La L. 41/2023 conferma le novità del DL “PNRR3” in tema di crisi d’impresa

La Redazione
27 Aprile 2023

Pubblicata in GU la Legge 41/2023 che converte, con modificazioni, il DL 13/2023 "PNRR3", contenente all'art. 38 alcune novità in materia di crisi d'impresa.

Il 21 aprile 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 21 aprile 2023, n. 41, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative.”

La legge di conversione, che in altri settori apporta ampie modifiche al testo originale del decreto, non interviene significativamente sull'art. 38 (rubricato “Disposizioni in materia di crisi di impresa” e contenuto all'interno del Capo VII del Titolo II del DL), limitandosi a confermare le novità già introdotte il 24 febbraio 2023, che si richiamano di seguito:

  • Il comma 1 prevede una estensione del numero di rate che l'Agenzia delle Entrate può concedere in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi dell'art. 25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto. Il numero di rate concedibili passa da 72, come originariamente previsto dall'art. 25-bis, comma 4, D.Lgs n. 14/2019, a 120;
  • Il comma 2 consente ai creditori, dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all'art. 23, comma 1, lett. a) e c) e comma 2, lett. b), D.Lgs. 14/2019, di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'IVA, secondo quanto già previsto dall'art. 26, comma 3-bis, DPR 633/1972 per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento;
  • Il comma 3 consente, al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, lo sblocco delle istanze di composizione negoziata (alle quali le Camere di commercio non danno corso per mancanza delle certificazioni previste dall'art. 17, comma 3, lett. e), f) e g) CCI). La norma prevede che – per tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023 – al momento della presentazione dell'istanza di cui all'art. 17 CCI, l'imprenditore può depositare, in luogo delle suddette certificazioni, una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attesta di averle richieste almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto;
  • Infine, il comma 4 rinvia di diciotto mesi (a partire dal 25 febbraio 2023) l'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall'articolo 199, comma 1, del D.Lgs. 14/2019.



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