Codice di Procedura Civile art. 473 bis 14Mediazione familiare1 [I]. Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo. [II]. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". InquadramentoLa norma in esame disciplina, per un verso, il contenuto del decreto di fissazione dell’udienza e, per un altro, i termini entro i quali lo stesso deve essere notificato al convenuto, con la consueta distinzione, a riguardo, a seconda che lo stesso risieda in Italia o all’estero. Il decreto di fissazione dell’udienzaIl Presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti – entro un termine massimo di novanta giorni, elevato a centoventi se il convenuto risiede all'estero, dal deposito del ricorso (termine che, peraltro, ha natura ordinatoria e dalla cui violazione non deriva alcuna invalidità del procedimento) - assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza, al fine di consentire il deposito delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. (Lupoi, 802). A tal fine è previsto che l'attore deve notificare al convenuto il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza entro sessanta giorni liberi antecedenti alla stessa (ovvero novanta se il convenuto risiede all'estero), al fine di assicurare l'effettività con detto termine libero del diritto di difesa dello stesso (cfr. Costabile, in Masoni, 405), che pure deve essere esercitato in un termine molto breve, di soli trenta giorni (in senso critico Lupoi, 803). Non è dunque più previsto che sia il decreto ad indicare il termine entro il quale deve avvenire la notifica nei confronti del convenuto ma il termine dovrà essere calcolato dall'attore che procede alla notifica (Sapi – Simone, 22). Il decreto è comunicato, invece, a cura della cancelleria al Pubblico Ministero affinché possa valutare le determinazioni da assumere rispetto a tali controversie nelle quali ne è necessario l'intervento anche in virtù della generale prescrizione espressa dall'art. 70 c.p.c. Il decreto di fissazione dell'udienza è corredato da una serie di “informazioni” per il convenuto, ossia che:
Secondo alcuni sarebbe stato opportuno prevedere anche l'indicazione, nel decreto stesso, che all'udienza le parti hanno l'onere di comparire personalmente, specificando le conseguenze correlate all'omesso rispetto di detto onere sul piano probatorio e della decisione sulle spese ex art. 473-bis.21 c.p.c. (Sapi– Simeone, 22). Riduzione dei termini nelle ipotesi di urgenza.E' inoltre introdotto un ultimo comma nella disposizione stabilendo che sia i termini della fase introduttiva del processo previsti da tale disposizione, sia quelli contemplati dall'art. 473-bis.17 c.p.c. per il deposito delle memorie integrative delle parti possono essere ridotti dal giudice, se sussistono ragioni di urgenza. Come è evidenziato nella Relazione Illustrativa, tale novità si correla, per un verso, all'esigenza di assicurare una più celere trattazione di cause che esigono, per la loro natura, una peculiare speditezza e, per un altro, è volta ad un più adeguato coordinamento con la possibilità, contemplata dall'art. 473-bis.15 c.p.c., che vengano emessi provvedimenti indifferibili inaudita altera parte, che vanno poi confermati, modificati o revocati, in una successiva udienza nel contraddittorio tra le parti. BibliografiaCarratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 349; Costabile, Il nuovo rito unitario, in Commentario sistematico al nuovo processo civile a cura di Masoni, Milano 2023, 401 ss.; Costabile, Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, in IUS-processocivile.it, 2023; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, n. 8-9, 837; Donzelli, La riforma del processo per le persone per i minorenni e per le famiglie, in Giustiziacivile.com, 10 giugno 2022; Farina – Giordano – Metafora, La riforma del processo civile, Milano 2022; Giordano – Simeone (a cura di), Riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie, Milano 2022; Lombardi, L'obbligo di disclosure nei procedimenti di separazione e divorzio riformati: un ridimensionamento del principio del nemo tenetur edere contra se?, in judicium.it; Lupoi, Il giudizio di primo grado, in La riforma del processo civile a cura di Tiscini, Pisa 2023, 796 ss.; Matteini Chiari, I procedimenti in materia di famiglia e minori, in IUS-Processsocivile.it, 21 luglio 2021; Silvestri, L'architettura della riforma della giustizia familiare, in judicium.it; Sapi – Simeone, Gli atti introduttivi, in La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo a cura di Giordano – Simeone, Milano 2023, 15 ss.; Simeone – Sapi, Il nuovo processo per le famiglie e i minori, Milano 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, in Fam. e dir., 2022, n. 10, 955; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 357. |