Codice di Procedura Penale art. 111 ter - Fascicolo informatico e accesso agli atti 1 .

Angelo Salerno

Fascicolo informatico e accesso agli atti1.

1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.

3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.

4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

[1] Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ai sensi  dell'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150, cit.:  « Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica».

Inquadramento

Il passaggio al processo penale telematico (PPT) comporta inevitabilmente la trasformazione degli strumenti di lavoro, a partire dal fascicolo processuale che, ai sensi dell’art. 111-ter, diviene digitale.

Il contenuto precettivo generale

Ai sensi del comma 1 dell’art. 111-ter, il fascicolo informatico del procedimento penale deve formato, conservato, aggiornato e trasmesso nel rispetto della relativa normativa, anche regolamentare, che ne assicuri la autenticità, la integrità, la leggibilità, la interoperabilità e un’agevole consultazione telematica.

Sono questi i principi cui la normativa di dettaglio deve ispirarsi per garantire affidabilità e funzionalità alla documentazione informatica degli atti del procedimento.

Ai sensi del comma 2, le medesime norme trovano applicazione anche riguardo alla trasmissione di singoli atti o documenti contenuti nel fascicolo informatico.

Il legislatore ha altresì preso in considerazione, al comma 3, gli atti formati e depositati in forma analogica, disponendo che gli stessi siano convertiti, senza ritardo, in documenti informatici e quindi inseriti nel fascicolo informatico, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali (si pensi al corpo del reato di falso documentale) non possano essere acquisiti o convertiti in forma digitale (al pari di quanto previsto dall’art. 111-bis per il deposito).

In siffatte ipotesi, è previsto che nel fascicolo informatico sia inserito un elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma analogica e non convertiti.

Il comma 4 della disposizione prevede infine che le copie informatiche di atti e documenti processuali redatti in copia analogica, anche per immagine (mediante cioè scannerizzazione), che siano presenti nei fascicoli informatici equivalgano all’originale, quand’anche non presentino la firma digitale di attestazione di conformità. È pertanto sufficiente la presenza dell’atto, in formato digitale, all’interno del fascicolo informatico.

Ai documenti acquisiti in forma esclusivamente analogica, si affiancano per vero le c.d. copie di cortesia che le parti depositano in cartaceo degli atti digitalizzati, onde consentirne una più agevole consultazione.

Deve altresì evidenziarsi (rinviando al commento all’art. 111-bis per le tempistiche di attuazione della digitalizzazione del procedimento penale) che la trasmissione degli atti presso Corte d’appello e Corte di cassazione avviene in formato analogico, almeno fino al 1° gennaio 2027.

Ne consegue che, unitamente al fascicolo informatico continueranno ad esistere i fascicoli analogici.

 

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario