Bando di gara: le risposte alle richieste di chiarimento sulle clausole non possono determinare la riapertura dei termini di partecipazione alla selezione
05 Maggio 2023
Il caso. Il Ministero dello Sviluppo Economico indiceva una procedura di gara avente ad oggetto la fornitura di servizi di media audiovisivi per la Regione Campania, ai quali assegnare la capacità trasmissiva delle reti di primo e di secondo livello dell'area tecnica numero 14.
Successivamente alla pubblicazione del bando di gara, il Ministero dello Sviluppo Economico pubblicava una serie di chiarimenti in relazione alle richieste pervenutegli dagli operatori economici sulle clausole del bando di gara.
Un operatore economico impugnava tale avviso di integrazione del bando di gara nella misura in cui quest'ultimo aveva confermato la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, deducendo che la mancata riapertura dei termini di presentazione della domanda gli avrebbe impedito di presentare la domanda tempestivamente.
Sulle risposte ai quesiti, rese nella forma dei chiarimenti progressivamente pubblicati. Nella pronuncia in esame, l'adito Tar richiama la funzione delle risposte ai quesiti, rese nella forma dei chiarimenti progressivamente pubblicati.
Le finalità di tali chiarimenti, ad avviso del Giudice amministrativo, risiedono in una mera esplicazione delle clausole del bando di gara, senza poter modificare – neanche nei dettagli – le regole della competizione.
Nel richiamare la giurisprudenza espressasi sul punto, il Tar Lazio afferma che i chiarimenti sui quesiti formulati da parte degli operatori economici in relazione alle clausole del bando di gara non possono in nessun caso giustificare la mancata compilazione e trasmissione del modulo nei tempi prefissati; il tutto, con la conseguenza che la risposta ad una qualsiasi richiesta di chiarimento non può determinare la riapertura dei termini di partecipazione alla relativa selezione.
Sul contenuto dell'integrazione del bando formulata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nel caso di specie, l'integrazione del bando disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico aveva riguardato esclusivamente l'introduzione di un criterio per risolvere i casi di collocazione a parità di punteggio, mediante il sorteggio.
Tale previsione, per un verso incideva esclusivamente sulla fase di valutazione delle domande, per altro verso risultava del tutto irrilevante nella fase della compilazione del modulo di partecipazione alla procedura. Il tutto, con la conseguenza che non poteva in alcun modo costituire un fatto nuovo idoneo a impedire la presentazione della domanda entro il termine prestabilito.
Sulla scorta di tali presupposti, il Giudice Amministrativo ha rigettato il ricorso proposto. |