Accordo per l'assunzione degli attivi e dei passivi e massimizzazione degli interessi dei creditori

Elisa Castagnoli
10 Maggio 2023

Ci si domanda se dopo l'apertura di una procedura di concordato l'accettazione di un'offerta di assunzione degli attivi e dei passivi formulata da un terzo, con previsione di obbligo alla modifica della proposta di concordato originariamente depositata, anche in assenza di una gara tra gli ulteriori terzi interessati, violi la disciplina della competitività ed il principio di massimizzazione degli interessi dei creditori concorsuali. Fornisce la risposta al quesito una pronuncia del Tribunale di Milano.

Dopo l'apertura di una procedura di concordato, l'accettazione di un'offerta di assunzione degli attivi e dei passivi formulata da un terzo, con previsione di obbligo alla modifica della proposta di concordato originariamente depositata, anche in assenza di una gara tra gli ulteriori terzi interessati, viola la disciplina della competitività ed il principio di massimizzazione degli interessi dei creditori concorsuali?

Risponde perfettamente al quesito una pronuncia del Tribunale di Milano, che, con provvedimento del 6 settembre 2021, ha osservato che, dopo l'apertura di una procedura di concordato, l'accettazione di una offerta di assunzione degli attivi e dei passivi formulata da un terzo, con previsione di obbligo alla modifica della proposta di concordato originariamente depositata, anche in assenza di una gara tra gli ulteriori terzi interessati, non viola la disciplina della competitività ed il principio di massimizzazione degli interessi dei creditori concorsuali.

In concreto,una società in stato di crisi depositava dinanzi al Tribunale di Milano una domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall.

Nel termine concesso, così come successivamente prorogato in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, la debitrice depositava il piano definitivo, il quale superava il vaglio di ammissibilità giudiziale, con conseguente apertura della procedura e fissazione dell'adunanza dei creditori ai sensi dell'art. 163 l. fall.

Successivamente all'apertura della procedura, la società riceveva numerose manifestazioni di interesse da terzi investitori, interessati ad assumere gli attivi ed i passivi della debitrice con contestuale modifica dell'originaria proposta di concordato.

L'interesse di una di tali società si dimostrava particolarmente serio, e si concretizzava nella definizione di un accordo di esclusiva per l'accesso ad una data room virtuale contenente tutti i dati ed i documenti della debitrice in concordato.

Allo spirare del termine per l'esclusiva nell'accesso alla data room, il terzo investitore formulava alla ricorrente una proposta vincolante di assunzione del concordato, che successivamente veniva accettata dalla società debitrice.

Nel frattempo, tuttavia, anche altri soggetti terzi si accostavano alla procedura e domandavano alla debitrice l'accesso alla data room.

La società, però, in ragione dell'accettazione della proposta di assunzione, negava agli ulteriori terzi la possibilità di visionare la propria documentazione.

Tale diniego determinava l'iniziativa di un terzo, che segnalava ai commissari giudiziali l'accaduto, lamentando la violazione dell'interesse dei creditori alla massimizzazione del loro soddisfacimento, per il tramite di procedure competitive.

La società, su invito dei commissari, informava il giudice delegato dell'accaduto.

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 6 settembre 2021, esaminata la documentazione a supporto della relazione informativa, negava che fosse stato violato il principio della competizione, posto a tutela del ceto creditorio.

Con il sopra citato interessante provvedimento, il Tribunale di Milano, pur nell'affermare l'inderogabilità delle disposizioni che impongono l'utilizzo delle procedure competitive per la vendita degli assets dell'impresa sottoposta a concordato preventivo, ha sostenuto che la cessione di uno o più beni debba essere tenuta distinta dall'ipotesi di accordo, per l'assunzione di tutti gli attivi sociali, tra la debitrice ed una società terza, con impegno della prima a modificare la proposta concordataria alla luce dell'offerta ricevuta.

Ed infatti, secondo il Tribunale, l'ultima fattispecie descritta, di fatto, si risolve in un'operazione tramite la quale la società ammessa al concordato intenda rafforzare la propria proposta ai creditori concorsuali (nel caso di specie, l'intento era di ridurre le tempistiche di soddisfazione del ceto creditorio e di introdurre, a tutela di quest'ultimo, delle specifiche garanzie che confermassero la solidità e l'affidabilità della proposta medesima).

Il Tribunale, inoltre, chiarisce come gli ulteriori terzi interessati ad acquisire gli attivi (o l'azienda) della debitrice che siano stati esclusi dalle trattative con quest'ultima hanno pur sempre la facoltà di presentare una proposta di concordato concorrente, ai sensi dell'art. 163 l. fall.

In questo senso, se è vero che tale ultima facoltà viene riservata unicamente ai creditori della debitrice, è del pari vero che, in qualsiasi procedura concorsuale, l'operazione di acquisizione di un credito (di rango chirografario) dai creditori della società in procedura risulta oltremodo agevole e percorribile ad un prezzo inferiore al valore nominale del diritto, essendo questi «in attesa di rientro da molto tempo ed “assetati” di un incasso certo a fronte dell'incertezza della procedura».

Pertanto, secondo la suddetta decisione giurisprudenziale, nessuna violazione del principio di massimizzazione del soddisfacimento dei creditori può dirsi commessa nell'ipotesi in cui la società debitrice concluda un accordo con un terzo interessato all'assunzione, senza prima aver promosso delle procedure competitive formali con gli ulteriori soggetti che vorrebbero porre in essere l'operazione.



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