Crediti retributivi da lavoro: inapplicabile il blocco delle procedure esecutive agli enti del SSN della Calabria

Redazione Scientifica
17 Aprile 2023

I crediti di lavoro sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 2, comma terzo bis, del decreto – legge n. 169 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 196/2022, sull'inapplicabilità delle procedure esecutive per i disavanzi sanitari della Regione Calabria.

Il TAR, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza avverso un'azienda sanitaria calabrese per ottenere il pagamento di un credito retributivo da lavoro, ha ritenuto che l'art. 2, comma 3-bis d.l. 8 novembre 2022, n. 169, inserito in sede di conversione dalla l. 16 dicembre 2022, n. 196 abbia soddisfatto le condizioni poste dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022.

La disposizione, infatti, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, prevede che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, in ragione del contesto eccezionale di commissariamento del servizio sanitario regionale finalizzato al superamento del deficit, fino al 31 dicembre 2023, con l'espressa esclusione dal divieto di azioni esecutive dei crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il collegio dichiara il ricorso procedibile, perché il giudicato di cui si chiede l'ottemperanza attiene ad un credito retributivo da lavoro e, di conseguenza, è escluso dalla previsione di improcedibilità di cui all'art. 2, comma 3-bis d.l. n. 169/2022.

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