Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla nomina della giuria del 73° Festival di Sanremo
02 Maggio 2023
Il Codacons - Coordinamento delle associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori, ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti della RAI, Radio Televisione Italiana s.p.a., di nomina, rispettivamente, dei 300 componenti della giuria demoscopica, e dei 150 componenti della giuria della sala stampa, tv, radio e web, del 73° Festival della canzone italiana Sanremo 2023.
La ricorrente, rinviando al “Regolamento Sanremo 2023”, ha lamentato l'assenza della predeterminazione dei criteri, imparziali e trasparenti per l'individuazione dei componenti delle predette giurie e delle operazioni di voto, nonché la mancata pubblicazione sul sito web della RAI dei criteri e delle nomine.
Nel frattempo la ricorrente ha presentato domanda di tutela cautelare urgente in sede monocratica, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., che è stata respinta con decreto presidenziale, in quanto, salvo l'esame nelle successive fasi cautelari collegiale prima e di merito poi, la controversia non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma in quella del giudice ordinario. Sul punto il decreto presidenziale, richiamato dalla sentenza del TAR per il Lazio, precisa che il titolare dell'evento canoro è il Comune di Sanremo, non destinatario della notificazione dell'impugnazione, che mediante una convenzione privata ha affidato alla RAI l'organizzazione del Festival.
Ciò esclude la disciplina pubblicistica del rapporto e la natura pubblicistica dell'attività di selezione dei componenti delle giurie, nonché la finalità di pubblico servizio rivolta alla generalità dei cittadini. La ricorrente ha proposto appello al predetto decreto presidenziale, che è stato respinto dal Consiglio di Stato.
Successivamente, il Codacons ricorrente ha insistito nella domanda cautelare, sia pur circoscrivendo la richiesta alla pubblicazione dei nomi dei componenti delle giurie demoscopica e sala stampa, lamentando, peraltro, che sulla base di notizie apprese dai media la RAI avrebbe affidato ad una società esterna la gara di appalto per l'attività di selezione delle stesse giurie.
Il Tar per il Lazio con sentenza ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Innanzi tutto, il Tribunale, richiamando quanto stabilito con l'ordinanza 22 dicembre 2011, n. 28329 delle sezioni unite della Corte di cassazione, ha rilevato che la RAI è designata direttamente dal legislatore quale concessionaria del "servizio pubblico generale radiotelevisivo" e, “per quanto non sia diversamente previsto” è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 177/2005.
Prosegue il Collegio precisando che l'informazione radiotelevisiva di qualsiasi emittente costituisce un “servizio di interesse generale, per cui la RAI è qualificabile quale “impresa pubblica volta a soddisfare finalità di interesse generale, e, pertanto, è un “organismo di diritto pubblico", ai fini del rispetto delle norme di evidenza pubblica per la scelta dei propri contraenti per tutti gli appalti.
Tuttavia, la sentenza del Tribunale chiarisce che gli aspetti e le finalità di interesse generale perseguiti dalla R.A.I, costituiscono dei segmenti speciali di una disciplina che, comunque, per tutto quanto non diversamente disposto, rinvia al regime delle società per azioni.
Ad avviso del Collegio, alla luce di tale inquadramento normativo e giurisprudenziale, l'affidamento del servizio di selezione delle giurie ad una società esterna è escluso dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici, ossia dall'ambito dei “lavori, servizi e forniture” di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 50/2016 .
Pertanto, non è applicabile il sistema delle regole dell'evidenza pubblica evocata dal Codacons ricorrente.
In particolare, il Tribunale qualifica il Festival come una manifestazione culturale, con finalità di spettacolo, promozione di talenti e diffusione di opere dell'ingegno musicale, organizzata in forma di competizione e presentata al pubblico sia dal vivo, che mediante il sistema audiovisivo e radiofonico. Dunque, il Regolamento del Festival di Sanremo, la cui violazione è stata assunta a motivo del ricorso introduttivo, costituisce invece una disciplina interna, recante le regole di competizione per la liceità della gara, anche con riguardo alla composizione delle giurie e delle operazioni di voto, nel cui ambito rilevano le previsioni del regolamento AGCOM, sul servizio di televoto, e quelle relative alla tutela del diritto d'autore.
Di conseguenza, il TAR per il Lazio afferma che non sussiste un obbligo di pubblicazione, che allude ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, previsto, invece, per gli incombenti che attengono alla sfera pubblicistica dell'attività della RAI, ossia le attività per i provvedimenti amministrativi, i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. |