Codice di Procedura Penale art. 24 bis - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio 1Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio1 1. Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2. 2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori. 3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. 4. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. 5. Il termine previsto dall'articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4. 6. La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento. [1] Articolo inserito dall'art. 4 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. InquadramentoLa norma introduce nel processo penale il regolamento preventivo di competenza per territorio; evidente la finalità: il processo non può tornare alla casella iniziale una volta approdato a quella finale, vi osta il principio della sua ragionevole durata. L'istitutoL'art. 1, comma 13, lett. n), legge 27/09/2021, n. 134 - Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (cd. Riforma Cartabia) – aveva stabilito «che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio po[tesse], anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio» e che «qualora [non avesse proposto] l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che [avesse] eccepito l'incompetenza per territorio non po[tesse] riproporre la questione nel corso del procedimento»; la Corte di cassazione, nel caso in cui avesse dichiarato l'incompetenza del giudice, avrebbe dovuto ordinare la trasmissione degli atti al giudice competente. Secondo la relazione al disegno di legge delega, il rinvio pregiudiziale avrebbe potuto evitare casi, che pur si sono verificati, «in cui l'incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo. L'introduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo così il processo “in sicurezza”, risponde evidentemente anche al principio costituzionale dell'efficienza e della ragionevole durata del processo. Peraltro, al fine di responsabilizzare il giudice di merito ed evitare potenziali usi strumentali dell'istituto, si propone che possa operare solo al cospetto di questioni di una certa serietà». Il legislatore delegato ha dato attuazione alla delega introducendo l'art. 24-bis (art. 4, c. 1, d.lgs. 10/10/2022, n 150). La disciplina, si legge nella Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo delegato, «è costruita sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza (artt. 30-32 c.p.p.), con i necessari adattamenti, propri della disciplina della incompetenza per territorio, in tema di termini per la proposizione della relativa eccezione e di provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza». Rispetto al legislatore delegante, il delegato ha disposto che gli atti devono essere trasmessi al pubblico ministero presso il giudice competente e non direttamente al giudice, ciò al dichiarato fine di «rispettare il dettato delle pronunce della Corte costituzionale intervenute sulla materia (la sentenza n. 76 del 1993, con cui Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 23, comma 1, c.p.p., nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, e successivamente la sentenza n. 70 del 1996, con cui la Corte ha esteso tale meccanismo di regressione processuale all'ipotesi di incompetenza per territorio, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p. anche sotto tale profilo)». Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30, la natura anticipatoria e preventiva dello strumento della rimessione affida la decisione sul rinvio pregiudiziale al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto (Cass. II, n. 49479/2023). Il procedimentoLa questione pregiudiziale di competenza può essere rimessa alla Corte di cassazione solo dal giudice, d'ufficio o su istanza di parte. Le parti hanno un potere sollecitatorio ma non possono adire direttamente la Corte. Tuttavia, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento (c. 6). Chi intende eccepire l'incompetenza per territorio ha, dunque, un onere: quello di chiedere contestualmente il rinvio pregiudiziale, pena l'improponibilità dell'eccezione nel corso del procedimento. Il giudice non è obbligato al rinvio pregiudiziale : la norma gli attribuisce la facoltà, non il dovere di rimettere la questione concernente la competenza (“la questione... può essere rimessa)”. Non si comprenderebbero, altrimenti, né l'ultimo comma della norma in commento, né la possibilità di riproporre l'eccezione di incompetenza in appello (art. 24). Se ne deduce che il giudice può delibare l'eccezione valutandone, magari, la manifesta infondatezza onde evitare che l'istituto si presti a finalità contrarie a quelle della sua introduzione(Cass. I, n. 20612/2023, ritiene necessario chela decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione). Tanto più che il rinvio pregiudiziale non sospende né il corso della prescrizione (a meno di considerare “altro giudizio”, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 2, c.p., il sub-procedimento di legittimità) né i termini di durata massima della custodia cautelare. Nè, del resto, la norma si occupa della sorte del processo a quo, non disponendo alcunché, per esempio, sulla sospensione del dibattimento, sulla sorte delle prove la cui assunzione non è rinviabile e, più in generale, sul compimento degli atti urgenti (manca una previsione analoga a quella dell'art. 30, comma 3; ed è un fatto ambiguo). La prosecuzione del processo parrebbe comunque “indolore” se si considera che: a) le prove assunte dal giudice incompetente non sono inefficaci (art. 27); b) l'integrale documentazione dell'esame mediante mezzi di riproduzione audiovisiva rende pienamente utilizzabili le prove anche davanti al giudice competente (art. 495, comma 4-ter). Si evidenzia, inoltre, che data la natura dell’istituto, non è ammissibile il rinvio pregiudiziale nel caso in cui la questione sulla competenza territoriale dipenda dall’accertamento di dati di “fatto” che non possono in ogni caso esulare dal giudizio di legittimità, devoluto, in via esclusiva, al giudice di merito (Cass. III, n. 10703/2024). Secondo Cass. I, n. 20612/2023, il giudice è tenuto a trasmettere gli atti esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più̀ giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121. Il rinvio pregiudiziale può essere effettuato solo in primo grado: a) prima della conclusione dell'udienza preliminare; b) nel termine previsto dall'art. 491 quando manchi l'udienza preliminare; c) in quello previsto dall'art. 554-bis in caso di citazione diretta a giudizio. Nel termine di cui all'art. 491 può essere disposto il rinvio pregiudiziale se l'eccezione di incompetenza era stata già proposta in udienza preliminare (sempre che la parte avesse chiesto la remissione della decisione alla Corte di cassazione). Le forme della decisioneIl giudice decide con ordinanza la rimessione della questione alla Corte di cassazione. Il giudice può non accogliere la richiesta per due ragioni: a) perché, come detto, ritiene manifestamente infondata l'eccezione di incompetenza territoriale; b) oppure perché la condivide dichiarando la propria incompetenza con ordinanza (art. 21) o con sentenza (art. 23). In ogni caso, l'ordinanza di rimessione non è impugnabile. Con l'ordinanza il giudice rimette alla Corte di cassazione «gli atti necessari alla risoluzione della questione», con l'indicazione delle parti e dei relativi difensori. L'ordinanza di rimessione deve contenere, a pena di inammissibilità, la motivata esposizione da parte del giudice delle ragioni di fatto e di diritto che conducono alla valutazione di serietà delle questioni di competenza poste o rilevate, con preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione e valutazione d'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli strumenti ordinari (Cass. I, n. 20612/2023). Il sub-procedimento di legittimitàLa Corte di cassazione decide a sezione semplice in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127. La partecipazione delle parti, pubblica e private, deve però essere chiesta nei modi e termini stabiliti, in generale, dall'art. 611 (al cui commento si rinvia). Altrimenti la Corte decide sulle sole richieste (necessarie) del PG ed, eventualmente, delle parti e loro memorie. La Corte decide in base agli atti trasmessi dal giudice rimettente; nulla d'altro la norma dispone. Non è previsto, in particolare, alcun potere istruttorio analogo a quello previsto dall'art. 32 per la risoluzione dei conflitti di competenza. Il che depone per l'impossibilità delle parti di produrre documentazione ulteriore rispetto a quella trasmessa dal giudice. In ogni caso, la Corte di cassazione non opera quale giudice dell'impugnazione, può tener conto di quanto emerge dagli atti e delle diverse ragioni esposte dalle parti, non è vincolata, sotto il profilo oggettivo, all'osservanza dei limiti connaturati al “principio della domanda” e non gli è preclusa, sotto il profilo soggettivo, la individuazione e la determinazione della competenza di un giudice diverso da quello indicato dalle parti in sede di eccezione di incompetenza. La Corte decide con sentenza (co. 4) il cui estratto è immediatamente comunicato al giudice rimettente, a quello eventualmente ritenuto competente ed ai rispettivi pubblici ministeri, ma gli atti, in caso di incompetenza del giudice rimettente, devono essere trasmessi al pubblico ministero presso il giudice competente (sulle ragioni della trasmissione degli atti al pubblico ministero, si vede il commento dell'art. 23 e il § 2 del presente commento). Gli effetti della decisione. RinvioCon riferimento alle conseguenze della decisione della Corte di cassazione in ordine alla competenza, alla sorte delle prove acquisite dal giudice dichiarato incompetente e delle misure cautelari (personali e reali) eventualmente da lui disposte, si rinvia al commento degli artt. 25, 26 e 27. Profilo di diritto intertemporaleAi sensi dell'art. 99-bis, d.lgs. n. 150/2022, la norma è entrata in vigore il 30/12/2022. Trattandosi di norma processuale è immediatamente applicabile ai procedimenti in corso purché non siano già scaduti i termini previsti per la rimessione della questione pregiudiziale. Non trattandosi di norma sostanziale, non si applica ai procedimenti pendenti per i quali tale termine è già perento. BibliografiaE. Calvanese, Impugnazioni: il ricorso in cassazione, pagg. 291 e segg., in La riforma del sistema penale, a cura di A. Bassi, F. Parodi, Giuffrè, 2022; M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia. Profili processuali, in www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1667394561_gialuz-riforma-cartabia-nuova-vers.pdf; A. Nocera, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione sulla questione della competenza per territorio, pagg. 187 e segg., in La “Riforma Cartabia”, Relazione n. 2/2023 dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, in cortedicassazione.it e sistemapenale.it/it/documenti/relazione-massimario-2-2023-sulla-riforma-cartabia; F.N. Ricotta, I nuovi controlli sulla competenza per territorio, pagg. 644 e segg., in La Riforma Cartabia, a cura di G. Spangher, Pacini Giuridica, 2022. |