La responsabilità da contatto sociale1. Bussole di inquadramentoAl generico ambito della «responsabilità medica» — facendo riferimento qui alla sola responsabilità civile — occorre ricondurre non soltanto la responsabilità in senso stretto del medico, e quella del personale paramedico o ausiliario, ma anche la responsabilità della struttura sanitaria in cui il medico sovente opera. Sotto la rubrica: «Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, l'art. 7 della l. 8 marzo 2017, n. 24, nota come legge Gelli-Bianco, stabilisce, al comma 1, che: «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose». La responsabilità delle strutture ospedaliere nei confronti dei pazienti ha dunque natura contrattuale e può conseguire, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni gravanti su di essa (Cass. n. 13953/2007; Cass. n. 18610/2015). 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Cos'è e come si genera la responsabilità da contatto sociale?
Orientamento consolidato Oltre che del contratto (di spedalità o assistenza sanitaria che dir si voglia) intercorrente tra paziente e struttura sanitaria, da cui deriva responsabilità di quest'ultima per l'inadempimento delle obbligazioni a suo carico, occorre tener conto, qui, anche del concetto di «contatto sociale» (v. già Cass. n. 589/1999). Al di là delle problematiche di inquadramento dottrinale, che qui vengono tralasciate, occorre comprendere che la teorica della responsabilità da contatto sociale è sorta in passato essenzialmente per un fine: quello dell'inquadramento della responsabilità del medico (come pure del personale paramedico) operante entro la struttura sanitaria: medico (o personale paramedico) che il paziente non sceglie per propria volontà, ma con cui entra in contatto solo perché questi opera nell'ambito della struttura (non necessariamente come dipendente), con conseguente difficoltà di configurare il sorgere di un rapporto contrattuale in conformità alle previsioni codicistiche, che richiederebbero appunto una scambio di consensi tra le parti. La responsabilità da contatto sociale, nella materia in esame, si è caratterizza come responsabilità di matrice contrattuale, e non extracontrattuale, il che si può spiegare in ciò, che, come la struttura sanitaria, il personale, medico e no, che vi opera è tenuto nei confronti del paziente non già ad una generica condotta di neminem laedere, bensì all'osservanza di specifichi obblighi inerenti alla natura dell'attività prestata. Rapporti che secondo il modello legale hanno conformazione contrattuale possono in tal modo nascere in mancanza di uno specifico accordo negoziale, grazie al semplice «contatto sociale». L'ospedale è difatti tenuto ad erogare la prestazione di assistenza poiché è chiamato all'adempimento di un dovere di prestazione direttamente discendente dalla legge. Proprio perché il singolo nosocomio, anche se privato, ma convenzionato, è partecipe del servizio sanitario nazionale non gli è consentito esercitare la facoltà di decidere se accettare o rifiutare l'erogazione di cure, così come è del tutto privo di rilievo, ai fini dell'affermazione della sua responsabilità, che il destinatario della prestazione non abbia, a sua volta scelto, di affidarglisi, come in caso di ricovero coatto o d'urgenza.
Domanda
La teorica del «contatto sociale» è ancora attuale dopo la legge «Gelli-Bianco»?
L'impiego della costruzione del «contatto sociale» pare ormai recessiva Essa ha acquisito un significativo rilievo, in passato, al fine dell'inquadramento della domanda proposta dal paziente nei confronti del sanitario, quando il paziente non lo avesse scelto: cosa che accade normalmente quando egli fa ingresso in una struttura sanitaria e viene affidato alle cure del personale al momento in servizio. Ma, come vedremo, la responsabilità del medico ha con la legge Gelli-Bianco ricevuto un diverso inquadramento, che, al riguardo, taglia fuori la teorica del «contatto sociale». Teorica che, all'attualità, conserva interesse essenzialmente nel caso, non marginale, ma certo secondario, in cui il paziente fa ingresso nel nosocomio in condizioni di incoscienza, il che preclude la configurazione del sorgere del contratto per effetto del ricovero del paziente in ospedale, ossia per fatti concludenti. Con tutta chiarezza Cass. n. 10348/2021 ha osservato che «la categoria della responsabilità da contatto sociale in ambito di responsabilità sanitaria venne elaborata... per inquadrare secondo il paradigma contrattuale la responsabilità dei medici dipendenti di strutture sanitarie che, pur in assenza di un rapporto propriamente contrattuale coi pazienti, entravano tuttavia in rapporto immediato con gli stessi, effettuando prestazioni in tutto sovrapponibili a quelle scaturenti da un contratto di prestazione di opera professionale; una siffatta categoria giuridica appare ormai superata, nello specifico ambito sanitario, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 I. n. 24/2017, che ha ricondotto in ambito extracontrattuale la responsabilità del sanitario esercente la propria attività alle dipendenze di una struttura, “salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”». 3. Azioni processualiUlteriori azioni processuali Per la fattispecie in esame è, in alternativa, esperibile il Ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. (Procedimento semplificato di cognizione). Aspetti preliminari Mediazione Le cause di risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria rientrano tra quelle elencate dall'art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso «La responsabilità della struttura sanitaria». Accertamento tecnico preventivo diretto alla conciliazione della lite Con la legge Gelli-Bianco è stato inoltre previsto un diverso congegno volto alla definizione conciliativa della lite ed alternativo alla mediazione, ossia l'accertamento tecnico preventivo diretto alla composizione della lite, previsto dall'art. 696-bis c.p.c. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso «La responsabilità della struttura sanitaria». L'alternativa tra mediazione e consulenza tecnica preventiva Sia la consulenza tecnica preventiva che la mediazione perseguono lo stesso scopo, ossia la definizione conciliativa della lite, con conseguente effetto deflattivo sul contenzioso civile. Tra i due strumenti sussistono similitudini e diversità, che possono rendere preferibile l'uno o l'altro. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso «La responsabilità della struttura sanitaria». Competenza per territorio La legge Gelli Bianco ha inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, il che va considerato ai fini dell'individuazione del giudice presso cui si radica la competenza territoriale per le cause in materia di responsabilità medica. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso «La responsabilità della struttura sanitaria». Competenza per valore La competenza per valore del giudice di pace si determina in base ai criteri indicati dall'art. 7, comma 1, c.p.c.. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso «La responsabilità della struttura sanitaria». Rito applicabile La domanda di risarcimento del danno per responsabilità medica può essere proposta con atto di citazione, nelle forme del procedimento ordinario di cognizione, ovvero con ricorso nelle forme del procedimento semplificato di cognizione. La scelta è libera, però, solo se si avvia la mediazione e questa non conduce alla soluzione della lite. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso «La responsabilità della struttura sanitaria». Legittimazione attiva e passiva Il paziente che si assume danneggiato, ovvero i suoi congiunti in caso di morte (ovvero gli ulteriori legittimati, unitamente al paziente), può agire in via risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria, nei confronti dell'«esercente la professione sanitaria, nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura ovvero dell'esercente. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso «La responsabilità della struttura sanitaria». Contenuto dell'atto introduttivo Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso «La responsabilità della struttura sanitaria». 4. ConclusioniLa costruzione della responsabilità da contatto sociale, sorta in tempi passati al fine di assoggettare alle regole della responsabilità contrattuale il rapporto intercorrente tra il paziente ed il medico, o il diverso personale sanitario con cui il primo entri in contatto, ha perso gran parte del suo interesse con la legge Gelli-Bianco, conservando rilievo essenzialmente nel caso in cui il paziente faccia ingresso nella struttura sanitaria in stato di incoscienza, cosicché debba escludersi la configurabilità della conclusione del contratto nelle forme codicistiche, sia pure per fatti concludenti. |