Soccorso istruttorio: ammissibilità per omessa sottoscrizione di parte dell'offerta tecnica

15 Maggio 2023

Il divieto di soccorso istruttorio per le carenze afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta tecnica è circoscritto agli elementi dell'offerta che impegnano il concorrente e che consentono alla stazione appaltante l'attribuzione del punteggio tecnico all'offerta.

Il caso. Una società ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio quinquennale di noleggio di un sistema di monitoraggio della temperatura di apparecchiature e ambienti di lavoro da destinare all'unità laboratorio di prevenzione di un'azienda sanitaria, fondato sull'omessa sottoscrizione di parte dell'offerta tecnica.

La ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 83, co. 9, del codice sul soccorso istruttorio, atteso che i documenti privi della sottoscrizione sono costituiti dalle certificazioni dei server sui quali è gestito il servizio in cloud, dai certificati di accreditamento dell'apposito ente denominato A., dai certificati di conformità alla normativa ISO oppure dalle schede tecniche del materiale proposto in gara. Ad avviso della ricorrente la documentazione non sottoscritta non contiene né impegni negoziali né indicazioni degli elementi in base ai quali è attribuito il punteggio dell'offerta tecnica e, pertanto, può essere oggetto di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante.

Sulla portata del contenuto sostanziale dell'offerta tecnica. Il TAR rileva innanzitutto che i documenti privi della sottoscrizione sono numerosi ma gli stessi non sono necessari per assegnare il punteggio tecnico né valgono a provare l'impegno contrattuale della ricorrente e, quindi, la serietà e la vincolatività dell'offerta in questione.

Lo stesso disciplinare ammette che possono essere depositate “eventuali schede tecniche” oppure “schede illustrative”, sicché non è stato precluso agli operatori l'inserimento nella busta dell'offerta tecnica di documentazione ulteriore rispetto alla vera e propria proposta tecnica, vale a dire quella in base alla quale sarà assegnato il punteggio all'offerta.

Il Collegio aggiunge che l'art. 13 del disciplinare consente il soccorso a fronte di carenze degli elementi della domanda, fatta eccezione per le carenze “afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica…”. Ebbene, precisa il TAR, il “contenuto sostanziale” dell'offerta tecnica non può che essere quello che impegna il partecipante – a garanzia dell'assolvimento dei suoi obblighi verso il committente pubblico – e che consente alla stazione appaltante l'attribuzione del punteggio tecnico all'offerta, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge di gara. Conseguentemente, ad avviso del TAR, ulteriore documentazione a sostegno dell'offerta tecnica, quale le certificazioni ISO oppure i manuali d'uso, non possono “assurgere a contenuto sostanziale dell'offerta stessa, considerato che si tratta spesso di documenti provenienti da soggetti terzi, alla cui formazione il partecipante non concorre neppure e che hanno talora uno scopo meramente illustrativo”.

Nel caso di specie gli atti debitamente sottoscritti dalla ricorrente “valgono ad esprimere gli elementi essenziali dell'offerta tecnica, a differenza della ulteriore documentazione integrativa che, ancorché non sottoscritta, non ha carattere essenziale”. In questa prospettiva, come precisato dalla giurisprudenza, la modalità telematica di svolgimento della gara, con il conseguente caricamento dei documenti tecnici sulla piattaforma, vale a garantire la riferibilità dei documenti stessi al partecipante, oltre alla loro immodificabilità (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1492/2023).

Conclusioni. Con la sentenza in esame il TAR sottolinea che il divieto di soccorso istruttorio delle carenze dell'offerta tecnica è circoscritto agli elementi integranti il c.d. “contenuto sostanziale” dell'offerta il quale non può che afferire a quei contenuti dell'offerta che impegnano il partecipante – a garanzia dell'assolvimento dei suoi obblighi verso il committente pubblico – e che consentono alla stazione appaltante l'attribuzione del punteggio tecnico all'offerta, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge di gara.

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