Suoni di pianoforte nelle ore dedicate al riposo1. Bussole di inquadramentoRumori in condominio La disciplina dei rumori nell'àmbito del condominio ha il suo primo e fondamentale riferimento normativo nell'art. 844 c.c. in tema di immissioni. Anche nel caso del condominio vale la regola per cui il proprietario di un'unità immobiliare non può impedire le immissioni di rumori che non superino la soglia della “normale tollerabilità”: la valutazione terrà conto anche della “condizione dei luoghi”, il che ha un significato particolare nel caso del condominio, caratterizzato dalla contiguità delle unità immobiliari che ne fanno parte e dalla presenza di parti di proprietà individuale e di parti in comproprietà. Con riguardo alle condizioni di vita nel condominio, devono comunque sempre privilegiarsi le esigenze personali di vita connesse all'abitazione (e cioè il diritto – costituzionalmente tutelato – al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana (Cass. S.U., n. 2611/2017) rispetto alle utilità meramente economiche inerenti alle attività commerciali (Cass. II, n. 4963/2001). Difatti, la l. n. 447/1995 – legge quadro dell'inquinamento acustico – la quale stabilisce i limiti di intensità dei rumori a tutela della collettività, con la prescrizione di sanzioni amministrative in caso di violazioni, attiene ai rapporti pubblicistici e rimane estranea nei rapporti privati tra vicini i quali sono regolati dalla disciplina delle immissioni ovvero da quella, eventualmente più rigorosa, fissata con regolamento contrattuale di condominio. Premesso ciò, in tema di rumori molesti, nei rapporti tra i condomini di uno stesso edificio è invocabile l'art. 844 c.c., ragion per cui è preciso compito del giudice di merito individuare i limiti della “normale tollerabilità” contemperando le contrapposte esigenze (Trib. Benevento 29 aprile 2020). Accertamento della normale tollerabilità delle immissioni acustiche Come indicato dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), della l. n. 447/1995, per inquinamento acustico si intende l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; invece, per ambiente abitativo, si intende ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al d.lgs. n. 277/1991 salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive. Premesso ciò, l'art. 6-ter del d.l. n. 208/2008 – rubricato “Normale tollerabilità delle immissioni acustiche” – prevede, al comma 1, che nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'art. 844 c.c., sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. Nel successivo comma (modificato dall'art. 1, comma 746, l. n. 145/2018), il Legislatore ha previsto che ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'art. 6-ter del d.l. n. 208/2008, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla l. n. 447/1995, e alle relative norme di attuazione. A questo proposito – come precisato in giurisprudenza – in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208/2008, convertito, con modificazioni in l. n. 13/2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (Cass. II, n. 28893/2018). Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, comunque, è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento. Invero, anche in presenza di norme amministrative (Regolamento comunale), durante gli orari stabiliti, dovrà essere adottata ogni cautela e usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità. Pertanto, il livello della normale tollerabilità delle immissioni, sub specie rumori, deve essere sempre ricondotto entro i limiti di legge, anche se chi invoca il superamento del limite al momento dell'acquisto della abitazione era consapevole dell'esistenza della fabbrica e del rumore prodotto (Cass. II, n. 6906/2019). Al fine di stabilire se talune emissioni rumorose siano entro la soglia di normale tollerabilità, occorre effettuare la relativa valutazione parametrando i rumori alla situazione specifica, in relazione al contesto sociale ed ambientale nel quale la situazione resta inserita. Di conseguenza – secondo la giurisprudenza – il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (Cass. II, n. 28201/2018). 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Quali tutele hanno i condomini in caso di suono di pianoforte nelle ore dedicate al riposo?
Disturbo della quiete dei condomini in assenza di regolamento Le immissioni possono essere sopportate sino al limite della tollerabilità, superato il quale la legge consente di porvi rimedio attraverso la specifica disciplina dettata dall'art. 844 c.c. che lascia all'interprete la verifica in concreto, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, se le immissioni debbano o meno ritenersi intollerabili. Il legislatore, infatti, non sanziona ogni forma di immissione (sonora, vibrazionale, olfattiva, ecc.), ma solamente quelle che, in considerazione di ogni elemento e peculiarità specifica che differenzia ogni caso, superino la normale tollerabilità. Tale valutazione non ha carattere assoluto, ma è relativa alla situazione ambientale in concreto verificata, che varia da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Spetta, poi, al giudice accertare in concreto se vi sia il superamento della normale tollerabilità, utilizzando ogni elemento di prova, ivi comprese le presunzioni o le prove testimoniali oppure, in alternativa, mediante l'espletamento di prove tecniche (App. Palermo 3 ottobre 2019). Difatti, la disciplina delle immissioni di rumori, odori e fumi ha di mira la tutela di una ben precisa posizione giuridica soggettiva ed esattamente la tutela della salute fisica e psichica propria e dei familiari conviventi. La costante giurisprudenza della Suprema Corte riconosce l'esistenza di un diritto alla salute, inteso come diritto soggettivo assoluto attinente alla personalità dell'individuo e fondato sull'art. 32 Cost. Quindi, se, da un lato, è vero che il limite di tollerabilità non ha carattere assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite risulta più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, è parimenti vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore. In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito, non significa anche che lo stesso sia intollerabile (Cass. II, n. 3440/2011). Dunque, essendo il limite di tollerabilità delle immissioni relativo variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità ed individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa (Cass. II, n. 3438/2010). In conclusione, se i rumori molesti superano la normale tollerabilità scatta il risarcimento del danno; invero, le immissioni rumorose che eccedano la soglia della normale tollerabilità sono di per sé idonee a provocare una compromissione dell'equilibrio psico-fisico del soggetto ripetutamente esposto ad esse (Cass. III, n. 13208/2016). Il disturbo del pianoforte in condominio legittima la tutela in via d'urgenza È applicabile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per far cessare le intollerabili immissioni prodotte da suoni di pianoforte, in considerazione del grave ed irreparabile pregiudizio arrecato al diritto alla salute dei condomini, il cui àmbito di tutela è certamente più ampio e meno condizionato di quello accordato alle proprietà confinanti in base all'art. 844 c.c. (Pret. Milano 18 febbraio 1993). La procedura in esame è applicabile anche se i suoni vengono prodotti nelle ore consentite dal regolamento condominiale, in quanto il primario e incomprimibile diritto assoluto alla salute spetta alla persona di per sé considerata e non come collegata ad un certo immobile, non potendo tale diritto soffrire limitazioni di eventuali atti di disposizione (Pret. Torino 27 dicembre 1990). Inoltre, come sottolineato dai giudici di legittimità, se il rumore è causato dall'attività di terzi e supera la normale soglia di tollerabilità (art. 844 c.c.), i rimedi utilizzabili sono di natura civile e penale. Pertanto, chi si esercita al pianoforte costantemente rischia provvedimenti del giudice civile che, anche in via di urgenza, può imporre orari e porre un confine alla normale tollerabilità. Restando nel caso del pianoforte, per individuare la normale tollerabilità si possono utilizzare il limite di 40 decibel e il livello differenziale di 5 decibel tra il rumore ambientale e quello di fondo (Cass. III, n. 9434/2012: nella vicenda, i giudici di merito hanno imposto ai convenuti di suonare il pianoforte solo in determinati orari con contestuale condanna al risarcimento dei danni nella misura di circa 25 mila euro). In definitiva, il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma relativo, dovendosi aver riguardo al caso concreto con riferimento, tra l'altro, alle condizioni naturali e sociali dei luoghi e alle abitudini della popolazione; sicché, il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, è demandato al giudice di merito (Cass. II, n. 10735/2001: è stata ritenuta correttamente motivata la sentenza di merito che aveva accertato il superamento della normale tollerabilità in ragione di rumore provocato dal suono di pianoforte, di intensità superiore al limite di 3 decibel). L'amministratore può agire solo qualora nel ricorso venga prospettata la sussistenza di un pregiudizio incombente sul condominio in quanto tale L'amministratore di condominio non è legittimato ad intraprendere, in forza di delibera adottata a maggioranza, un giudizio di natura risarcitoria volto alla tutela del diritto alla salute dei condomini, rientrando tale diritto tra quelli esclusivi e personali (Trib. Napoli 29 giugno 1999). Diversamente, l'amministratore di condominio è legittimato a proporre ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per far cessare immissioni moleste solo qualora nel ricorso stesso venga prospettata la sussistenza di un pregiudizio incombente sul condominio in quanto tale, vale a dire sui beni di proprietà comune ex art. 1117 c.c. (Trib. Napoli 26 ottobre 1993). Il condomino turbato nel possesso del proprio appartamento, invece, in caso di immissioni di rumori intollerabili provenienti da parti comuni dell'edificio, può esperire azione di manutenzione contro il condominio in persona dell'amministratore (Pret. Roma 20 dicembre 1983). 3. Azioni processualiTutela stragiudiziale Il condomino dell'appartamento, sottostante ad un altro posto nello stesso edificio condominiale, contesta al vicino la costante emissione di rumori provenienti dal suono del pianoforte presente nell'appartamento, che nelle ore pomeridiane e notturne impedisce il riposo con il conseguente pregiudizio per la salute, ragione per cui, lo diffida dal proseguire in detta attività, preavvisandolo che ove non cessata immediatamente, lo costringerà a proporre ricorso d'urgenza al giudice competente. Funzione e natura del giudizio È un procedimento cautelare atipico, proposto in via d'urgenza dal condomino nei confronti del vicino per le immissioni rumorose del suono del pianoforte provenienti dall'appartamento di quest'ultimo, al fine di conseguirne l'immediata cessazione. Aspetti preliminari Mediazione Trattandosi di procedimento cautelare – sebbene con effetti anticipatori – non è necessario instaurare preventivamente il procedimento di mediazione, non essendo quest'ultimo condizione di procedibilità per le azioni proponibili in via d'urgenza dalla parte interessata, in questo caso il condomino interessato dall'attività pregiudizievole e dannosa posta in essere dal proprio vicino. Competenza Il Tribunale, ai sensi dell'art. 9 c.p.c., è il giudice competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice, e, in generale, per quelle di valore indeterminabile. Legittimazione Il condomino è legittimato a proporre l'azione cautelare con ricorso d'urgenza nei confronti del proprio vicino il cui pianoforte presente nell'appartamento causa costantemente emissioni rumorose, fonte di un imminente pregiudizio grave ed irreparabile per la salute. Profili di merito Onere della prova Il condomino deve provare che il suo vicino possiede il pianoforte dal quale provengono periodicamente le emissioni di rumore, e che quest'ultimo è effettivamente il soggetto al quale imputare la responsabilità di tale evento. Il medesimo ricorrente deve, altresì, allegare la prova delle emissioni rumorose nel mentre quest'ultime vengono generate dal suono del pianoforte. Contenuto del ricorso d'urgenza La domanda cautelare proposta in via d'urgenza assume la forma del ricorso, il quale, oltre a contenere le indicazioni di cui all'art. 125 c.p.c., deve altresì indicare il giudice dinanzi al quale l'azione è proposta; il nome, cognome, residenza e codice fiscale della parte ricorrente e del difensore, il quale deve anche indicare il numero di fax e l'indirizzo pec presso il quale intende ricevere le comunicazioni di cancelleria; il nome, cognome, codice fiscale, residenza, o domicilio o dimora della parte resistente; l'esposizione dei fatti integranti rispettivamente il fumus boni juris ed il periculum in mora, quest'ultimo, rilevante specificamente sotto l'aspetto del pregiudizio imminente ed irreparabile. In particolare, nel ricorso, da un lato, vanno allegati i fatti oggetto d'indagine da parte del giudice, in forma chiara e circostanziata come peraltro esige la recente riforma del processo civile, e, dall'altro, va specificato in cosa consiste per il ricorrente, il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per fare valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, a tale fine, indicando le circostanze sulla cui scorta verosimilmente il giudice adito potrebbe concedere la richiesta tutela cautelare in via d'urgenza. Il ricorso, unitamente alla procura alla lite, va sottoscritto dalla parte ricorrente e dal proprio difensore, quest'ultimo anche per autentica della sottoscrizione del suo cliente. Richieste istruttorie Il condomino può chiedere l'assunzione di informatori in persona dei restanti condomini dello stabile al fine di provare il fumus boni iuris riferito alla circostanza che dal suono del pianoforte posto nell'appartamento del vicino derivano le immissioni rumorose e che la proprietà da cui essi provengono è quella del condomino evocato in giudizio. È anche possibile allegare il verbale redatto dal personale di polizia eventualmente intervenuto sul posto occasionalmente o richiamato dai rumori, oppure su richiesta dello stresso ricorrente o di altri condomini. Infatti, poiché la soglia di normale tollerabilità si considera superata quando tra il rumore di fondo e quello misurato davanti ad un evento eccezionale supera i 3 decibel, il relativo controllo rientra nella competenza dell'Asl, dell'Agenzia regionale per l'ambiente, dei Nas o di altri enti o soggetti come la polizia locale, i quali sono chiamati a verificare se, effettivamente, la normale tollerabilità è stata superata. Il medesimo ricorrente deve, altresì, allegare alla prova del fumus – in relazione al quale può tornare utile ricorrere all'ausilio di una perizia fonometrica negli orari disturbanti – il connesso periculum in danno del medesimo condomino, attesa la necessità del contestuale riscontro di entrambi gli anzidetti presupposti per l'accoglimento dell'azione cautelare proposta in via d'urgenza. 4. ConclusioniIl condomino che intende agire nei confronti del vicino proprietario del pianoforte dal cui suono provengono le continue ed insopportabili emissioni di rumore, le quali hanno reso necessaria la proposizione del ricorso d‘urgenza al fine di conseguirne l'immediata cessazione, deve allegare l'esistenza dei presupposti occorrenti per la proposizione di tale azione, consistenti nel fumus e nel periculum derivante dalla condotta anzidetta, resa possibile per effetto del disinteresse e mancanza di responsabilità della parte resistente evocata dinanzi al giudice della cautela. In particolare, occorrerà dimostrare che il rumore emanato dal suono del pianoforte è in grado di generare una concreta situazione di pericolo alla salute delle persone presenti nell'appartamento della stessa parte ricorrente, durante il tempo occorrente per fare valere il diritto in via ordinaria, e di conseguenza il verificarsi di un pregiudizio imminente ed irreparabile in forza del quale, si giustifica il ricorso alla procedura d'urgenza. Il rumore, soprattutto quello persistente e continuativo di strumenti musicali il cui eco è rilevante come il pianoforte, può provocare un significativo turbamento del benessere psicofisico della persona che lo subisce nelle fasce orarie in cui normalmente quest'ultima è dedita al riposo. Tale situazione, generata dal suono di un pianoforte che superi il limite di normale tollerabilità, può causare un pregiudizio imminente ed irreparabile alla salute del ricorrente, il quale, può quindi chiedere al giudice di inibire alla parte resistente l'uso del pianoforte – in particolare, vietandolo in certi orari – fino a che non siano attuate le necessarie misure di insonorizzazione degli ambienti. Con questa azione, il giudice ordina al condomino-proprietario del pianoforte di cessare immediatamente l'attività fonte di pericolo per le persone presenti nell'appartamento sottostante del ricorrente. In particolare, con il provvedimento d'urgenza, il giudice, sulla scorta delle allegazioni di parte, nonché della documentazione planimetrica e fotografica prodotta dal medesimo ricorrente, può disporre un'inibitoria negativa, con la quale si limita l'uso del pianoforte nelle ore della giornata in cui non può arrecarsi disturbo al riposo e quindi alla salute del vicino. Al riguardo, va considerato che il limite di tollerabilità del rumore prodotto dal suono del pianoforte è parametrato alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona nella quale si verifica l'immissione rumorosa, per cui tale limite è di norma più basso in una zona in cui sono presenti abitazioni, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore (Cass. II, n. n. 3440/2011). Inoltre, con il medesimo provvedimento reso in forma di ordinanza, e su richiesta ad hoc del medesimo ricorrente, il magistrato può anche prevedere un'astreinte, vale a dire una sanzione pecuniaria per ogni giorno in cui non verrà rispettato il suddetto obbligo, la cui funzione è quella di quantificare in anticipo il danno prodotto alla parte istante. La tutela può estendersi anche a livello penale, ma, ai fini della configurabilità della fattispecie di reato di cui all'art. 659 c.p., è necessario che le emissioni rumorose siano tali da superare i limiti della normale tollerabilità anche in relazione alla loro intensità, in modo da recare pregiudizio alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di persone nel condominio, sebbene, trattandosi di una situazione generata da un pericolo presunto – ragione per cui non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone (Trib. Bari 24 settembre 2007) – la valutazione dell'entità del rumore va fatta in relazione alla sensibilità media dell'aggregato sociale nel cui ambito si verifica il suddetto evento (Cass. III, n. 3678/2006). In tale ottica, va considerato che il pregiudizio di cui si discorre può riguardare il vicino ricorrente che può essere non solo a fianco, ma anche colui che abita sopra od al piano inferiore dell'abitazione nella quale è presente il pianoforte il cui suono arreca disturbo alla quiete condominiale. I relativi accertamenti di fatto possono basarsi allegando le testimonianze delle persone presenti all'evento rumoroso, compresi gli stessi agenti di polizia eventualmente intervenuti in loco per redigere il verbale di constatazione e contestazione. |