Ne bis in idem: le deroghe al principio al vaglio della Corte di giustizia
03 Aprile 2023
I fatti da cui trae origine il procedimento principale interessano un cittadino israeliano sottoposto ad indagine in Germania per reati associativi e per truffe commerciali commesse ai danni di cittadini austriaci e tedeschi. Per tali incolpazioni, le autorità tedesche emettevano un provvedimento di custodia cautelare e un MAE per ottenere dall'Austria la consegna dell'indagato. Al contempo, tuttavia, il tribunale di Vienna irrogava allo stesso una pena di quattro anni di reclusione per fatti di truffa commessi nel medesimo contesto delittuoso di quelli per cui si procedeva in Germania, limitati, tuttavia, alle sole frodi commesse ai danni dei cittadini austriaci.
Eccependo di essere già stato condannato per i medesimi fatti dalla autorità austriaca, l'imputato impugnava il provvedimento restrittivo. Il ricorso, tuttavia, non trovava accoglimento dal tribunale di Bamberga, che sosteneva che la pronuncia del giudice viennese riguardasse condotte diverse, attesa la eterogeneità delle persone offese.
Avverso il diniego, l'imputato promuoveva ricorso dinanzi al Tribunale regionale superiore di Bamberga, giudice del rinvio, che, sospettando la possibile violazione del principio del ne bis in idem, formulava due quesiti alla Corte di giustizia.
Il primo riguardava, nello specifico, la compatibilità dell'art. 55 CAAS con l'art. 50 CDFUE. Deve ricordarsi che l'art. 55 CAAS prevede la possibilità per uno Stato parte di dichiarare di non essere vincolato dal principio dell'articolo 54 in una serie di casi, tra i quali quello in cui i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella Parte contraente, fermo restando l'obbligo per quest'ultima di precisare le categorie di reati per le quali tale eccezione può essere applicata. A tale riguardo, il giudice del rinvio chiedeva, in particolare se, a fronte della consacrazione del ne bis in idem come diritto sancito nella Carta, fosse ancora valida e invocabile una deroga al principio de quo.
La seconda domanda pregiudiziale, subordinata alla positiva risposta alla prima, invitava invece la Corte ad interpretare la nozione di «reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali», per verificare se fosse compatibile con tale disposizione la riserva, formulata dalla Germania, secondo cui qualsiasi forma di associazione per delinquere costituisce un delitto suscettibile di essere ricompreso in tale categoria.
In risposta al primo quesito sottopostole, la Corte ha giudicato compatibile l'art. 54 CAAS con l'art. 50 CDFUE, non rinvenendosi elementi atti ad inficiare la validità della disposizione in esame.
La posizione dei giudici di Lussemburgo dipana anzitutto da un richiamo alla precedente giurisprudenza della Corte, ribadendo che la limitazione del principio del ne bis in idem può ritenersi rispettoso del contenuto essenziale dell'articolo 50 della Carta, a condizione che si risolva unicamente nel fine di consentire di perseguire e di sanzionare nuovamente i medesimi fatti per conseguire un obiettivo distinto (v., in tal senso, Corte. giust. UE, 22 marzo 2022, n. 117, C-117/20).
Inoltre, i giudici affermano che, tenuto conto dell'importanza della repressione dei pregiudizi alla sicurezza o ad altri interessi egualmente essenziali dello Stato membro interessato, tale limitazione al principio del ne bis in idem risponde ad un obiettivo di interesse generale.
La Corte mette infine in rilievo che la facoltà prevista dalla CAAS è accompagnata da norme idonee a garantire che gli oneri da essa risultanti, per gli interessati, siano limitati allo stretto necessario per realizzare l'obiettivo di interesse generale.
Quanto al secondo quesito, la Corte ha sostanzialmente riconosciuto in via generale la legittimità della riserva formulata da parte tedesca, limitandone tuttavia la portata nel caso di specie. Tenuto conto delle informazioni di cui disponeva, la Corte ha infatti affermato che, nonostante l'entità dei pregiudizi al patrimonio delle parti lese, gli atti illeciti dell'organizzazione criminale di cui trattasi nel procedimento principale non apparivano avere avuto l'effetto di arrecare pregiudizio direttamente alla Repubblica federale di Germania, cosicché non risulta che gli atti illeciti di tale organizzazione criminale rientrino nell'ambito dei reati contro la sicurezza dello Stato o contro altri suoi interessi egualmente essenziali. Apparterrà comunque al giudice del rinvio verificare in concreto tale circostanza.
Conseguentemente, in risposta al secondo quesito, la Corte ha affermato che l'art. 55 CAAS “non osta all'interpretazione, da parte dei giudici di uno Stato membro, della dichiarazione effettuata da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, di detta convenzione secondo la quale tale Stato membro non è vincolato dalle disposizioni dell'articolo 54 della convenzione di cui trattasi per quanto riguarda il reato di costituzione di un'organizzazione criminale, qualora l'organizzazione criminale a cui ha partecipato la persona sottoposta a procedimento penale abbia esclusivamente commesso reati contro il patrimonio, purché siffatto procedimento sia volto, tenuto conto degli atti illeciti di tale organizzazione, a sanzionare pregiudizi alla sicurezza o ad altri interessi egualmente essenziali di detto Stato membro”.
Valentina Pirozzi |