Codice di Procedura Penale art. 90 bis 1 - Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 1

Irma Conti

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Inquadramento

A compendio degli avvertimenti e degli avvisi obbligatori previsti dall'art. 90-bis c.p., con l'art. 5, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, coerentemente con gli strumenti di giustizia riparativa che sono stati implementati con la cd. “riforma Cartabia”, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, la vittima del reato deve essere informata tempestivamente, e in una lingua di sua comprensione, della facoltà di svolgere un percorso di giustizia riparativa da cui possono derivare dalle modifiche del regime cautelare, a cui può essere sottoposto l'imputato. 

Ambito di applicazione

L'art 90-bis.1 richiama espressamente l'art. 42 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 150/2022, il quale definisce la vittima del reato come la persona fisica che ha subìto direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. In tutti i casi in cui vi sia una vittima di reato e sin dal primo contatto con l'autorità procedente, devono essere fornite le informazioni circa le facoltà previste dall'art. 90-bis. lettere p-bis) e p-ter) c.p.p., in una lingua comprensibile come disposto dall'art. 90-bis1 c.p.p. Tali norme riguardano sia la possibilità per il querelante, di partecipare ai programmi di giustizia riparativa, sia che in caso di esito positivo di tale programma (con riparazione del danno e impegno a determinate condotte da parte dell'imputato), la querela sarà tacitamente rimessa.

Questioni intertemporali e di diritto transitorio

Come osservato nel commento all'art. 90-bis, le disposizioni relative alla giustizia riparativa, non sono di immediata applicazione, in attesa che venga svolta la “ricognizione” delle risorse della giustizia riparativa prevista dall'art. 92 del d. lgs. n. 150/2022. In particolare, come per gli avvisi previsti dall'art. 90-bis c.p.p., anche la disposizione di cui all'art 90-bis.1 non è entrata in vigore il 30.12.2022. In particolare, il summenzionato art. 92, che detta la disciplina transitoria in tema di giustizia riparativa, prevede che gli avvisi introdotti dall'art. 5, comma 1, lettera f), si applicano nei procedimenti penali “decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

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