Codice di Procedura Penale art. 133 bis - Disposizione generale 1

Angelo Salerno

Disposizione generale1

1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter.

[1] Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

Inquadramento

L'art. 133-bis è stato introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. Riforma Cartabia, quale norma di apertura del nuovo Titolo II-bis, dedicato alla « partecipazione a distanza » , affidando invece la disciplina delle modalità e garanzie dei collegamenti da remoto al successivo art. 133-ter.

La riforma ha così inteso collocare nel corpo del codice le disposizioni in materia di partecipazione a distanza, in precedenza affidate alle disposizioni di attuazione intervenendo altresì sulla pregressa disciplina, in buona parte abrogata.

Prima di passare in rassegna le principali novità introdotte dal legislatore in ordine alle forme e ai cassi di partecipazione a distanza occorre quindi dare atto del tessuto normativo su cui il nuovo Titolo II-bis è stato innestato.

La principale disposizione che viene in rilievo è l'art. 146-bis disp. att. c.p.p., che prevede, al comma 1, ancora in vigore, la partecipazione a distanza alle udienze dibattimentali dell'imputato (o del testimone nel processo penale o civile) che si trovi, anche per altra causa, in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati agli artt. 51, comma 3-bis e 407, comma 2, lett. a), n. 4 (tra cui, a titolo esemplificativo, delitti di criminalità organizzata o aggravati dal metodo mafioso o in quanto commessi allo scopo di agevolare un'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo); la partecipazione a distanza è prevista altresì per le persone ammesse a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, con riferimento ai processi nei quali rivestano la posizione di imputato.

Ai sensi del comma 1-ter, qualora lo ritenga necessario,il giudice può in ogni caso disporre, con decreto motivato, d'ufficio o su istanza di parte, che la partecipazione dei predetti soggetti avvenga in presenza, purché tuttavia non si tratti di detenuti in regime ex art. 41-bis ord. pen.

Il comma 7 dell'articolo prevede che la presenza dell'imputato possa essere comunque disposta dal giudice, sentite le parti, per il tempo strettamente necessario, qualora lo ritenga indispensabile per procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona.

La partecipazione a distanza può essere altresì disposta con decreto motivato del giudice, ai sensi del comma 1-quater, quando sussistano ragioni di sicurezza ovvero il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, nonché quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario.

Qualora si proceda con il collegamento a distanza dell'imputato o del testimone nei casi su indicati, ai sensi del comma 4-bis sia le parti private sia i rispettivi difensori possono chiedere di essere autorizzati a intervenire a distanza, a proprie spese.

Ulteriori ipotesi di partecipazione a distanza sono inoltre previste dall'art. 147-bis disp. att. c.p.p.,con riferimento all'esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso.

I nuovi casi di partecipazione a distanza

Confermando in parte qua la previgente disciplina, la riforma del 2022 ha, da un lato, istituzionalizzato all'interno del codice la partecipazione a distanza delle parti, mediante l'introduzione del nuovo Titolo II-bis del Libro I; dall'altro, è intervenuta su una serie di disposizioni specifiche, prevedendo espressamente la possibilità per le parti di partecipare a distanza alle relative attività.

Tratto comune alle numerose ipotesi di partecipazione a distanza consentite dal codice per effetto della novella è la necessità che le parti consentano a tale modalità di partecipazione, a differenza di quanto accade nelle ipotesi di cui all'art. 146-bis. In ogni caso è rimessa al giudice la valutazione in ordine alla necessità della partecipazione in presenza, senza che il consenso espresso e tantomeno le richieste avanzate dalle parti lo vincolino ad optare per la partecipazione da remoto.

Tra le disposizioni che prevedono la possibilità di autorizzare la partecipazione a distanza rientrano l'art. 294, comma 4, relativamente alla partecipazione di indagato e difensore all'interrogatorio di garanzia, l'art. 391, comma 1 c.p.p., per l'udienza di convalida, e l'art. 309, comma 8-bis, con riferimento alla partecipazione dell'imputato all'udienza di riesame.

Nella fase delle indagini preliminari è prevista la possibilità di procedere a distanza all'escussione a sommarie informazioni dell'indagato, ai sensi dell'art. 350, così come l'espletamento di accertamenti tecnici non ripetibili, di cui all'art. 360 o dell'interrogatorio dell'indagato da parte della Polizia giudiziaria su delega del Pubblico Ministero, di cui all'art. 370 c.p.p..

Più in generale, la riforma ha consentito di procedere all'assunzione delle prove dichiarative nel dibattimento, ai sensi dell'art. 496, così come all'attività di integrazione probatoria inudienza preliminare, ex art. 422, mediante partecipazione a distanza di testimoni, periti, consulenti tecnici o altre persone da esaminare, purché non sia diversamente previsto per legge.

È infine contemplata la partecipazione a distanza al procedimento di esecuzione, ex art. 666, nonché al procedimento di estradizione, in caso di accertamenti del Procuratore generale, ex art. 703, o del Presidente della Corte di appello, ex art. 717 c.p.p.

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