Ricettazione e titoli di credito

ANGELO SALERNO

1. Bussole di inquadramento

L'oggetto materiale della ricettazione

Il delitto di ricettazione punisce la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto e al fine di trarne un profitto per sé o per altri, acquisti, riceva od occulti, personalmente o in veste di intermediario, danaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, anche non doloso per effetto della novella apportata con d.lgs. n. 195/2021, attuativo della direttiva n. 2018/1673/UE, ovvero da contravvenzione, purché punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Oggetto materiale della condotta sono dunque il danaro e altre cose provenienti da reato, che il soggetto agente abbia acquistato o comunque ricevuto ovvero occultato.

Sul piano dell'elemento soggettivo è necessaria la consapevolezza da parte del reo della provenienza criminosa del danaro o della res, assumendo rilevanza altresì lo stato di dubbio in ordine a tale requisito e potendo ravvisarsi la responsabilità per ricettazione anche a titolo di dolo eventuale (Cass. S.U., n. 12433/2010).

L'evoluzione degli strumenti di pagamento rispetto all'entrata in vigore del Codice penale e il fenomeno della cartolarizzazione dei crediti hanno richiesto l'intervento della giurisprudenza a fronte della circolazione di titoli di credito di provenienza criminosa, ponendo questioni che si sono riproposte a seguito dell'avvento degli strumenti elettronici di pagamento e delle valute digitali, assegnando al tema carattere di attualità e rilevanza.

Il rapporto tra ricettazione e il delitto di cui all'art. 493-ter c.p.

Il d.lgs. n. 231/2007, all'art. 55, puniva il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, confluito, in forza dell'art. 4 del d.lgs. n. 36/2018, nel testo del Codice penale, all'art. 493-ter c.p.

La citata disposizione prende in considerazione le condotte aventi ad oggetto carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Al secondo periodo del primo comma, l'art. 493-ter c.p. punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Attraverso la disposizione in commento, il legislatore ha dunque preso in considerazione le condotte aventi ad oggetto gli strumenti di pagamento cc.dd. elettronici o comunque diversi dai contanti, sanzionando le condotte di utilizzo e di acquisto aventi ad oggetti tali strumenti, quando provenienti da fonti illecite.

Nel definire il rapporto tra il delitto oggi disciplinato dall'art. 493-ter c.p. e la fattispecie di ricettazione, la Corte di Cassazione, pur pronunciandosi in relazione alle previgenti norme incriminatrici speciali, ha costantemente affermato che tra le due ipotesi di reato sussiste un rapporto di specialità (Cass. II, n. 7224/1999).

Come evidenziato dai giudici di legittimità, infatti, a differenza dell'attuale art. 493-ter c.p., l'art. 648 c.p. prende in considerazione condotte aventi ad oggetti beni di provenienza criminosa (oggi estesa anche alle contravvenzioni più gravi), presentando così un elemento specializzante rispetto alla più ampia e generica previsione di “provenienza illecita”, dettata dall'art. 493-ter c.p.

2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali

Domanda
È configurabile l'attenuante del danno di speciale tenuità, ex art. 62, n. 4, c.p., in caso di ricettazione di assegni in bianco?

Orientamento dominante della Corte di Cassazione

Non ricorre la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4, c.p. nel caso in cui oggetto materiale della condotta siano moduli per assegni bancari non compilati

La Corte di Cassazione è intervenuta a più riprese in relazione all'ipotesi in cui oggetto della condotta di ricettazione siano assegni c.d. in bianco, ossia non compilati.

La peculiarità di tali ipotesi attiene alla possibilità di compilare gli assegni oggetto di ricettazione da parte del reo, con conseguente indeterminabilità ex ante del valore dell'oggetto materiale della condotta di ricettazione. La Corte di Cassazione ha specificato, in primo luogo, che i singoli assegni non assumono autonoma rilevanza, dovendosi avere riguardo all'intero carnet oggetto di ricettazione, dal momento che il reato «Il reato di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa; pertanto la condotta di chi detiene più moduli di assegni in bianco provenienti dal medesimo “carnet”, sebbene spesi od utilizzati in tempi e luoghi diversi, integra un unico reato, perfezionatosi con l'acquisto dell'intero blocchetto, e non tanti reati quanti sono gli assegni, non potendosi considerare questi ultimi alla stregua di beni a sé stanti» (Cass. II, n. 23406/2017; Cass. II, n. 19372/2013).

Tanto premesso, con riferimento invece alla possibilità di ravvisare, in assenza di un importo espressamente indicato sull'assegno ricettato, l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale arrecato alla persona offesa, di cui all'art. 62, n. 4, c.p., la Corte ha costantemente optato per la soluzione negativa.

È stato infatti affermato che «non ricorre la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4, c.p. nel caso in cui oggetto materiale siano i moduli per assegni bancari, perché detti moduli sono in sé privi di rilevanza economica, non potendo formare oggetto di alcun negozio, e dunque non si ravvisa un danno patrimoniale misurabile a sua volta in termini di speciale tenuità». A diverse conclusioni, secondo la Corte di Cassazione, è possibile pervenire, ove l'oggetto del delitto di ricettazione sia un assegno già formato, perché la natura di titolo di credito e le obbligazioni in esso consacrate fanno assumere all'assegno i sicuri connotati di un “bene”, dal valore economicamente apprezzabile anche agli effetti del danno patrimoniale causato dalla commissione del reato (Cass. II, n. 31169/2006).

Tale valutazione deve tuttavia essere condotta non già con esclusivo riferimento all'importo dell'assegno, bensì valutando «il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti» (Cass. S.U., n. 35535/2007).

Nel senso dell'esclusione della speciale tenuità del danno patrimoniale arrecato in caso di ricettazione di assegni non compilati, si è pronunciata anche la giurisprudenza successiva, precisando che «il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità» (Cass. II, n. 24075/2015).

Può dunque escludersi, in assenza di pronunce di segno contrario, che la mancanza dell'indicazione dell'importo sull'assegno oggetto di ricettazione consenta di ravvisare l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e tantomeno, di per sé, l'ipotesi attenuata della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 648, comma 4, c.p.

Domanda
È configurabile la ricettazione di travel cheques? 

Orientamento recente della Corte di Cassazione

Integra il delitto di ricettazione la condotta avente ad oggetto dei c.d. travel cheques

La Corte di Cassazione è stata di recente chiamata a pronunciarsi in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione quando la condotta abbia ad oggetto titoli di credito e, in specie, travel cheques, di provenienza criminosa.

In particolare, i giudici di legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi in ordine alla rilevanza penale del fatto, a fronte della impossibilità di incassare l'importo dei predetti titoli, ormai in disuso, nonché in ragione della nominatività degli stessi, che ne imporrebbe l'equiparazione ad un assegno non trasferibile.

La Corte ha ritenuto che tale equiparazione non sia tuttavia possibile, dal momento che i travel cheques sono titoli «oggi in disuso ma non aboliti dal sistema bancario, così permanendo l'interesse del ricorrente alla loro ricettazione sotto il profilo dell'ingiusto profitto» (Cass. II, n. 26026/2022).

È stato inoltre evidenziato dai giudici di legittimità che i predetti titoli possono essere «consegnati non solo in banca per l'incasso ma anche a soggetti convenzionati con la banca o società emittente, come hotel o uffici di cambio, sicché [vi è] la possibilità di una ulteriore circolazione del titolo nel mercato prima che fosse portato in banca» (Cass. II, n. 26026/2022).

3. Azioni processuali

Ulteriori attività difensive

Per la fattispecie in esame si possono esperire le seguenti ulteriori attività difensive: Memoria difensiva al pubblico ministero (art. 367); Richiesta di riesame di un'ordinanza che applica una misura coercitiva (art. 309); Appello contro un'ordinanza in materia cautelare (art. 310); Ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari personali (art. 311); Richiesta di riesame di un'ordinanza che applica una misura cautelare reale (artt. 322 e 324); Appello contro un'ordinanza in materia cautelare reale (art. 322-bis); Istanza di revoca del sequestro preventivo al pubblico ministero (art. 321, comma 3); Ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari reali (art. 325); Richiesta di scarcerazione per estinzione della misura custodiale (art. 306); Mandato per svolgere attività investigativa preventiva a seguito di un sequestro (artt. 96, 327-bis e art. 391-nonies); Conferimento incarico al consulente tecnico a svolgere investigazioni difensive (art. 327-bis); Memoria difensiva al pubblico ministero (art. 367); Richiesta di presentazione spontanea per rilasciare dichiarazioni (art. 374); Memoria difensiva (art. 419, comma 2); Richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 1); Richiesta di perizia (art. 220).

ProcedibilitàIl delitto di ricettazione è sempre procedibile d'ufficio, a prescindere dal regime di procedibilità del reato presupposto, come sancito dall'art. 648, comma 5 c.p.

Improcedibilità delle impugnazioni (e prescrizione del reato)

A seconda della natura del reato presupposto, la diversa cornice edittale comporta un diverso termine di prescrizione per le condotte di ricettazione.

In particolare, per effetto della riforma del 2021, la ricettazione di danaro o cose provenienti da delitto è destinata ad estinguersi nel termine di otto anni a decorrere dall'ultimo atto interruttivo, con un termine massimo, ai sensi dell'art. 161 c.p., di dieci anni a decorrere dalla consumazione del delitto, salvo che non sussistano aggravanti ad effetto speciale come la recidiva aggravata e reiterata, contestata e riconosciuta nei confronti del reo.

Diversamente, qualora il danaro o la res provengano da contravvenzione, il termine di prescrizione c.d. breve sarà pari a sei anni, in quanto la pena edittale detentiva massima è stabilita in quattro anni di reclusione; il termine massimo di prescrizione è invece pari a sette anni e sei mesi. Anche in questo caso eventuali circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero la recidiva aggravata o reiterata sono destinate ad incidere sul termine di prescrizione.

Occorre precisare, al riguardo, due profili, relativi all'individuazione del dies a quo della prescrizione e al calcolo del relativo termine nelle ipotesi di ricettazione di particolare tenuità.

Con riferimento al primo profilo, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, facendo applicazione del principio del favor rei, ha costantemente affermato che, qualora «manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto» (Cass. II, n. 44322/2021; Cass. II, n. 31946/2016).

Riguardo invece alle ipotesi di ricettazione di particolare tenuità, punite meno severamente dal comma quarto dell'art. 648 c.p., anche in caso di provenienza delittuosa del danaro o della res, occorre mettere in evidenza che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la norma citata disciplina una circostanza attenuante e non già un'autonoma fattispecie penale.

Ne discende che il termine di prescrizione, anche nei casi di particolare tenuità, dovrà essere calcolato con riferimento alle pene sancite dal comma primo (Cass. II, n. 14767/2017).

Deve infine precisarsi che, in forza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 648 c.p., l'eventuale estinzione per intervenuta prescrizione del reato presupposto non incide sulla punibilità del delitto di ricettazione, stante il principio di autonomia che regola il rapporto tra le due fattispecie.

A partire dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 2, comma 3, l. n. 134/2021), per tutti i casi di ricettazione costituiscono causa di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis c.p.p., la mancata definizione:

— del giudizio di appello entro il termine di due anni;

— del giudizio di cassazione entro il termine di un anno;

salva proroga per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio di appello ed a sei mesi nel giudizio di cassazione quando il giudizio d'impugnazione risulta particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare;

salva sospensione nei casi previsti dall'art. 344-bis, comma 6, c.p.p.;

salva diversa modulazione dei predetti termini in applicazione della normativa transitoria (cfr. art. 2, commi 4 e 5, l. n. 134/2021).

Misure precautelari e cautelari

Arresto e fermo

Con riguardo al delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata ai sensi dell'art. 648, comma 1, c.p., secondo periodo («quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)», ossia «se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica»), l'arresto in flagranza di reato è obbligatorio (art. 380, comma 1, lett. f-bis c.p.p.).

Nelle altre ipotesi di ricettazione di cui ai commi primo e secondo dell'art. 648 c.p., nonché nel caso di ricettazione di particolare tenuità di danaro o cose provenienti da delitto è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato (art. 381, comma 1, c.p.p.); non può invece procedersi ad arresto facoltativo in flagranza di reato quando il danaro o la cosa oggetto di ricettazione di particolare tenuità provengano da contravvenzione, in quanto la pena edittale massima non supera i tre anni di reclusione (art. 381, comma 1, c.p.p.).

Solo in relazione alle condotte di cui al comma primo dell'art. 648 c.p. è consentito il fermo (art. 384 c.p.p.).

Misure cautelari personali

Per determinare la pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari personali, ai sensi dell'art. 278 c.p.p., si tiene conto delle circostanze ad effetto speciale disciplinate dal comma quarto dell'art. 648 c.p. rispettivamente per le condotte di ricettazione di cui al comma primo (cose o danaro provenienti da delitto) e al comma secondo (cose o danaro provenienti da contravvenzione) dell'articolo.

Pertanto potrà essere applicata una misura cautelare personale coercitiva (artt. 281-286-bis c.p.p.) per le sole condotte di cui ai commi primo e secondo, nonché per i casi di ricettazione di particolare tenuità di danaro o cose provenienti da delitto, in quanto la pena detentiva edittale massima supera i tre anni di reclusione.

Solo le condotte di ricettazione aventi ad oggetto danaro o cose provenienti da delitto, quand'anche in caso di particolare tenuità, consentono l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, poiché l'art. 280, co. 2, c.p.p. consente l'applicazione della predetta misura ai soli delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Nessuna misura cautelare personale può invece essere applicata per le condotte di particolare tenuità aventi ad oggetto danaro o cose provenienti da contravvenzione, in quanto punite con la pena detentiva della reclusione non superiore a tre anni (artt. 280, comma 1, e 287 c.p.p.).

Competenza, forme di citazione a giudizio e composizione del tribunale

Competenza

In tutti i casi di ricettazione, così come in caso di ricettazione reale, è competente per materia il tribunale (cfr. art. 6 c.p.p.), che decide in composizione monocratica (cfr. artt. 33-bis e 33-ter c.p.p.).

Citazione a giudizio

In tutti i casi di ricettazione si procede con citazione diretta a giudizio del Pubblico Ministero, ex art. 550, comma 2, c.p.p.

Composizione del tribunale

Il processo per il delitto di ricettazione si svolgerà sempre dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

4. Conclusioni

L'estensione dell'oggetto del delitto di ricettazione agli strumenti di pagamento, ivi compresi oggi quelli digitali, accolta dalla giurisprudenza ha determinato una serie di questioni interpretative legate alla c.d. cartolarizzazione del credito incorporato nei relativi titoli.

L'astrazione del rapporto di provvista e l'assenza di un valore intrinseco del titolo di credito hanno infatti, in primo luogo, richiesto un intervento della giurisprudenza in ordine al valore da assegnare al secondo quando non risulti indicato il corrispondente valore in danaro.

Il problema si è posto in ordine alla possibilità di riconoscere l'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. a fronte della ricettazione di assegni cc.dd. in bianco, che non riportino quindi indicazione del relativo importo.

Tale eventualità è stata invero esclusa dai giudici di legittimità proprio in ragione della indeterminatezza dell'importo del titolo, stante altresì la struttura del delitto di ricettazione, che non richiede l'effettivo conseguimento del profitto perseguito dal soggetto agente e presenta natura di reato di pericolo.

Le medesime considerazioni, con particolare riferimento alla non necessità di conseguire il pagamento delle somme incorporate nel titolo, ha portato la giurisprudenza di legittimità a ravvisare gli estremi della ricettazione anche in caso di condotte aventi ad oggetto c.d. travel cheques di provenienza criminosa, pur trattandosi di strumenti di pagamento in disuso ma non aboliti e quindi idonei a procurare un profitto per il reo.

Si tratta di questioni interpretative destinate a moltiplicarsi e complicarsi a fronte dell'evoluzione tecnologica che il settore dei pagamenti ha registrato negli ultimi anni, attraverso l'introduzione e l'implementazione della c.d. moneta virtuale.

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