La controversia tra la società ammessa al fondo ‘salva opere' e l'Amministrazione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario
24 Marzo 2023
Il caso. La società ricorrente aveva richiesto l'iscrizione al c.d. fondo ‘salva opere' e, all'esito dell'istruttoria e dell'acquisizione del certificato circa la sussistenza del relativo credito da parte del contraente generale, veniva ammessa allo stesso.
Tra l'elenco degli ammessi al fondo, pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e volto a soddisfare sino al 70% i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, compariva anche la società ricorrente. La società veniva poi invitata dal Ministero a confermare le coordinate bancarie e ad attestare la permanenza delle condizioni di erogabilità delle risorse.
A seguito della conferma da parte della società, il Ministero disponeva l'ordine di pagamento per parte del credito complessivamente ammesso al fondo.
Senonché, successivamente, il contraente generale – debitore della società ricorrente – trasmetteva l'elenco dei soggetti, anche ammessi al fondo ‘salva opere', che erano risultati assegnatari del “Monte Titoli” previsto dall'omologa del concordato e che, avendo accettato e ricevuto azioni/SPF pari al 100% del credito ammesso alla procedura concorsuale, erano stati integralmente soddisfatti in ordine alle proprie pretese creditorie.
Tra questi risultava anche la società ricorrente sicché il Ministero, oltre ad eliminarla dall'elenco dei beneficiari del fondo, inoltrava una richiesta di restituzione delle somme erogate dal momento che, da un lato, erano venuti meno i requisiti di accesso al fondo e, dall'altro, risultava impossibile per l'Amministrazione esercitare il diritto di surroga ope legis come previsto dall'art. 47 co. 1-bis del d.l. n. 34/2019.
Avverso tali provvedimenti la società proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato lamentandone l'illegittimità. A seguito dell'opposizione del Ministero, il ricorso veniva trasposto dinanzi al TAR Lazio.
La giurisdizione sulle controversie in tema di requisiti di ammissione al fondo ‘salva opere'. Il TAR ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione.
Richiamando la giurisprudenza dello stesso Tribunale, il TAR osserva che l'ammissione al fondo ‘salva opere' dipende esclusivamente dall'esistenza di requisiti integralmente previsti dalla legge e che, conseguentemente, l'Amministrazione non è chiamata ad esercitare alcun potere discrezionale al fine di assegnare il beneficio in parola alle imprese richiedenti. La spettanza del beneficio dipende, infatti, esclusivamente dalla sussistenza o meno di detti requisiti legalmente predeterminati.
Il TAR richiama, poi, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la controversia avente ad oggetto gli atti di revoca adottati dall'Amministrazione per vizi sopravvenuti al decreto di ammissione al fondo ‘salva opere' resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la relativa contestazione attiene ai presupposti dell'ammissione al fondo, nei confronti del quale il soggetto inciso vanta una situazione di diritto soggettivo.
Una simile conclusione si impone, secondo il Collegio, anche nel caso di specie, posto che la restituzione delle somme era stata motivata in ragione del venir meno dei requisiti di accesso al fondo. |