Osservatorio antimafia - Elementi di inquinamento mafioso: irrilevante un episodio isolato o giustificabile
03 Aprile 2023
Massima
Il fondamentale rilievo sul piano oggettivo del mero tentativo d'infiltrazione mafiosa attenua il rigore dell'indagine amministrativa sul versante dell'esatta ricostruzione dello stato psicologico del soggetto (potenzialmente) connivente o condizionato, considerata anche la natura non sanzionatoria delle misure in parola, col solo limite dell'episodio “isolato” o altrimenti “giustificabile”. Il caso
Il caso oggetto di attenzione del Consiglio di Stato riguarda un provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza per l'iscrizione di una società nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori non soggetto a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “white list”), nonché un provvedimento recante l'informazione interdittiva antimafia.
In particolare, l'Autorità Prefettizia ha ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa sulla scorta di accertati plurimi contatti della società con un soggetto appartenente ad una consorteria ‘ndranghetista.
Attraverso la forza intimidatoria di tale associazione criminale, è stato acclarato l'obiettivo di monopolizzare il settore degli appalti pubblici di lavori, attraverso una vera e propria rete di imprese colluse o comunque condizionate, tra le quali rientra anche la ricorrente società.
L'adito T.A.R. Toscana ha dapprima accolto i motivi di ricorso proposti dall'impresa interdetta, asserendo che nella specie il materiale probatorio posto alla base dei provvedimenti impugnati non fosse tale da consentire di ritenere sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti a carico della ricorrente, tali da giustificare – in termini di “più probabile che non” – la sussistenza di pericoli di infiltrazione mafiosa nei confronti dell'azienda destinataria.
Impugnata la sentenza al Consiglio di Stato, la Prefettura ha ribadito la natura indiziaria, ai fini in questione, di due elementi: 1) della condanna occorsa a seguito di procedimento penale di primo grado, riportata dal legale rappresentante dalla ricorrente società, cui è seguita, in appello, sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati; 2) dei non genuini (seppur regolari) rapporti economici della istante società con altra impresa attinta da interdittiva antimafia.
Il Supremo Consesso Amministrativo ha ritenuto l'appello meritevole di accoglimento. La questione
La questione giuridica sottesa alla pronuncia in commento è duplice: 1) la prima è l'efficacia della sentenza penale di condanna (poi travolta dalla declaratoria di prescrizione) nel momento valutativo della Pubblica Amministrazione; 2) la seconda riguarda la valenza indiziaria dei rapporti commerciali, quali elementi di possibile inquinamento mafioso, ai fini dell'adozione dei provvedimenti impugnati. Le soluzioni giuridiche
Il Consiglio di Stato ha risolto la prima questione partendo dal principio del “doppio binario” tra le vicende processuali penali e gli apprezzamenti in sede amministrativa.
Poiché la pronuncia di intervenuta prescrizione non reca un accertamento fattuale diverso da quello operato dalla sentenza di condanna di primo grado, la ricostruita storia processuale ben può essere riproposta sul piano indiziario dalla P.A. per appurare la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.
Non occorre, a tal fine, una nuova valutazione in sede amministrativa degli stessi fatti, essendo questi già stati accertati in sede penale (anche con maggiori garanzie difensive).
Quanto alla seconda questione, il Supremo Consesso Amministrativo ha chiarito che i provvedimenti oggetto di ricorso possono legittimamente fondarsi sull'esistenza di rapporti commerciali, seppur formalmente regolari, in quanto utili ad accertare in maniera oggettiva la cointeressenza economica e, da qui, per via indiziaria, la probabile contaminazione da parte della società attinta da un'interdittiva nei confronti delle altre che con essa conducono rilevanti rapporti (come la ricorrente).
Entrando nel vivo della questione, vale a dire della rilevanza dei rapporti economici in funzione della loro concreta valenza indiziaria, il Collegio ha enunciato il principio di diritto secondo cui: “il fondamentale rilievo sul piano oggettivo del mero tentativo d'infiltrazione mafiosa attenua il rigore dell'indagine amministrativa sul versante dell'esatta ricostruzione dello stato psicologico del soggetto (potenzialmente) connivente o condizionato, considerata anche la natura non sanzionatoria delle misure in parola, col solo limite dell'episodio “isolato” o altrimenti “giustificabile””.
In definitiva, appurata la pluralità e la rilevanza dei rapporti d'impresa, ne è stata riconosciuta l'idoneità ad essere posti a fondamento degli impugnati provvedimenti, in qualità di concreti indici di pericolo di infiltrazione mafiosa. Osservazioni
Della pronuncia in esame è interessante evidenziare il profilo secondo cui i fatti che il Prefetto ha l'onere di valorizzare prescindono da condotte antigiuridiche poste in essere dai singoli e persino da condotte penalmente rilevanti.
In altri termini, esse rilevano nel loro valore oggettivo, storico, sintomatico, in quanto indicatori del possibile condizionamento mafioso.
Anche soggetti meramente conniventi con la mafia, e non necessariamente concorrenti, possono essere destinatari di provvedimenti interdittivi.
È poi importante notare che gli elementi di inquinamento mafioso costituiscono non già un numerus clausus, ma un catalogo aperto di situazioni sintomatiche dell'influenza criminale.
Traendo le conclusioni: se è irrilevante un episodio isolato o comunque giustificabile, sono al contrario altamente significativi i ripetuti contatti o le frequentazioni di soggetti coinvolti in organizzazioni mafiose, di coloro che abbiano precedenti penali o che, in ogni caso, siano stati presi in considerazione da misure di prevenzione.
Tali eventi ben possono far supporre, in omaggio al criterio del “più probabile che non”, che l'imprenditore (direttamente od indirettamente) sia coinvolto in dinamiche mafiose. Guida all'approfondimento
In dottrina si segnala:
L. Della Ragione-A. Marandola-A. Zampaglione, Misure di prevenzione, interdittive antimafia e procedimenti, Milano, 2022.
P. Marotta - P. Marotta, Natura e limiti del potere amministrativo di prevenzione antimafia, Milano, 2021.
E. Mezzetti - L.L. Donati, La legislazione antimafia, Bologna, 2020.
O. Morcavallo, L'informazione interdittiva antimafia, Milano, 2019.
G. Amarelli - S.S. Damiani, Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all'infiltrazione, Torino, 2019.
Si richiama il contributo “Osservatorio antimafia - Riferimenti bibliografici in materia di interdittiva antimafia” pubblicato su questo Portale. |