Accesso agli atti delle società a controllo pubblico riguardanti i criteri di selezione del personale

21 Marzo 2023

Con riferimento alle società a totale partecipazione pubblica, il Consiglio di Stato ha sancito la sottoposizione delle stesse alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla l. n. 241/1990, nonché alla normativa recante l'accesso civico contenuta nel d.lgs. n. 33/2013.

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi relativamente a portata ed estensione del diritto di accesso, ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 e art. 19 d.lgs. n. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ai documenti di una società a controllo pubblico esercente il servizio di trasporto aereo, riguardanti il reclutamento del personale.

Il rigetto dell'impugnativa da parte del Tar del Lazio ha tratto fondamento dal presupposto che, pur trattandosi di società a totale partecipazione pubblica, la cui attività è oggetto di controllo da parte della Corte dei conti in base all'art. 12 d.lgs. n. 259 del 1958, la stessa non sarebbe destinataria degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. n. 175/2016 poiché non avente caratterizzazione pubblicistica.

Il Giudice di prime cure ha osservato che il decreto istitutivo della società ne qualifica il regime come di diritto privato, con attività improntata a fini industriali e commerciali, e lo statuto aziendale assoggetta alle norme del codice civile le successive nomine degli organi sociali e le modifiche statutarie. Inoltre, le finalità di mercato dell'ente precluderebbero l'esercizio di poteri autoritativi delegati e la sottoposizione ai poteri regolatori, non afferendo la relativa attività ad un servizio pubblico.

Il Consiglio di Stato osserva, preliminarmente, che il rigetto dell'istanza di accesso è avvenuto non attraverso una delibera del consiglio di amministrazione o di un atto dell'amministratore delegato, ma con missiva del legale della società, la cui delega non è stata prodotta in giudizio. Pertanto, l'azione relativa all'istanza di accesso documentale si qualifica come ricorso avverso il silenzio-rigetto di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990; con riferimento all'istanza di accesso civico, invece, il contegno omissivo della società si porrebbe in contrasto con l'art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, rappresentando un silenzio non significativo privo di valenza provvedimentale.

Le diverse tipologie di accesso, ossia quello documentale ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, e l'accesso civico di cui al combinato disposto dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 con gli artt. 22, 46 e 47 ss. d.lgs. n. 33/2013, possono pacificamente concorrere, come specificato dall'art. 5, comma 11, del d.lgs. n. 33/2013.

Il Collegio rileva che l'applicazione alla società dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, recante gli obblighi di pubblicazione, è esclusa dall'art. 79, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. Tale dato, tuttavia, non comporta necessariamente l'inapplicabilità della disciplina dell'accesso civico semplice all'appellata, relativamente alla quale il menzionato art. 79, comma 5, nulla dispone.

Secondo il giudicante, la società è soggetta alla disciplina sulla trasparenza ex d.lgs. n. 33/2013. Difatti, l'art. 2-bis, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 estende le regole sull'accesso civico alle società sottoposte a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 175/2016, e l'art. 2-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 prevede che tale disciplina valga anche per le società in partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016, con riguardo alle attività di pubblico interesse ed in quanto compatibile. Il richiamo al d.lgs. n. 175/2016 opera solo ai fini della individuazione degli enti, senza richiedere quale conditio sine qua non la sottoposizione della società alla normativa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, l'ente appellato costituirebbe una società in controllo pubblico (art. 2, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 175/2016), ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., poiché l'intero pacchetto di quote societarie è detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze. In quanto ente sottoposto a controllo pubblico, si richiede il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento alla dotazione organica, ai costi del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ai dati relativi al personale non a tempo indeterminato.

Inoltre, a fronte dell'accesso alle procedure di reclutamento del personale non si ravvisa un'esigenza di riservatezza con riferimento ai soggetti coinvolti, potendo procedersi all'obliterazione dei dati personali sensibili e sensibilissimi.

Con riferimento, invece, all'accesso documentale, il Consiglio di Stato ritiene che il servizio di trasporto aereo costituisca attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, ex art. 22, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990.

Diversi gli indici rivelatori dell'attività pubblicistica dell'ente, tratti dall'art. 79 d.l. n. 18/2020, quali ad esempio il controllo della società da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la sussistenza di una norma disciplinante la costituzione della società e la sottoposizione al controllo di gestione della Corte dei conti ex art. 12 della l. n. 259/1958.

La rilevanza sociale si rinviene non tanto nella eventuale qualificazione come organismo di diritto pubblico dell'ente, quanto nell'attività concretamente esercitata, improntata al canone dell'imparzialità, e negli interessi generali sottesi. Tra gli atti privatistici provenienti da una società incaricata dell'erogazione di un servizio pubblico, sono oggetto di accesso solo quelli riguardanti la gestione di interessi collettivi.

Da ultimo, in base all'art. 79, comma 4-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l'appellata vede gravare su di sé un vero e proprio obbligo a contrarre, collegato al servizio pubblico essenziale di riferimento e con il limite delle risorse disponibili. L'imposizione di tale obbligo, sintomatico dell'interesse pubblico sotteso, si giustifica sulla considerazione che, pur non essendo concessionaria di un servizio pubblico universale, la società in questione garantisce il trasporto aereo anche in territori presumibilmente incapaci di restituire una remuneratività adeguata.

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