Codice di Procedura Civile art. 473 bis 49 - Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 1

Rosaria Giordano

Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio1

[I]. Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

[II]. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.

[III]. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.

[IV]. La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

[1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33,  del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

La norma in commento, introducendo una novità rilevante rispetto al sistema precedente, stabilisce, in coerenza con i criteri di delega, che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.

L’obiettivo è di evidente economia processuale, nell’intento di evitare, per ottenere una pronuncia di scioglimento definitivo del matrimonio, che si svolgano due giudizi paralleli sulle altre domande, come quelle sui contributi economici e sull’affidamento dei figli, che postulano un’istruttoria spesso molto simile.

Giudizio oggettivamente cumulato con domande condizionate di separazione personale e divorzio

L'art. 473-bis.49 c.p.c. stabilisce che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.

Tale previsione è funzionale, come sottolinea la Relazione Illustrativa, al principio di economia processuale, “considerata la perfetta sovrapponibilità di molte delle domande consequenziali che vengono proposte nei due giudizi (affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della prole) e, pur nella diversità della domanda, la analogia degli accertamenti istruttori da compiere ad altri fini (si pensi alle domande di contributo economico in favore del coniuge e di assegno divorzile per l'ex coniuge), con considerevole risparmio di tempo e di energie processuali”.

Il legislatore ha cura di chiarire, per assicurare un coordinamento con la normativa sostanziale, che peraltro la domanda di divorzio sarà procedibile solo dopo il decorso del termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. In concreto, affinché il giudice possa conoscere della domanda di divorzio, pur proposta negli atti introduttivi del giudizio di separazione, devono essere decorsi sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status resa in quest'ultimo.

Il problema del cumulo delle domande nei procedimenti a domanda congiunta

Il legislatore non aveva espressamente disciplinato la possibilità di cumulare la domanda di separazione e quella di divorzio anche nei procedimenti su domanda congiunta.

Ciò ha creato un dibattito nella giurisprudenza di merito.

Una prima posizione era a favore della possibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio anche nei procedimenti congiunti (cfr. Trib. Milano 5 maggio 2023, n. 3542; Trib. Lamezia Terme 13 maggio 2023; Trib. Vercelli, 17 maggio 2023, n. 230; Trib. Salerno, 5 giugno 2023, n. 2469; per l'ammissibilità anche Trib. Genova, verbale riunione ex art. 47-quater ord. giud. dell'8 marzo 2023; Trib. Vercelli, protocollo n. 73/23 del 15 marzo 2023).

In senso contrario si erano espresse altre decisioni (cfr. Trib. Ferrara, 31 maggio, n. 406, Trib. Firenze 16 maggio 2023, n. 1473; comunicazione del Presidente del Tribunale di Bari del 6 aprile 2023, nonché comunicazione del Presidente del Tribunale di Padova del 7 aprile 2023).

Il Tribunale di Treviso aveva quindi sollevato sulla questione rinvio pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di cassazione.

La S.C. ha affermato l'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio anche nei procedimenti su domanda congiunta, osservando che non sussistono, sotto il profilo sistematico e con riferimento ai principi generali, ostacoli alla ammissibilità del cumulo delle domande. Ha inoltre puntualizzato che la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione e che, pertanto, la contemporanea presentazione di domanda di separazione e domanda di divorzio integra un'ipotesi di cumulo condizionato di domande, non correlato alla volontà delle parti ma previsto dal legislatore (Cass., n. 28727/2023, IUS-processocivile.it, con nota di COSTABILE e in IUS-famiglie.it, con nota di SIMEONE).

Riunione dei giudizi pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario

Sempre con finalità di economia processuale, il secondo comma della norma in esame prevede espressamente la possibilità di procedere alla riunione di procedimenti tra le stesse parti di separazione e di scioglimento o cessazione del vincolo matrimoniale quando contemporaneamente pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario (in omaggio, peraltro, alla regola generale già ritraibile dall'art. 274 c.p.c.).

Bibliografia

Carratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 349; Costabile, Ammissibile per la Cassazione il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei procedimenti su domanda congiunta, in IUS-processocivile.it, 24 ottobre 2023; Costabile, Il punto sul «Separ-orzio», in IUS-processocivile.it, 14 giugno 2023; Costabile, Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, in IUS-processocivile.it, 2023; Danovi, Per l'ammisibilità della domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell'era della riforma Cartabia), in Dir. e Fam. 2023, 5, 487; Donzelli, Il problema del cumulo delle domande di separazione e divorzio nel procedimento su ricorso congiunto, in iudicium.it, 2023, 05; Farina – Giordano – Metafora, La riforma del processo civile, Milano 2022; Simeone, Separ-orzio: arriva il sì della Cassazione (e una timida apertura ai patti prematrimoniali), in IUS-famiglie, 17 ottobre 2023; Tommaseo, Separazione e divorzio: domande cumulate anche nel ricorso congiunto?, in altalex.com; Vaccari, Il cumulo di domande di separazione e divorzio nei ricorsi congiunti: un ulteriore passo verso il superamento del principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale?, in IUS-processocivile.it, 6 ottobre 2023.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario