Onere della prova del consenso informato


1. Bussole di inquadramento

Tutto o quasi tutto ormai si sa, dall'angolo visuale dei grandi principi, e con riguardo ai profili della responsabilità e del risarcimento, del consenso informato in medicina. Questa formula – non troppo perspicua, quale traduzione del corrispondente statunitense informed consent, giacché non è certo plausibile un consenso disinformato – richiama alla mente di chiunque, tra i giuristi, i principi degli artt. 13 e 32 Cost., il Trattato di Lisbona, la Convenzione di Oviedo ed il codice di deontologia medica, in forza dei quali il trattamento sanitario eseguito in mancanza di consenso informato è perciò stesso fonte di responsabilità sanitaria, quantunque nessun errore medico in senso proprio sia stato in effetti commesso; e ciò perché la mancanza del consenso informato costituisce violazione del diritto inviolabile all'autodeterminazione del paziente (v. in proposito già Cass. S.U., n. 26972/2008, in tema di danno non patrimoniale).

Dal versante dell'onere della prova occorre aggiungere quanto segue.

2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali

Domanda
Su chi grava l'onere della prova del consenso informato? 

L'orientamento della Cassazione

Si è al riguardo precisato che, a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente, è onere del medico provare l'adempimento dell'obbligazione di fornirgli un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze (v. Cass. n. 2847/2010), senza che sia dato presumere il rilascio del consenso informato sulla base delle qualità personali del paziente, potendo esse incidere unicamente sulle modalità dell'informazione, la quale deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l'adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (Cass. n. 19920/2013).

In precedenza si era affermato che l'onere di provare che il medico non avesse fornito una informazione completa e corretta ricadesse sul paziente, ciò in applicazione dei principi costantemente affermati in materia di responsabilità extracontrattuale, e cioè che: il medico che non fornisce un'informazione completa si rende inadempiente al contratto di prestazione d'opera professionale; l'inadempimento è fatto costitutivo della pretesa risarcitoria; per conseguenza, incombe su chi allega il fatto di inadempimento l'onere di provarlo (Cass. n. 10014/1994). Viceversa, si è in seguito consolidato orientamento già menzionato, secondo cui, se il paziente lamenta di non essere stato informato, deve essere il convenuto a provare di avere fornito le informazioni necessarie. Bisogna però ricordare che con la legge Gelli-Bianco la responsabilità del medico è stata riportata sul terreno della responsabilità aquiliana, il che rende ancora attuale l'indirizzo più remoto, nell'ipotesi in cui la domanda risarcitoria sia stata azionata nei confronti non della struttura sanitaria, che risponde a titolo contrattuale, ma del medico, che invece risponde a titolo extracontrattuale.

Poiché, come si è visto in precedenza, la prestazione del consenso informato non è sottoposta ad un requisito formale, mentre vi è un obbligo di documentare detto consenso in cartella clinica nel fascicolo sanitario elettronico, è da ritenere che la prova sul punto possa essere data con ogni mezzo.

Domanda
La mancanza del consenso informato può essere rilevata d'ufficio? 

Ovviamente la mancanza di consenso informato non è rilevabile d'ufficio: in ossequio al principio della domanda ex art. 99 c.p.c.

Allorché il paziente danneggiato, proponendo una tipica domanda relativa ad un diritto eterodeterminato, invochi come fonte della responsabilità civile medica la violazione dell'obbligo di acquisire il suo consenso informato in ordine ai trattamenti sanitari, e dunque l'inadempimento di una specifica obbligazione afferente al rapporto curativo, deve escludersi che la circostanza relativa alla mancata acquisizione del consenso medesimo, in difetto di specifica deduzione di parte, possa formare oggetto di rilievo ex officio ad opera del giudice (Cass. n. 20904/2013).

3. Azioni processuali

Ulteriori azioni processuali

Per la fattispecie in esame è, in alternativa, esperibile il Ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. (Procedimento semplificato di cognizione).

Aspetti preliminari

Mediazione

Le cause di risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria rientrano tra quelle elencate dall'art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I – La responsabilità medica in generale).

Accertamento tecnico preventivo diretto alla conciliazione della lite

Con la legge Gelli-Bianco è stato inoltre previsto un diverso congegno volto alla definizione conciliativa della lite ed alternativo alla mediazione, ossia l'accertamento tecnico preventivo diretto alla composizione della lite, previsto dall'art. 696-bis c.p.c. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I – La responsabilità medica in generale).

L'alternativa tra mediazione e consulenza tecnica preventiva

Sia la consulenza tecnica preventiva che la mediazione perseguono lo stesso scopo, ossia la definizione conciliativa della lite, con conseguente effetto deflattivo sul contenzioso civile. Tra i due strumenti sussistono similitudine diversità, che possono rendere preferibile l'uno o l'altro. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I – La responsabilità medica in generale).

Competenza per territorio

La legge Gelli-Bianco ha inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, il che va considerato ai fini dell'individuazione del giudice presso cui si radica la competenza territoriale per le cause in materia di responsabilità medica. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I – La responsabilità medica in generale).

Competenza per valore

La competenza per valore si determina in base ai criteri indicati dall'art. 7, comma 1, c.p.c. sulla competenza del giudice di pace. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I – La responsabilità medica in generale).

Rito applicabile

La domanda di risarcimento del danno per responsabilità medica può essere proposta con atto di citazione, nelle forme del procedimento ordinario di cognizione, ovvero con ricorso nelle forme del procedimento semplificato di cognizione. La scelta è libera, però, solo se si avvia la mediazione e questa non conduce alla soluzione della lite. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I – La responsabilità medica in generale).

Legittimazione attiva e passiva

Il paziente che si assume danneggiato, ovvero i suoi congiunti in caso di morte (ovvero gli ulteriori legittimati, unitamente al paziente), può agire in via risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria, nei confronti dell'«esercente la professione sanitaria, nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura ovvero dell'esercente. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I – La responsabilità medica in generale).

Contenuto dell'atto introduttivo

Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I – La responsabilità medica in generale).

4. Conclusioni

Il riparto degli oneri probatori, con riguardo al consenso informato, risente dell'inquadramento della responsabilità: se la responsabilità è contrattuale, spetta al paziente dedurre la mancata somministrazione del consenso e alla struttura sanitaria provarla; se la responsabilità è extracontrattuale, spetta al paziente la relativa prova.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario