Le azioni delle imprese assicuratrici1. Bussole di inquadramentoSi è in precedenza discorso della rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria: l'art. 9 l. 8 marzo 2017, n. 24, c.d. legge Gelli-Bianco, rubricato «azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa», si sofferma altresì sull'azione di rivalsa che l'assicuratore può esercitare in via surrogatoria ai sensi dell'art. 1916, comma 1, c.c. L'art. 12, comma 3, della stessa legge contempla poi una ulteriore azione che l'assicuratore può esercitare, in via di rivalsa, nei confronti del proprio assicurato, ossia la struttura sanitaria oppure l'esercente la professione sanitaria, qualora abbia pagato un risarcimento eccedente i limiti di operatività della polizza. Come si è già avuto modo di osservare ad altro riguardo, tale importante novità è in attesa del decreto ministeriale attuativo, volto a stabilire i requisiti minimi della garanzia, decreto che al momento in cui questo lavoro licenziato non è stato ancora adottato. Occorre infine far cenno l'azione di regresso esercitabile da parte del Fondo di garanzia, il quale svolge una funzione decisiva volta a rendere affidabile il meccanismo assicurativo: essa è prevista dall'art. 14, comma 2, lett. d), della legge Gelli-Bianco, come la precedente in attesa del decreto attuativo. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Come è disciplinata la rivalsa surrogatoria dell'impresa di assicurazione?
Sul modello codicistico L'art. 9 della legge Gelli-Bianco detta la disciplina dell'azione surrogatoria, ai sensi dell'art. 1916 c.c., che l'assicuratore della struttura sanitaria può esercitare nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, responsabile in tutto o in parte del danno subito dal paziente. L'art. 13 della legge Gelli-Bianco pone a carico dell'assicuratore l'obbligo di comunicare all'esercente la professione sanitaria l'avvenuta instaurazione nei propri confronti di un giudizio da parte del danneggiato. Tale comunicazione, come si è visto nel capitolo dedicato all'argomento, deve essere effettuata, con determinate formalità, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio o dell'avvio delle trattative stragiudiziali, con la precisazione che, in caso di omissione, tardività o incompletezza della comunicazione, la domanda surrogatoria di cui all'art. 1916 c.c. risulta inammissibile. La previsione ha lo scopo di rendere partecipe l'esercente la professione sanitaria dell'azione giudiziaria intrapresa, di cui egli, qualora l'azione sia stata introdotta nei soli confronti della struttura sanitaria o dell'assicuratore, non avrebbe conoscenza. Il precetto mira nel complesso a stimolare l'intervento dell'esercente la professione sanitaria nel giudizio, come pure nella procedura stragiudiziale, promossa dal danneggiato, in modo da consentirgli di esercitare già in quella sede, una volta acquisita la veste di parte, il proprio diritto di difesa. L'art. 9, comma 2, nell'ipotesi in cui l'esercente la professione sanitaria non sia stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, prevede che l'azione surrogatoria dell'assicurazione possa essere esercitata nei confronti del professionista soltanto dopo che, sulla base di un titolo giudiziale o stragiudiziale, sia stato erogato il risarcimento del danno. È fissato il termine di decadenza di un anno dall'avvenuto pagamento, ma tale termine non trova applicazione nell'ipotesi in cui il professionista sia stato parte del giudizio promosso dal danneggiato. Secondo l'art. 9, comma 1, della legge Gelli-Bianco l'azione surrogatoria può essere esercitata solamente nel caso in cui la condotta dell'esercente la professione sanitaria sia stata caratterizzata da dolo o colpa grave. Nel caso in cui il responsabile abbia agito con colpa grave, la somma ripetibile da parte dell'assicurazione della struttura sanitaria è limitata al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, «moltiplicato per il triplo» (art. 9, comma 6). Ora è chiaro che quest'ultima dicitura è frutto di superficialità e lascia supporre che l'estensore della norma abbia perso qualche lezione di aritmetica alle scuole elementari: presa alla lettera, difatti, essa sta a significare che, ipotizzato uno stipendio del sanitario poniamo di € 50.000 l'anno, l'importo dovrebbe essere moltiplicato per 150.000, che fa 7.500.000.000 di euro. Insomma, il legislatore ha voluto dire che il limite è pari al triplo della retribuzione (nel nostro caso € 150.000), ma non è stato capace di esprimersi correttamente. Se invece ricorrere il dolo, l'esercente la professione sanitaria non può ovviamente avvantaggiarsi del limite posto alla rivalsa. L'importo che può essere richiesto al sanitario non è sottoposto al detto limite neppure quando il professionista presti la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente». Ove l'esercente la professione sanitaria non sia stato parte del giudizio all'esito del quale l'assicuratore è stato condannato: i) la decisione a monte non preclude il compimento di un nuovo accertamento da parte del giudice successivamente adito, ex art. 9, comma 3; ii) le prove assunte nel primo giudizio non hanno efficacia probatoria in sede di rivalsa. Ove l'esercente la professione sanitaria sia intervenuto o sia stato chiamato in causa nel giudizio in cui è parte l'assicurazione, egli resta vincolato all'accertamento sulla responsabilità della struttura, mentre le prove assunte ai fini dell'accertamento stesso valgono come argomenti di prova nel successivo giudizio promosso dall'assicuratore. Inoltre, la transazione conclusa dall'assicurazione con il danneggiato non è opponibile all'esercente la professione sanitaria, ex art. 9, comma 4. La rivalsa dell'assicuratore L'art. 12, comma 3, della legge Gelli-Bianco regola la rivalsa dell'assicuratore nei cui confronti sia stata vittoriosamente intrapresa l'azione diretta da parte del danneggiato, rivalsa a seconda dei casi contro la struttura sanitaria o l'esercente la professione sanitaria. L'azione è data per l'ipotesi di pagamento al danneggiato di un risarcimento in caso di inoperatività della garanzia, inoperatività che l'assicuratore non può opporre al danneggiato in applicazione dell'art. 12, comma 2, della stessa legge. Sembra da escludere, in mancanza di un dato normativo in tal senso, che, in ipotesi di rivalsa dell'assicuratore motivata dall'inoperatività della garanzia, l'esercente la professione sanitaria possa avvalersi del contenimento dell'importo di cui si è prima dato conto, dal momento che, in presenza del menzionato presupposto, una limitazione di tal fatta neppure si giustificherebbe, salvo a verificare cosa accadrà quando verrà adottato il decreto attuativo previsto dalla legge. L'azione di regresso del Fondo di garanzia L'art. 14 della legge Gelli-Bianco ha previsto l'istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, Fondo modellato su quello di garanzia per le vittime della strada e destinato ad essere alimentato dalle compagnie di assicurazione che offrono polizze per la responsabilità sanitaria. L'intervento del Fondo è previsto qualora: i) il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali contemplati dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, ovvero dall'esercente la professione sanitaria; ii) la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente; iii) la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice, ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa. Anche in questo caso l'operatività della nuova disciplina attende il decreto attuativo. 3. Azioni processualiUlteriori azioni processuali Per le fattispecie in esame è, in alternativa, esperibile il Ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. (Procedimento semplificato di cognizione). Rinvii Nel presente capitolo è stato trattato dal punto di vista degli aspetti processuali il tema delle azioni di surroga e rivalsa dell'assicuratore nonché dell'azione di regresso del Fondo di garanzia sicché non vi sono ulteriori considerazioni da svolgere sulle azioni processuali, riservate alla trattazione dei profili sostanziale. 4. ConclusioniLa disciplina assicurativa predisposta dalla legge Gelli-Bianco è completata dalle azioni che l'assicuratore può intraprendere in surroga della struttura sanitaria e in rivalsa in caso di non operatività della polizza, nonché dall'azione di regresso del Fondo di garanzia. La relativa normativa non è di fatto ancora operativa in mancanza del decreto attuativo previsto dalla legge. |