Gli interventi effettuati in situazione di emergenza-urgenza1. Bussole di inquadramentoLa medicina d'emergenza-urgenza è la branca dell'attività medica destinata ad intervenire quando il trattamento non può essere dilazionato nel tempo. Il suo raggio d'azione spazia dal territorio (medicina d'emergenza territoriale) all'ospedale, dove può operare sia nell'ambito dei pronto soccorso che in quello delle degenze di medicina d'emergenza. In particolare, il sistema dell'urgenza-emergenza, che ha al suo centro il pronto soccorso ospedaliero, si correla ad altre strutture extraospedaliere, in un modello organizzativo così articolato: – sistema di allarme sanitario, dotato di numero telefonico di accesso breve ed universale «118»; – sistema territoriale di soccorso, costituito dai mezzi di soccorso distribuiti sul territorio: mezzi di soccorso di base (con soccorritori), mezzi di soccorso avanzati (professionisti medici e/o infermieri), eliambulanze; – rete di servizi e presidi (D.M. Salute 2 aprile 2015, n. 70, recante «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera»), costituita da: postazioni medicalizzate del 118, fisse o mobili, anche organizzate per esigenze stagionali in località turistiche ed in occasione di manifestazioni di massa, sportive, religiose, culturali; pronto soccorso ospedalieri, che assicurano gli accertamenti diagnostici e gli eventuali interventi necessari per la soluzione del problema clinico presentato, oppure, nei casi più complessi, garantiscono gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente e l'eventuale trasporto ad un ospedale in grado di fornire prestazioni specializzate, sotto il coordinamento della centrale operativa; Dipartimenti di Emergenza-Urgenza e Accettazione (DEA), che rappresentano un'aggregazione funzionale di unità operative, adottano un codice comune di comportamento assistenziale, assicurano una risposta rapida e completa. I DEA afferiscono a due livelli di complessità, in base alle Unità operative che li compongono: DEA di I livello e DEA di II livello. In tema di interventi eseguiti in situazioni di emergenza-urgenza può manifestarsi ancora una volta un profilo di responsabilità che si colloca a monte rispetto al concreto esercizio dell'attività sanitaria, la responsabilità, cioè, organizzativa, sia collocata a livello della struttura sanitaria, sia a livello più elevato di gestione del servizio sanitario. I profili di responsabilità del medico di pronto soccorso verranno viceversa trattati in apposito caso. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Le situazioni di emergenza-urgenza legittimano l'applicazione della scriminante dello stato di necessità?
Tendenzialmente no In generale, occorre premettere che lo stato di urgenza ricorre ove sussista un margine sia pur ridotto di differibilità dell'intervento, mentre ricorre l'emergenza a fronte di situazioni che vedano una o più persone in pericolo immediato. Soccorre, al fine di dare risposta al quesito sopra formulato, una decisione della S.C. pronunciata in un caso in cui un militare aveva accidentalmente subito una ferita d'arma da fuoco, per la quale era stato ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico con reiterate trasfusioni di sangue, che, secondo la sua allegazione, non contestata dalle controparti in giudizio, avrebbero provocato l'epatite C, poi degenerata in cirrosi epatica. La tesi difensiva della struttura sanitaria si riassumeva in ciò, che il controllo sulle sacche di sangue competeva al ministero della salute e che, in ogni caso, la condotta consistita nella somministrazione del sangue in occasione delle trasfusioni era in ogni caso scriminante dallo stato di necessità, ai sensi dell'art. 2045 c.c. In proposito il giudice di legittimità ha viceversa osservato che non si può infatti sostenere che una struttura ospedaliera, allorché effettui una operazione d'urgenza, operi in stato di necessità, e pertanto sia sciolta da ogni obbligo di rispetto delle ordinarie regole di prudenza, canalizzate all'interno della strutture ospedaliere in dettagliati protocolli medico chirurgici ai quali i sanitari operanti nella struttura si devono attenere, e che pertanto, in ragione della particolare urgenza in cui l'equipe medica si trovò ad intervenire per salvare la vita al paziente, che era stato condotto in ospedale con una ferita da arma da fuoco e una grave emorragia in corso, i sanitari non dovessero esercitare alcun controllo in ordine alla provenienza e alla affidabilità delle sacche di sangue, dalla cui somministrazione incontestatamente era derivata la affezione da epatite C degenerata dopo alcuni anni in cirrosi epatica. Perché sia ravvisabile lo stato di necessità, previsto dall'art. 2045 c.c., come causa di esclusione della responsabilità civile, è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. La norma implica che un soggetto si venga a trovare fortuitamente, a prescindere dalla sua volontà e dalla sua possibilità di esercitare un controllo sulla situazione in atto, in questa imprevista ed imprevedibile situazione, all'interno della quale soltanto si giustifica il compimento da parte sua di scelte, altrimenti sanzionate dai canoni della responsabilità civile, purché finalizzate alla necessità di salvare sé od altri dalla imprevista e imprevedibile situazione di pericolo. L'elemento della imprevedibilità è dunque strettamente connaturato al sorgere della causa di giustificazione, dovendo altrimenti una situazione di pericolo esser affrontata e risolta nei modi ordinari senza richiedere o giustificare un intervento da parte di un soggetto che sia al contempo lesivo di altri diritti. In caso di necessità di intervenire d'urgenza con un intervento chirurgico, per salvare la vita di un'altra persona, lo stato di necessità può sussistere, e può essere idoneo a scriminare la responsabilità del soggetto che, in ragione di esso, non abbia potuto adottare le normali cautele, quando il soggetto che si trovi costretto ad effettuare l'intervento chirurgico si trovi fuori da una adeguata struttura sanitaria e non sia in grado di raggiungerla, mettendo altrimenti a repentaglio la vita della persona in pericolo. In questo caso chi interviene non può usufruire dei controlli preventivi e degli standard di sicurezza e di igiene che sono imposti all'ospedale per il suo ordinario funzionamento, sia come struttura di cura che come struttura chirurgica. Invece, se l'intervento chirurgico, per quanto in chirurgia d'urgenza e quindi non programmato avviene all'interno di una struttura a ciò deputata e quindi professionalmente organizzata proprio, tra l'altro, per poter affrontare interventi d'urgenza in condizioni di sicurezza, non è configurabile lo stato di necessità, perché l'urgenza stessa deve necessariamente essere prevista e programmata e al suo verificarsi scatta o deve scattare l'adozione di specifici protocolli, tra i quali la predisposizione di sacche di sangue già controllate. La chiave dell'affermazione della Corte di cassazione si rinviene nel passaggio secondo cui, nei compiti di una struttura ospedaliera organizzata ed operante sul territorio, rientra, tra gli altri, la programmazione, ai fini dell'adeguata gestione, delle situazioni di emergenza, che si deve tradurre in una apposita organizzazione interna finalizzata proprio alla professionale ed organizzata gestione dell'emergenza, con appositi protocolli, la previsione di turni in chirurgia di tutte le qualifiche professionali coinvolte, la disponibilità all'occorrenza delle sale operatorie con priorità su interventi che possono attendere, l'approvvigionamento preventivo di risorse ematiche verificate o comunque la predeterminazione delle modalità di un approvvigionamento aggiuntivo straordinario ove necessitato dalla situazione di emergenza. Deve di conseguenza in ogni caso escludersi che una struttura sanitaria, che esegua all'interno di essa un intervento chirurgico di urgenza, agisca in stato di necessità e possa di conseguenza essere ritenuta non responsabile ex art. 2045 c.c., dei danni riportati dai pazienti ove gli stessi abbiano subito un danno ingiusto. Ne consegue che, anche all'interno di tale situazione, si applicano le ordinarie regole di ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità della struttura sanitaria: a fronte della contrazione da parte di un paziente di epatite post trasfusionale, grava sulla struttura ospedaliera l'onere di provare di aver eseguito, sul sangue somministrato, tutti i controlli all'epoca dei fatti previsti (Cass. n. 13919/2016). 3. Azioni processualiUlteriori azioni processuali Per la fattispecie in esame è, in alternativa, esperibile il Ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. (Procedimento semplificato di cognizione). Aspetti preliminari Mediazione Le cause di risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria rientrano tra quelle elencate dall'art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria». Accertamento tecnico preventivo diretto alla conciliazione della lite Con la legge Gelli-Bianco è stato inoltre previsto un diverso congegno volto alla definizione conciliativa della lite ed alternativo alla mediazione, ossia l'accertamento tecnico preventivo diretto alla composizione della lite, previsto dall'art. 696-bis c.p.c. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I - La responsabilità medica in generale). L'alternativa tra mediazione e consulenza tecnica preventiva Sia la consulenza tecnica preventiva che la mediazione perseguono lo stesso scopo, ossia la definizione conciliativa della lite, con conseguente effetto deflattivo sul contenzioso civile. Tra i due strumenti sussistono similitudini e diversità, che possono rendere preferibile l'uno o l'altro. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I - La responsabilità medica in generale). Competenza per territorio La legge Gelli Bianco ha inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, il che va considerato ai fini dell'individuazione del giudice presso cui si radica la competenza territoriale per le cause in materia di responsabilità medica. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso 1, «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I - La responsabilità medica in generale). Competenza per valore La competenza per valore del giudice di pace si determina in base ai criteri indicati dall'art. 7, comma 1, c.p.c.. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I - La responsabilità medica in generale). Rito applicabile La domanda di risarcimento del danno per responsabilità medica può essere proposta con atto di citazione, nelle forme del procedimento ordinario di cognizione, ovvero con ricorso nelle forme del procedimento semplificato di cognizione. La scelta è libera, però, solo se si avvia la mediazione e questa non conduce alla soluzione della lite. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I - La responsabilità medica in generale). Legittimazione attiva e passiva Il paziente che si assume danneggiato, ovvero i suoi congiunti in caso di morte (ovvero gli ulteriori legittimati, unitamente al paziente), può agire in via risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria, nei confronti dell'«esercente la professione sanitaria, nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura ovvero dell'esercente. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I - La responsabilità medica in generale). Contenuto dell'atto introduttivo Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I - La responsabilità medica in generale). 4. ConclusioniGli interventi effettuati in situazione di emergenza-urgenza vengono qui considerati non particolare angolo visuale, quello della possibilità di considerare la responsabilità per detti interventi scriminata dallo stato di necessità ai sensi dell'art. 2045 c.c., scriminante la cui applicazione va esclusa, dal momento che le strutture sanitarie, ed a monte di esse i vertici politici che hanno il potere di organizzarle, devono attrezzarsi per rispondere a dette situazioni, quando abbiano a verificarsi. |