La domanda di risarcimento del danno alla salute da inquinamento atmosferico rientra nella giurisdizione del G.O.
05 Aprile 2023
Un cittadino milanese adiva il Tribunale ordinario di Milano al fine di ottenere la condanna dell'amministrazione locale e regionale al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato rispetto dei limiti di inquinamento, fissati dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, a tutela della salute umana. A sostegno della domanda, deduceva che il superamento di detti limiti gli avesse causato una serie di patologie respiratorie.
Il giudice adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che l'attore lamentasse il mancato esercizio da parte del Comune e della Regione dei poteri amministrativi finalizzati alla tutela dei cittadini dall'inquinamento atmosferico.
La causa veniva, quindi, riassunta innanzi al T.a.r. per la Lombardia, il quale, tuttavia, ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché nel caso di specie è stato chiesto il risarcimento del danno derivato dalla condotta asseritamente illegittima delle amministrazioni e non – come ritenuto dal giudice ordinario – l'adozione di un provvedimento amministrativo.
Le sezioni unite della Corte di cassazione, nel riconoscere che, nel caso di specie, il ricorrente, pur lamentandosi dell'inerzia delle amministrazioni resistenti, ha chiesto il risarcimento del danno alla salute e alla vita di relazione da lui subiti in conseguenza dell'inerzia amministrativa, hanno delineato un'analisi puntuale del riparto di giurisdizione in materia di danno ambientale.
È stata, quindi, affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie derivanti dall'impugnazione, da parte dei soggetti titolari di un interesse alla tutela ambientale, dei provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale.
Sono invece devolute al giudice ordinario le cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, nonché le controversie, nelle quali il privato, deducendo l'omessa adozione, da parte della pubblica amministrazione degli opportuni provvedimenti a tutela del diritto alla salute, domandi nei confronti della stessa il risarcimento del danno non patrimoniale.
In questi casi, infatti, la domanda giudiziale si fonda, da un lato, sulla prospettazione di tutela di una situazione giuridica del diritto soggettivo alla salute, che in quanto tale non tollera compromissioni da parte dei pubblici poteri e non degrada ad interesse legittimo; dall'altro, afferisce ad un'attività soggetta al principio del neminem laedere e non anche a scelte ed atti autoritativi pubblicistici. |