Codice di Procedura Civile art. 473 bis 3 - Poteri del pubblico ministero 1

Caterina Costabile

Poteri del pubblico ministero1

[I]. Nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.

[1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

Il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinare con una apposita disposizione i poteri processuali del pubblico ministero, introducendo nel codice di rito delle previsioni già presenti in altre disposizioni di legge circa la possibilità per il PM – prima di proporre il ricorso – di assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti avvalendosi non solo della polizia giudiziaria ma anche dei servizi sociali, sanitari e socioassistenziali.

Va, invero, ricordato che l'art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sull'adozione prevede che il ricorso sia inoltrato dal pubblico ministero “assunte le necessarie informazioni”, così come la nuova formulazione dell'art 403 c.c. prevede che il pubblico ministero prima di inoltrare il ricorso “può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti”.

Bibliografia

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