembre 2022], ha dunque interpolato la lettera dell'art. 624 c.p., sostituendo il testo del terzo comma e inserendo deroghe maggiormente circoscritte, rispetto alla generale disciplina della procedibilità a querela del delitto di furto. Tale fattispecie delittuosa è infatti ormai divenuta procedibile d'ufficio solo laddove la persona offesa risulti incapace – a causa dell'età o in ragione di uno stato di infermità – oppure anche allorquando ricorra una delle forme di manifestazione tipizzate dall'art. 625, numero 7 (escluso il caso in cui l'azione furtiva abbia ad oggetto cose esposte alla pubblica fede) e numero 7-bis.

Secondo quanto stabilito dalle disposizioni transitorie ad hoc di cui all'art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 e da quelle introdotte dalla l. n. 199 del 2022 (sostituendo nel corpo del predetto art. 85 il comma 2 ed introducendovi, inoltre, i nuovi commi 2-bis e 2-ter), le predette modifiche, immediatamente operanti per i reati commessi a partire dal 30/12/2022, data di vigenza della novella, opereranno, per i reati commessi fino al 29/12/2022 divenuti procedibili a querela di parte in forza delle nuove disposizioni, nei termini di seguito indicati:

a) nei casi in cui non pende il procedimento penale:

– se il soggetto legittimato a proporre querela ha avuto in precedenza notizia “del fatto costituente reato”, il termine per proporre querela (di mesi tre, ex art. 124 c.p., non toccato dall'intervento novellatore) decorre dal 30/12/2022, data di entrata in vigore della novella e scade, pertanto, il 30/03/2023;

– in forza della predetta disposizione, letta a contrario, se il soggetto legittimato a proporre querela non ha avuto in precedenza notizia “del fatto costituente reato”, il medesimo termine per proporre querela decorre, secondo la disciplina ordinaria, in parte qua non modificata, dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza;

b) nei casi in cui pende il procedimento penale:

– avendo il soggetto legittimato a proporre querela necessariamente avuto in precedenza notizia “del fatto costituente reato”, il termine trimestrale per proporre querela decorre dal 30/12/2022, data di entrata in vigore della novella e scade il 30/03/2023: diversamente rispetto a quanto previsto dall'originario comma 2 della disposizione, nessun onere di informare la p.o. di tale facoltà incombe sul giudice procedente, presumendosi, pertanto, che la p.o. debba avere conoscenza della novella.

Ferma restando la predetta disciplina, si è anche stabilito che le misure cautelari personali in corso di esecuzione cessino di avere efficacia se – entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, quindi entro il 19/01/2022 – l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela: a tal fine, l'a.g. procedente effettua ogni utile ricerca della p.o., anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del predetto termine di venti giorni, i termini di cui all'art. 303 c.p.p. sono sospesi. Durante la pendenza del termine per proporre querela, si applica quanto disposto dall'art. 346 c.p.p. in tema di atti compiuti in mancanza di condizioni di procedibilità.

Improcedibilità delle impugnazioni (e prescrizione del reato)

Per il furto semplice e per il furto monoaggravato, la prescrizione aggravata è pari ad anni sei (cfr. art. 157 c.p.); tale termine può essere aumentato – in presenza di atti interruttivi – fino ad un massimo di anni sette e mesi sei (cfr. artt. 160 e 161 c.p.), oltre i periodi di sospensione (cfr. artt. 159 e 161 c.p.).

A partire dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 2, comma 3, l. n. 134/2021), per tutti i casi di furto (semplice o aggravato) costituiscono causa di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis c.p.p., la mancata definizione:

– del giudizio di appello entro il termine di due anni;

– del giudizio di cassazione entro il termine di un anno;

salva proroga per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio di appello ed a sei mesi nel giudizio di cassazione quando il giudizio d'impugnazione risulta particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare;

salva sospensione nei casi previsti dall'art. 344-bis, comma 6, c.p.p.;

salva diversa modulazione dei predetti termini in applicazione della normativa transitoria (cfr. art. 2, commi 4 e 5, l. n. 134/2021).

Misure precautelari e cautelari

Arresto e fermo

Con riguardo al reato di furto con destrezza di cui agli artt. 624/625 comma 1 n. 4) c.p.:

– l'arresto in flagranza è previsto come facoltativo, a norma dell'art. 381 co. 1 c.p.p.; – il fermo in ordine al delitto di furto è previsto esclusivamente al ricorrere delle ipotesi tipizzate dall'ultimo comma dell'art. 625 c.p., ossia allorquando ricorrano due o più delle circostanze ivi prevedute, ovvero se una di esse concorra con altra fra quelle dettate dall'art. 61 c.p.

Misure cautelari personali

Per determinare la pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari personali, ai sensi dell'art. 278 c.p.p., si tiene conto della possibile ricorrenza di una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 c.p.

Ciò comporta che soltanto in relazione al furto mono o pluriaggravato – fattispecie punita con pena edittale massima pari ad anni sei di reclusione (al ricorrere di una sola aggravante), ovvero pari ad anni dieci (al ricorrere di due o più delle aggravanti ex art. 625 c.p., ovvero di una di esse e di altra fra quelle indicate dall'art. 61 c.p.) è consentita l'adozione di misure cautelari coercitive (artt. 281-286-bis c.p.p.), poiché l'art. 280, comma 1, c.p.p. consente l'applicazione delle predette misure ai soli delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni; al furto aggravato de qua è applicabile anche la misura della custodia cautelare in carcere, poiché l'art. 280, co. 2, c.p.p. consente l'applicazione della predetta misura ai soli delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Competenza, forme di citazione a giudizio e composizione del tribunale

Competenza

In tutti i casi di furto è competente per materia il tribunale (cfr. art. 6 c.p.p.), che decide in composizione monocratica (cfr. artt. 33-bis e 33-ter c.p.p.).

Citazione a giudizio

Per il furto – semplice o circostanziato che sia – si procede sempre mediante citazione diretta a giudizio del P.M., a norma dell'art. 550, comma 2 lett. f) c.p.p.

Composizione del tribunale

Il dibattimento per il reato di furto – aggravato o meno – si svolgerà sempre dinanzi al tribunale in composizione monocratica, a norma degli artt. 33-bis e ter c.p.

4. Conclusioni

La ragione di fondo che ispira la forma di manifestazione del reato di furto, sussunta nell'unica ipotesi che oggi residua nella lettera dell'art. 625 comma 1 n. 4) c.p., è da ricercare in una pluralità di esigenze particolarmente avvertite dal Legislatore. L'aggravante in parola mira infatti in primo luogo ad assicurare adeguata tutela alle ragioni della persona offesa, che viene a trovarsi in una condizione di difesa minorata, a fronte di una superiore abilità attuativa mostrata dal soggetto agente. Quest'ultimo poi – appunto in quanto particolarmente abile in fase esecutiva, nonché capace di sorprendere le difese altrui per rapidità, agilità e scaltrezza – manifesta evidentemente una pericolosità eccedente quella già insita in qualsivoglia condotta furtiva. La circostanza aggravante resta allora integrata al ricorrere di ogni peculiare tipologia di abilità o furbizia, che sia tale da rappresentare un quid pluris, rispetto alla condotta ordinariamente tenuta da qualsiasi ladro. Trattasi di una condotta che si sostanzia quindi in uno stratagemma, che consente al soggetto agente di eludere la normale sorveglianza del detentore del bene.

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