Codice di Procedura Penale art. 133 ter - Modalità e garanzie della partecipazione a distanza 1 .Modalità e garanzie della partecipazione a distanza1. 1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza, almeno tre giorni prima della data suddetta, salvo i casi di urgenza, ferma restando l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facoltà di cui al comma 7. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate2. 2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza. 3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva. 4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo. 5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano. 6. Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4. 7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. E' comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E' parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei. 8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti. [1] Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. [2] Comma modificato dall'art.2, comma 1, lett. c) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 che al secondo periodo, le parole: «e, in ogni caso» sono soppresse e dopo le parole: «prima della data suddetta» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi di urgenza, ferma restando l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facolta' di cui al comma 7». InquadramentoL'art. 133-ter detta la disciplina generale della partecipazione a distanza, in precedenza contenuta nel testo, oggi parzialmente abrogato, dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p., con riferimento alle specifiche ipotesi ivi previste. L'articolo in commento definisce gli standard, previsti a pena di nullità, dei collegamenti da remoto, nonché i luoghi e i soggetti istituzionali coinvolti nell'attività di partecipazione a distanza, lasciando tuttavia ampi margini di manovra al giudice, nel determinare le concrete modalità di collegamento. Va evidenziato che la possibilità di partecipazione a distanza è riconosciuta alle parti del procedimento, ivi compreso il Pubblico Ministero, (nonché agli ulteriori soggetti che debbano essere ascoltati nell'ambito dell'attività istruttoria, come previsto dall'art. 496) laddove al giudice e al proprio ausiliario non è consentito collegarsi da remoto anche quando nessuna delle parti sia fisicamente presente in aula. La partecipazione a distanzaL'art. 133-ter prevede, al comma 1, che l'Autorità giudiziaria adotti con decreto motivato il provvedimento che dispone o autorizza il compimento di un atto o la partecipazione al procedimento a distanza; ove non sia stato emesso in udienza, il decreto dovrà essere notificato alle parti e comunicato al Pubblico Ministero, unitamente al provvedimento che stabilisce la data del compimento dell'atto o della celebrazione dell'udienza. La comunicazione deve avvenire almeno tre giorniprima di essa ma, a seguito delle modifiche apportate con d.lgs. n. 31/2024, c.d. correttivo alla Riforma Cartabia, nei casi di urgenza, in cui può procedersi ad avviso in tempi più brevi, purché si garantisca al difensore di esercitare le facoltà di cui al comma 7, ai sensi del quale i difensori possono dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo, fermo restando il diritto, da esercitarsi personalmente o a mezzo di propri sostituti, di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito e, in ogni caso, di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei. La decisione di procedere a distanza, assunta d'urgenza, non potrà dunque essere comunicata con un anticipo così esiguo da impedire al difensore di raggiungere, personalmente o mediante un sostituto, il proprio assistito e collegarsi dal medesimo luogo in cui si trovi. Il decreto dovrà essere altresì comunicato alle autorità interessate, individuate dal comma 4 dell'art. 133-ter, secondo cui il collegamento deve avvenire da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di Polizia giudiziaria individuato dal giudice procedente, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e delle condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo. Ai sensi del comma 2 dell'articolo, quando si proceda con partecipazione a distanza, occorrerà infatti attivare un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario o il diverso luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che vi partecipano a distanza, che in tal caso è espressamente equiparato all'aula di udienza. Ne consegue che il giudice procedente e, in sua mancanza temporanea il Pubblico Ministero, potrà esercitare anche in relazione a tali luoghi il potere di disciplina dell'udienza di cui all'art. 470; del pari, le condotte di oltraggio al magistrato poste in essere presso tali luoghi saranno considerate commesse in udienza, integrando il relativo delitto ex art. 343 c.p. Come anticipato, gli standard qualitativi e delle garanzie della partecipazione a distanza sono disciplinati dal comma 4, ai sensi del quale il collegamento audiovisivo deve essere attuato con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza, assicurando nel contempo la contestuale, effettiva e reciprocavisibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. È inoltre richiesto, nei casi di udienza pubblica, sia assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza, senza tuttavia precisare con quali modalità. Tali previsioni sono dettate a pena di nullità, da considerarsi una nullità di ordine generale, relativa, riconducibile al disposto dell'art. 178, comma 1, lett. c), al cui commento si rinvia. A seguito della riforma del 2022, l'attuale disciplina della partecipazione a distanza, di cui all'articolo in commento, prevede altresì che dell'atto o dell'udienza sia sempre disposta la registrazione audiovisiva. I luoghi di partecipazione a distanza Come anticipato, in ordine al luogo dal quale partecipare a distanza all'udienza o al compimento dell'atto del procedimento, il comma 4 prevede che le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza debbano collegarsi da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di Polizia giudiziaria, individuato dal Giudice procedente, previa verifica della concreta disponibilità di dotazioni tecniche e delle condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo. La norma fa tuttavia salvo il disposto dei successivi commi 5, 6 e 7; in particolare, il comma 5 prevede che le persone detenute, internate (da intendersi quali sottoposte a misura di sicurezza personale detentiva), sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo si colleghino dal luogo in cui si trovano ossia presso le rispettive strutture detentive. Ai sensi del comma 6, l'Autorità giudiziaria, sentite le parti, può inoltre autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria. Pur non essendo previsto espressamente, deve ritenersi necessario che tale luogo risponda agli standard fissati dai commi precedenti, con disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee. Infine, come anticipato, ai sensi del comma 7, i difensori possono collegarsi dai rispettivi studi o da altro luogo, purché idoneo, ovvero, ove lo ritengano, dal luogo dove si trova il proprio assistito. Ai sensi del comma 8, nei casi di collegamento da altro ufficio giudiziario, da un ufficio di Polizia giudiziaria ovvero da un istituto detentivo, è previsto che un ausiliario del Giudice o del Pubblico Ministero, individuato anche tra quelli in servizio presso l'ufficio giudiziario dal quale avvenga il collegamento, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria (designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o indagato o in relazione ai fatti a lui riferiti), sia presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. All'ausiliario o all'ufficiale di Polizia giudiziaria spetta il compito di attestarne l'identità, redigendo verbale delle operazioni svolte, in cui si dia atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo (modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza, assicurando nel contempo la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre), e al comma 7, secondo e terzo periodo (relativamente ai diritti del difensore), nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova oltre che dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti. L'autorità giudiziaria può comunque derogare alle previsioni del comma 8, disponendo diversamente, qualora il collegamento avvenga da un luogo diverso da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria, nei casi di cui al comma 6. In assenza di un'espressa previsione di cause di nullità (a differenza di quanto disposto in relazione alle garanzie di cui al comma 3), deve ritenersi che il luogo del collegamento individuato in violazione delle norme ex art. 133-ter, commi 4 e ss., ivi comprese le previsioni di cui al comma 8, non comportino la nullità dell'attività cui si sia partecipato a distanza e tantomeno la inutilizzabilità dei relativi risultati, ove la violazione non incida sul rispetto degli standard qualitativi o sulle garanzie sopra esaminate. |