Chi risponde dei danni subiti dal bene oggetto di vendita forzata in caso di successivo fallimento?
11 Maggio 2023
Una s.r.l. chiedeva l'ammissione allo stato passivo del fallimento di una s.n.c. per il risarcimento dei danni emersi a seguito del trasferimento di un immobile – di proprietà della società poi fallita - nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare. Il giudice delegato rigettava la domanda, decisione confermata poi anche dal Tribunale in seconde cure. Secondo il Tribunale non emergeva infatti alcuna condotta negligente della curatela posto che, prima che fossero avviate le operazioni di smontaggio e ritiro dei macchinari con lo sgombero del capannone, il complesso aziendale era stato affidato ad un custode, che lo aveva riconsegnato al termine delle predette operazioni, alla presenza dell'opponente. I danneggiamenti lamentati dall'opponente si erano verificati infatti durante le operazioni di smontaggio dei macchinari, erano stati segnalati tempestivamente dalla curatrice all'Autorità Giudiziaria ed erano imputabili a coloro che avevano eseguito le operazioni in questione. La questione è giunta all'attenzione della Corte di Cassazione. La giurisprudenza è già intervenuta sul tema affermando che «nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto traslativo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 c.c. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo ius ad rem (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'iter esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso» (Cass. 17 febbraio 1995 n. 1730; conf. Cass. 3 giugno 2014 n. 14765). Pur dando atto che la fattispecie odierna è parzialmente diversa rispetto a quella già decisa dai precedenti giurisprudenziali citati, resta comunque l'obbligo del curatore, scaturente dall'applicabilità dell'art. 1477 c.c. anche alla vendita forzata, di consegna del bene nello stato in cui si trovava al momento della vendita. In altre parole, nel caso dell'esecuzione immobiliare pendente alla data del fallimento e proseguita (in assenza di creditore fondiario) per esservi necessariamente subentrato il curatore(art. 107, comma 6, l. fall.) è quest'ultimo che, quale amministratore del patrimonio fallimentare, diviene custode del bene a partire dalla data di apertura della procedura. In conclusione, «il curatore risponde delle proprie obbligazioni nei confronti dell'aggiudicatario (tra le quali rientra quella di cui all'art. 1477 c.c., di consegna del bene nello stato in cui si trovava al momento della vendita forzata) anche nel caso in cui abbia delegato ad altro soggetto la funzione di custodia dell'immobile rientrante nell'attivo fallimentare, sicché, a norma dell'art. 1218 c.c., su di lui incombe la prova della non imputabilità a sé (o ai suoi ausiliari) dell'inadempimento di tale obbligazione». Il ricorso viene dunque accolto e il decreto impugnato viene annullato con rinvio al Tribunale in diversa composizione.
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