La responsabilità del medico in formazione specialistica1. Bussole di inquadramentoIl medico in formazione specialistica si colloca in una posizione peculiare nel contesto del sistema sanitario nazionale, giacché, pur conservando la veste di studente di una Scuola di specializzazione, svolge un'attività lavorativa paragonabile a quella del personale medico a tutti gli effetti. Durante la formazione specialistica, il medico specializzando è tenuto a concorrere alle attività mediche che si svolgono nell'unità operativa al quale egli è assegnato, sia pure sotto la guida di un tutor, le cui direttive è tenuto ad osservare, in conformità a quanto previsto dalla direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo specializzando svolge il programma formativo personale. Anche in conseguenza della disciplina europea, la figura degli specializzandi si è evoluta nel corso degli anni ‘90 del secolo scorso, così da acquisire la veste di vero e proprio lavoratore in formazione, con la previsione di un trattamento economico in funzione di borsa di studio, stipula di un contratto di formazione specialistica. In particolare, La disciplina legislativa della categoria dei medici in formazione specialistica è contenuta nel d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, recante: «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE». I requisiti per la formazione ed il successivo conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista sono elencati all'art. 20. Può qui soltanto accennarsi, trattandosi di tematica estranea alla materia, che l'attività degli specializzandi ha dato luogo ad un vastissimo contenzioso, tuttora in atto, concernente le retribuzioni ad essi spettante per l'attività prestata. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Come si atteggia la responsabilità dei medici specializzandi?
Il percorso formativo e l'attività degli specializzandi Il medico specializzando, come si è già accennato, è inserito nella struttura sanitaria non al solo fine formativo, ma anche in vista dello svolgimento, pur in un regime di limitata autonomia, della sua attività, sicché egli non può essere considerato alla stregua di un semplice esecutore di disposizioni ricevute dal tutor. L'art. 16 d.lgs. n. 502/1992 prescrive la partecipazione all'attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione. Secondo quanto risulta dal «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria» (d.m. 4 febbraio 2015, GU Serie Generale n. 126 del 03-06-2015 - Suppl. Ordinario n. 25), «lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite, e certificate dal tutor nel libretto-diario. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica». È inoltre obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale dello specializzando ove questi svolga ulteriori attività lavorativa, giacché il compimento di qualsiasi atto medico richiede detta iscrizione qualora intenda svolgere le attività professionali consentite dal contratto di specializzazione e dal d.lgs. n. 368/1999, ossia il servizio di continuità assistenziale (guardia medica), la sostituzioni medico di medicina generale, le guardie turistiche. Può accadere che egli esorbiti dall'ambito dell'esecuzione, quantunque con il dispiego di un certo coefficiente di autonomia, delle disposizioni impartitegli. In tal caso si ritiene che lo specializzando venga ad assumersi una responsabilità sua propria, indicata appunto come colpa per assunzione come, ossia « quella tipologia di colpa riferita al soggetto che si trova nella fase di completamento della formazione presso una struttura sanitaria e che di fronte ad un paziente accetta di occuparsene, di prenderlo in carico e di trattarlo nella consapevolezza di non avere le cognizioni necessarie per svolgere quella tipologia di attività pur essendo sotto la direzione del tutor » (Trib. Palermo 14 dicembre 2015, n. 6614). Casistica Se, dunque, il medico specializzando è consapevole di non essere ancora dotato delle conoscenze necessarie svolgimento di una determinata prestazione, non deve cimentarsi nell'esercizio di attività che non sono la sua portata. In tal senso è stato stabilito che il medico specializzando è responsabile, secondo i criteri di colpa, della salute del paziente affidato alle sue cure e ha l'obbligo di rifiutare l'assegnazione di prestazioni rispetto alle quali si senta impreparato. Lo specializzando non ancora in grado di eseguire l'intervento al quale è stato chiamato, a causa della scarsa esperienza maturata, deve astenersi dal prestare l'opera richiestagli, mentre, se accetta di svolgere l'incarico assegnatogli, il concreto e personale espletamento della attività da parte del medico in formazione specialistica « comporta l'assunzione diretta, anche da parte sua, della posizione di garanzia nei confronti del paziente, condivisa con quella che fa capo a chi le direttive le impartisce » (Cass. pen., n. 13389/1999). Sussiste dunque senza dubbio la responsabilità penale dello specializzando anche durante il corso di formazione specialistico (p. es., Cass. pen., n. 6981/2012; Cass. pen., n. 32901/2004; Cass. n. 32424/2008; Cass. n. 6215/2010). In tale prospettiva può rammentarsi la pronuncia di condanna in sede penale resa nei confronti di uno specializzando in chirurgia che aveva eseguito indicazioni errate impartitegli dal tutor, con il quale condivideva la responsabilità professionale per l'intervento eseguito (Cass. pen. n. 2453/1999). Egualmente, in un caso di settorinoplastica, in cui il primario, dopo le prime fasi dell'intervento, aveva affidato allo specializzando la continuazione dell'operazione, durante la quale il paziente aveva manifestato un copioso sanguinamento, cui era seguita la sua morte, è stato osservato che l'applicazione della tecnica operatoria prescelta richiedeva una particolare sensibilità nel dosare la forza fisica impiegata, sensibilità che lo specializzando non possedeva: questo, perciò, avrebbe dovuto avvedersi dei rischi che l'ulteriore procedere da parte sua avrebbe comportato, ed avrebbe di conseguenza dovuto astenersi dal proseguire, incorrendo pertanto il responsabilità « caratterizzata da negligenza ed imperizia, per non avere innanzitutto valutato le possibili conseguenze del suo atto... e per non aver ridotto al minimo detto rischio procedendo con movimenti corti e poco incisivi... ed eventualmente declinando l'incarico » (Cass. pen., n. 13389/1999). In un altro caso, a fronte della difesa dello specializzando in anestesiologia, il quale aveva sostenuto di aver svolto « una mera attività didattica come discente ed assistente alla lezione del cattedratico, il quale stava compiendo una attività medico-professionale », la S.C. ha ribadito che il concreto personale espletamento di attività operatoria da parte dello specializzando comporta l'assunzione diretta, anche da parte sua, della posizione di garanzia nei confronti del paziente secondo l'osservanza delle leges artis (Cass. n. 14488/2004). Ancora, l'autonomia vincolata che caratterizza l'operato degli specializzandi è richiamata nel caso della morte di un bambino a seguito della somministrazione per via orale di un farmaco che invece si sarebbe dovuto somministrare per via endovenosa, giacché «il medico specializzando è titolare di una posizione di garanzia in relazione alle attività personalmente compiute nell'osservanza delle direttive e sotto il controllo del medico tutore, che deve verificare i risultati » (Cass. pen., n. 32424/2008). Per quanto riguarda la giurisprudenza civile, merita ricordare il caso di una donna rivoltasi a una struttura sanitaria per un'amniocentesi, che dopo l'esame e la comparsa di perdite del liquido amniotico, si era affidata alle cure di uno specializzando in ginecologia, il quale si era limitato alla somministrazione di un farmaco, senza operare un immediato controllo ecografico, con la conseguenza che la paziente era stata ricoverata d'urgenza e sottoposta a interruzione di gravidanza, con peggioramento dello stato di salute e gravissimo shock settico, cui erano seguite la perdita della capacità di procreare, oltre ad insufficienza renale cronica. Al riguardo, la S.C., nel confermare la condanna pronunciata in appello, ha stabilito che « il medico specializzando non è presente nella struttura per la sola formazione professionale, né lo specializzando può essere considerato un mero esecutore d'ordini del tutore anche se non gode di piena autonomia; si tratta di un'autonomia che non può essere disconosciuta, trattandosi di persone che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e, pur tuttavia, essendo in corso la formazione specialistica, l'attività non può che essere caratterizzata da limitati margini di autonomia in un'attività svolta sotto le direttive del tutore; ma tale autonomia, seppur vincolata, non può che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute; e se lo specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume le responsabilità c.d. colpa per assunzione ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento » (Cass. n. 26311/2019). 3. Azioni processualiUlteriori azioni processuali Per la fattispecie in esame è, in alternativa, esperibile il Ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. (Procedimento semplificato di cognizione). Aspetti preliminari: mediazione e accertamento tecnico preventivo Mediazione Le cause di risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria rientrano tra quelle elencate dall'art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I – La responsabilità medica in generale). Accertamento tecnico preventivo diretto alla conciliazione della lite Con la legge Gelli-Bianco è stato inoltre previsto un diverso congegno volto alla definizione conciliativa della lite ed alternativo alla mediazione, ossia l'accertamento tecnico preventivo diretto alla composizione della lite, previsto dall'art. 696-bis c.p.c. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I – La responsabilità medica in generale). L'alternativa tra mediazione e consulenza tecnica preventiva Sia la consulenza tecnica preventiva che la mediazione perseguono lo stesso scopo, ossia la definizione conciliativa della lite, con conseguente effetto deflattivo sul contenzioso civile. Tra i due strumenti sussistono similitudini e diversità, che possono rendere preferibile l'uno o l'altro. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I – La responsabilità medica in generale). Competenza per territorio La legge Gelli Bianco ha inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, il che va considerato ai fini dell'individuazione del giudice presso cui si radica la competenza territoriale per le cause in materia di responsabilità medica. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I – La responsabilità medica in generale). Competenza per valore La competenza per valore del giudice di pace si determina in base ai criteri indicati dall'art. 7, comma 1, c.p.c. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I – La responsabilità medica in generale). Rito applicabile La domanda di risarcimento del danno per responsabilità medica può essere proposta con atto di citazione, nelle forme del procedimento ordinario di cognizione, ovvero con ricorso nelle forme del procedimento semplificato di cognizione. La scelta è libera, però, solo se si avvia la mediazione e questa non conduce alla soluzione della lite. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I – La responsabilità medica in generale). Legittimazione attiva e passiva Il paziente che si assume danneggiato, ovvero i suoi congiunti in caso di morte (ovvero gli ulteriori legittimati, unitamente al paziente), può agire in via risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria, nei confronti dell'«esercente la professione sanitaria, nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura ovvero dell'esercente. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I – La responsabilità medica in generale). Contenuto dell'atto introduttivo Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria» (Parte I – La responsabilità medica in generale). 4. ConclusioniIl medico specializzando è al tempo stesso uno studente (non universitario, ovviamente, ma di una Scuola di specializzazione) ed un medico: occupa nel sistema sanitario nazionale una posizione peculiare, in forza della quale, pur essedo in fase di formazione, opera non già quale mero esecutore di ordini del tutor, ma con un certo grado di autonomia, entro la quale deve responsabilmente limitarsi allo svolgimento di ciò che, allo stato della preparazione conseguita, è alla sua portata, sicché, altrimenti, si assume le responsabilità di quanto va facendo (c.d. colpa per assunzione). |