Ricorso straordinario: conseguenze del vizio relativo al mandato speciale al difensore

Redazione Scientifica
28 Aprile 2023

Il vizio del difetto di rappresentanza nel ricorso straordinario non comporta la sua invalidità, se è desumibile con certezza il soggetto cui si riferisce.

Con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, di un'ordinanza con cui un Comune siciliano ha irrogato una sanzione per inottemperanza ad un'ingiunzione di demolizione di opere abusive.

A seguito della richiesta di parere da parte della Presidenza della Regione, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana a Sezioni Riunite, investito della vicenda, in via pregiudiziale, ha rilevato d'ufficio il vizio della procura al difensore, perché la copia presente in atti con firma analogica, non era corredata dall'attestazione di conformità, ossia mancava la firma digitale.

Il Collegio, innanzi tutto ha evidenziato che, sebbene la presentazione del ricorso straordinario non richiede l'obbligo dell'assistenza tecnica di un difensore, qualora il ricorso è sottoscritto unicamente dal difensore, il difetto di rappresentanza incide sull'individuazione del soggetto che ha presentato il ricorso, e, dunque, anche sulla sua validità.

Nello specifico, il vizio della rappresentanza tecnica rileva per un duplice profilo viziante: il vizio dello ius postulandi, ovvero la possibilità di compiere l'attività processuale in nome e per conto della parte, e la nullità del ricorso a causa della mancata sua sottoscrizione.

In via generale, il Collegio ha inquadrato la questione nell'ambito del consolidato indirizzo giurisprudenziale sostanzialistico, sulla base degli artt. 156, comma 3, e 182 comma 2 c.p.c., per cui i vizi formali dell'atto rilevano solo se manifestano la lesione del diritto di difesa della parte. Tale impostazione è ripresa dai principi informatori della legge di delega n. 206/2021 e della riforma di cui al d.lgs. n. 419/2022, che hanno ampliato la fattispecie sanante dei vizi formali, anche in caso di nullità degli atti e, segnatamente alla loro invalidità se non rispettano le specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e i criteri e limiti di redazione.

Venendo al vizio dello “ius postulandi”, il Collegio, nella prospettiva della giurisprudenza di legittimità sopra menzionato, osserva che ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., se il giudice solleva d'ufficio un difetto di rappresentanza, ovvero un vizio che procuri la nullità della procura, è tenuto a promuoverne la sanatoria, con effetti retroattivi, assegnando un termine perentorio alla parte per sanare il difetto di rappresentanza, per il rilascio della procura alle liti o per la sua rinnovazione.

Pertanto, ad avviso del Collegio ne deriva che il vizio dello ius postulandi anche nei termini della nullità del mandato speciale è sanabile.

D'altra parte, con riguardo al secondo profilo viziante, della mancata sottoscrizione del ricorso, il Collegio osserva che nel giudizio originato da ricorso straordinario il vizio del mandato al difensore, unico sottoscrittore, non lede la difesa tecnica, perché non è obbligatoria, e, quindi, non invalida la domanda di giustizia della parte. L'assenza di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore comporta, però, l'assenza del mandato speciale, e, quindi, la mancata sottoscrizione del ricorrente.

Comunque, in adesione all'orientamento affermatosi in giurisprudenza in base al quale ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. non può essere dichiarata la nullità di un atto se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, dall'assenza di sottoscrizione del ricorso straordinario, a causa del difetto del mandato speciale, non consegue la nullità del ricorso, se è desumibile con certezza la provenienza del soggetto che ne appare l'autore. Nel caso di specie il ricorso straordinario reca un mandato speciale privo di firma digitale, che sia pur viziato, consente di raggiungere lo scopo di identificare il difensore che ha sottoscritto l'atto.

Tuttavia, nell'ipotesi di un ricorso straordinario sottoscritto dal difensore, il Collegio ha reputato prevalente il vizio del difetto di sottoscrizione dell'atto, rispetto al vizio dello ius postulandi, considerata la non obbligatorietà della difesa tecnica e il favor per l'accesso al rimedio giustiziale. Perciò, non è stato ritenuto di promuovere la sanatoria.

Pertanto, anche il profilo viziante della mancanza di sottoscrizione del ricorso straordinario è stato ritenuto superabile senza necessità di chiedere un'apposita sanatoria, dovendosi semplicemente valutare la sicura riferibilità del ricorso alla parte.

In definitiva, il Collegio, considerati i profili vizianti rilevati in via pregiudiziale, ha ritenuto di “soprassedere da ogni decisione in ordine alla necessità di sanare il ricorso straordinario”, e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto, con assorbimento dell'esame dell'istanza cautelare.

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