Codice di Procedura Civile art. 473 bis 20 - Intervento volontario 1Intervento volontario1 [I]. L'intervento del terzo avviene con le modalità previste dall'articolo 473-bis.16. [II]. Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". InquadramentoL'art. 473-bis.20 c.p.c. disciplina espressamente l'intervento volontario dei terzi nel rito unitario delle persone, della famiglia e dei minori (in arg. LUPOI, 812). Modalità e termine per la costituzione del terzoIn particolare, le formalità e il termine per l'intervento del terzo sono le medesime contemplate per la costituzione in causa del convenuto. La previsione di un termine “finale” per l'intervento del terzo – che in realtà non è contemplato per la costituzione del convenuto, che può costituirsi invece in ogni momento, pur incorrendo nella decadenza dall'esercizio di fondamentali poteri processuali - è giustificata nella Relazione Illustrativa perché sarebbe funzionale a una corretta esplicazione del contraddittorio con le parti mediante il già descritto meccanismo del deposito delle memorie anteriori alla prima udienza (in arg. cfr. Costabile, in Masoni, 412). E' vero anche, come sottolinea la Relazione illustrativa, che la materia in esame, salve alcune fattispecie di litisconsorzio necessario, è caratterizzata da giudizi bilaterali e non con pluralità di parti. In alcune ipotesi tuttavia la giurisprudenza ha ammesso l'intervento volontario del terzo anche al di fuori delle ipotesi riconducibili all'art. 102 c.p.c. nei giudizi di separazione e divorzio. Così, ad esempio, è stato ormai più volte affermato in sede di legittimità che, nel giudizio di separazione o di divorzio, in cui il genitore convivente con il figlio maggiorenne agisca per ottenere il rimborso di quanto versato per il mantenimento di questi ovvero la determinazione del contributo per il futuro, è ammissibile l'intervento anche del predetto figlio, per far valere un diritto relativo all'oggetto della controversia o eventualmente in via adesiva, trattandosi di posizioni giuridiche meritevoli di tutela ed intimamente connesse, che comportano la legittimazione ad agire, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. La S.C. ha sottolineato che, inoltre, un tale intervento assolve ad un'opportuna funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all'entità del versamento, anche in forma ripartita, del contributo al mantenimento (v., di recente, Cass. n. 21819/2021). Inoltre, vi è che, nell'ambito dei giudizi sullo stato delle persone, la regola è invece quella della pluralità di parti e l'intervento volontario è comunemente ammesso. L’intervento del litisconsorte pretermessoL'intervento volontario del litisconsorte pretermesso può invece avvenire in ogni momento. Tale eccezione si giustifica perché nelle fattispecie di litisconsorzio necessario (le quali, nel rito unitario, ricorrono, ad esempio, nelle azioni di disconoscimento di paternità ovvero di dichiarazione giudiziale di paternità), la pronuncia emessa a contraddittorio non integro è inutiliter data in quanto interviene su un diritto sostanziale che riguarda anche un soggetto che non è stato chiamato a partecipare al giudizio (cfr., ex multis, Cass. n. 3925/2016). In effetti, proprio per tale ragione anche nel processo ordinario di cognizione l'unica forma di intervento volontario ammessa in appello è proprio quella del litisconsorte necessario (art. 344 c.p.c.) e peraltro l'esclusione di un litisconsorte necessario, se rilevata in sede di appello o di legittimità, comporta la rimessione del procedimento al giudice di primo grado. Tale nozione non è definita né dalla norma in commento né dalle Convenzioni internazionali e Regolamenti europei che vi fanno riferimento: peraltro, ampia è l'elaborazione compiuta, negli anni, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. BibliografiaCarratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 349; Costabile, Il nuovo rito unitario, in Commentario sistematico al nuovo processo civile a cura di Masoni, Milano 2023, 398 ss.; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, n. 8-9, 837; Donzelli, La riforma del processo per le persone per i minorenni e per le famiglie, in Giustiziacivile.com, 10 giugno 2022; Farina – Giordano – Metafora, La riforma del processo civile, Milano 2022; Giordano – Simeone (a cura di), Riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie, Milano 2022; Lupoi, Il giudizio di primo grado, in La riforma del processo civile a cura di Tiscini, Pisa 2023, 794 ss.; Matteini Chiari, I procedimenti in materia di famiglia e minori, in IUS-Processsocivile.it, 21 luglio 2021; Silvestri, L’architettura della riforma della giustizia familiare, in judicium.it; Sapi – Simeone, Gli atti introduttivi, in La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo a cura di Giordano – Simeone, Milano 2023, 9 ss.; Simeone – Sapi, Il nuovo processo per le famiglie e i minori, Milano 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, in Fam. e dir., 2022, n. 10, 955; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 357. |