Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale


1. Bussole di inquadramento

Abbiamo visto che la legge Gelli-Bianco qualifica la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale e quella del medico come responsabilità extracontrattuale o aquiliana. Occorre allora chiedersi se, pur nel vigore di detta legge, l'una e l'altra forma di responsabilità possono concorrere.

Bisogna dunque rammentare che un concorso delle due forme di responsabilità si realizza nel caso in cui un medesimo fatto integri non solo i caratteri dell'inadempimento dell'obbligazione posta a carico del debitore, ma anche i connotati della violazione della regola generale del neminem laedere: diversi sono gli interessi di volta in volta violati dall'agente, nell'un caso è violato l'interesse del creditore ad ottenere la prestazione dovuta, nell'altro caso è violato l'interesse di ciascun soggetto, indipendentemente dall'esistenza di una relazione contrattuale con l'agente, a non subire pregiudizi nella propria sfera giuridica. Detto in altre parole, il fatto che tra le parti sia stato stipulato un contratto non esclude l'applicazione dal generale principio del neminem ledere posto dall'art. 2043 c.c.

Dal concorso tra l'una e l'altra forma di responsabilità occorre tenere distinta l'applicazione alternativa di un diverso regime di responsabilità in presenza di elementi di fatto diversi: non si versa così in ipotesi di concorso, bensì di alternatività tra diversi regimi di responsabilità, qualora il fatto prospettato come lesivo sia estraneo all'esecuzione della prestazione dedotta in contratto. Questa la conseguenza pratica immediatamente rilevabile: nel caso in cui l'attore faccia valere il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il giudice rimane nell'ambito dell'osservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia che accolga la domanda sotto il primo profilo, sia che l'accolga sotto l'altro profilo; nel caso di alternatività, invece, qualora la domanda abbia ad oggetto uno dei due regimi di responsabilità, il giudice non può accogliere la domanda in relazione all'altro.

Ora, il riconoscimento della cumulabilità della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale giova al danneggiato, il quale può optare per la soluzione per lui più conveniente: generalmente è più conveniente far valere la responsabilità contrattuale, per gli evidenti vantaggi che offre sia in termini di riparto dell'onere probatorio e di prescrizione applicabile; ma non è detto che sia sempre così, basti pensare al limite della prevedibilità del danno di cui all'art. 1325 c.c., che opera nell'ambito della responsabilità contrattuale ma non di quella extracontrattuale, non essendo la norma richiamata dall'art. 2056 c.c..

2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali

Domanda
La responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale possono concorrere? 

L'ammissibilità del cumulo

L'ammissibilità del cumulo è stata riconosciuta dalla S.C. fin da tempi remoti (Cass. n. 2630/1949; Cass. n. 740/1950; Cass. n. 302/1951; Cass. n. 719/1951; Cass. n. 861/1951; Cass. n. 933/1951; Cass. n. 1574/1951; Cass. n. 2038/1961; Cass. n. 2441/1962; Cass. n. 2903/1969; Cass. n. 4437/1982; Cass. n. 2278/1983). È dunque ammissibile il concorso tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale di fronte ad un medesimo fatto che violi contemporaneamente non soltanto diritti derivanti dal contratto, ma anche i diritti spettanti alla persona offesa indipendentemente dal contratto stesso (Cass. n. 418/1996; Cass. n. 6233/1999; Cass. n. 12420/2020, ove si precisa che il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi dell'agente che rilevino a questi fini).

Quanto alla responsabilità medica, tuttavia, occorre misurarsi con la constatazione che la legge Gelli-Bianco ha preso posizione sul tema: con particolare riguardo alla posizione del medico, che risponde a titolo di responsabilità aquiliana, il legislatore sembra aver voluto travolgere la costruzione della responsabilità del medico quale responsabilità contrattuale derivante da contatto sociale, come si è visto supra. Così stando le cose, sembra ineluttabile ritenere che un cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del medico non sia ormai più configurabile, dal momento che il legislatore è specificamente intervenuto sul punto, stabilendo che quella del medico è responsabilità aquiliana. Difatti, il medico del quale si avvale una struttura sanitaria, pubblica o privata, «risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c.», a meno che non abbia agito «nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente» (art. 7, comma 3, della detta legge). Si deve sottolineare che la formulazione normativa, così esplicita, non pare lasciare margini per sostenere la perdurante ammissibilità del contatto sociale in ambito sanitario. Eguali considerazioni, a posizioni invertite, possono poi svolgersi con riguardo alla responsabilità della struttura sanitaria, anche se tale problema riveste obiettivamente un rilievo minore, giacché non è agevole pensare ad un realistico interesse del paziente ad avvalersi della responsabilità aquiliana in luogo di quella contrattuale.

Naturalmente, occorre a quest'ultimo riguardo non tradire le premesse: e cioè non bisogna confondere il problema del cumulo tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale con quello dell'alternatività tra l'uno e l'altro regime di responsabilità. Il che sta a significare che una responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria ben può essere configurata in ipotesi di condotte totalmente estranee all'ambito della prestazione dedotta nel contratto di spedalità, pur nella sua massima latitudine. Così, prendendo a prestito un esempio tratto dall'ambito lavoristico, non sembra dubitabile che possa essere predicata una responsabilità della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 2049 c.c. per il caso di molestie sessuali inflitte al paziente da personale dipendente della struttura medesima (Cass. n. 4099/2020, ove si evidenzia che la responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 c.c., per il fatto dannoso commesso dal dipendente, non richiede che fra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria, per essere irrilevante che il dipendente medesimo abbia agito con dolo o per finalità strettamente personali).

Ed ancora, si è già visto che la struttura sanitaria non risponde a titolo contrattuale nei confronti dei parenti del paziente i quali facciano valere iure proprio il pregiudizio patito in conseguenza del danno arrecato al congiunto, parenti che possono dunque avvalersi in concorso dei requisiti di legge dell'azione aquiliana.

3. Azioni processuali

Ulteriori azioni processuali

Per la fattispecie in esame è, in alternativa, esperibile il Ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. (Procedimento semplificato di cognizione).

Aspetti preliminari

Mediazione

Le cause di risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria rientrano tra quelle elencate dall'art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria».

Accertamento tecnico preventivo diretto alla conciliazione della lite

Con la legge Gelli-Bianco è stato inoltre previsto un diverso congegno volto alla definizione conciliativa della lite ed alternativo alla mediazione, ossia l'accertamento tecnico preventivo diretto alla composizione della lite, previsto dall'art. 696-bis c.p.c. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria».

L'alternativa tra mediazione e consulenza tecnica preventiva

Sia la consulenza tecnica preventiva che la mediazione perseguono lo stesso scopo, ossia la definizione conciliativa della lite, con conseguente effetto deflattivo sul contenzioso civile. Tra i due strumenti sussistono similitudini e diversità, che possono rendere preferibile l'uno o l'altro. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria».

Competenza per territorio

La legge Gelli Bianco ha inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, il che va considerato ai fini dell'individuazione del giudice presso cui si radica la competenza territoriale per le cause in materia di responsabilità medica. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria».

Competenza per valore

La competenza per valore del giudice di pace si determina in base ai criteri indicati dall'art. 7, comma 1, c.p.c.. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria».

Rito applicabile

La domanda di risarcimento del danno per responsabilità medica può essere proposta con atto di citazione, nelle forme del procedimento ordinario di cognizione, ovvero con ricorso nelle forme del procedimento semplificato di cognizione. La scelta è libera, però, solo se si avvia la mediazione e questa non conduce alla soluzione della lite. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria».

Legittimazione attiva e passiva

Il paziente che si assume danneggiato, ovvero i suoi congiunti in caso di morte (ovvero gli ulteriori legittimati, unitamente al paziente), può agire in via risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria, nei confronti dell'«esercente la professione sanitaria, nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura ovvero dell'esercente. Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria».

Contenuto dell'atto introduttivo

Si rinvia alle considerazioni svolte nel caso: «La responsabilità della struttura sanitaria».

4. Conclusioni

Il cumulo tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in relazione al medesimo fatto posto in essere dalla struttura sanitaria e/o dal proprio personale non sembra ormai più configurabile a seguito della legge Gelli-Bianco che inquadra la responsabilità della struttura e del medico nel comparto rispettivamente contrattuale ed aquiliano. Sembra tuttavia tuttora configurabile una responsabilità aquiliana della struttura sanitaria per condotte totalmente estranee all'ambito coperto dall'obbligo di prestazione discendente dal contratto.

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