Impianto non centralizzato di ricezione radiotelevisiva1. Bussole di inquadramentoInstallazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica L'art. 209 del d.lgs. n. 259/2003 – modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 207/2021, così come rettificato con Comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 febbraio 2022, n. 33, con decorrenza dal 9 febbraio 2022 – prevede che i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. Tuttavia, secondo la disposizione in commento, le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi. In tema, riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione di apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, i giudici hanno sottolineato che il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, poiché il diritto all'installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l'antenna (Cass. II, n. 9427/2009: nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di installazione dell'antenna sul lastrico solare di proprietà di un altro condominio, in quanto era possibile collocarla sul torrino scala condominiale). Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva in condominio Gli impianti TV non centralizzati sono disciplinati dal legislatore non solo per il loro corpo centrale ma per tutta la loro diramazione nella struttura dell'edificio condominiale sino ad arrivare all'utenza, cioè all'interno del singolo alloggio a cui servono. Nello specifico, il comma 1 dell'art. 1122-bis c.c. prevede che le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, ed i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze, possono essere realizzati in modo da recare il “minor pregiudizio” alle parti comuni ed alle unità immobiliari di proprietà individuale, con l'accortezza di tutelare comunque il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. Il Legislatore utilizza il termine “pregiudizio” e non danno, volendo far intendere che il pregiudizio deve essere minimo per il condominio. Poiché si esprime in termini di “minor pregiudizio”, sembra prevalere l'interesse del singolo all'impianto TV. L'unico limite che deve essere rispettato è il decoro architettonico (se quindi l'impianto deve essere collocato all'esterno del condominio, la sua collocazione non deve ledere l'armonia della facciata dello stabile). In questo modo, il servizio non centralizzato TV può essere realizzato dal singolo senza che vi possa essere una legittima opposizione da parte degli altri abitanti dell'edificio. La comunicazione del singolo condomino all'amministratore L'art. 1122-bis, comma 3, c.c. si preoccupa, poi, di regolamentare le ipotesi in cui le installazioni di impianti di ricezione radiotelevisiva e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte dei singoli, possano creare interferenze in ordine al godimento delle parti comuni dell'edificio ad opera degli altri partecipanti. In particolare, in tale circostanza, il Legislatore stabilisce che, qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato deve darne comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. Dunque, l'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al comma 5 dell'art. 1136 c.c. – ossia con il quorum delle innovazioni (maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi dell'edificio) – al fine di contemperare i contrapposti interessi, “adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio”. Diritto di accesso alle altre proprietà individuali Infine, l'art. 1122-bis, comma 4, c.c. prevede che l'accesso alle proprietà individuali non interessate all'impianto deve essere consentito al fine di permettere l'esecuzione dei lavori, ove necessario, sia per la progettazione, sia per la realizzazione delle opere. Anche la semplice “progettazione” dell'impianto impone agli altri condomini l'obbligo di aprire le porte del proprio alloggio. In caso di diniego di accesso, l'interessato può far intervenire l'amministratore o adire l'autorità giudiziaria. Poiché la possibilità del ricorso al giudice è sancita in termini generali, ci si domanda se, dove ricorrono i presupposti, si può arrivare a ammettere anche la richiesta di provvedimenti cautelari e d'urgenza. Rimangono ferme, dunque, le condizioni di operatività della previsione in oggetto, ben delineate dalla giurisprudenza, la quale, nell'applicare in via analogica il disposto del summenzionato art. 843 c.c., ha ammesso il passaggio attraverso la proprietà altrui finalizzato alla manutenzione ed alla riparazione dell'antenna, posta sul tetto dell'edificio, ma solo per il tempo strettamente necessario ai lavori, specie se mancava una via di accesso alternativa praticabile (Cass. II, n. 28234/2008). L'art. 1122-bis, comma 4, c.c. puntualizza, in fondo, che, comunque, “non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative”, nel senso che il singolo può provvedere alla loro realizzazione, a sue spese, senza il nulla osta assembleare, purché rispetti i limiti stabiliti nei capoversi precedenti. Anche in questa ipotesi, la previsione appare null'altro che un'applicazione delle norme generali di cui agli artt. 1102 e 1122 c.c., nel senso che, per quanto concerne le opere eseguite all'interno delle proprie unità abitative, nel previgente sistema, il singolo non doveva invocare alcuna autorizzazione, a meno che non si volesse far riferimento a quelle clausole regolamentari in forza delle quali l'esecuzione delle opere de quibus doveva ottenere il previo placet dell'assemblea o dell'amministratore, così ribadendo l'inefficacia sopravvenuta di queste limitazioni. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Il condominio, contrario all'antenna radiotelevisiva realizzata del singolo condomino sugli spazi comuni, può deliberare la rimozione?
Diritto di antenna dei singoli condomini Il c.d. diritto di antenna consiste nella possibilità di installare la propria antenna per la ricezione del segnale radiotelevisivo e tutti gli accessori connessi al suo funzionamento, su proprietà altrui o condominiale. Rappresenta un diritto soggettivo perfetto di natura personale in quanto conseguente al diritto di informazione del singolo. Siffatto diritto comprende anche la possibilità di accedere alla proprietà altrui per compiere i necessari interventi di manutenzione e riparazione degli impianti di ricezione senza che ciò arrechi danno alla proprietà altrui. In nessun caso, comunque, può essere impedito al singolo condomino di installare o mantenere un'antenna individuale, anche nel caso in cui sia presente un'antenna centralizzata. Le antenne, dunque, possono essere installate in qualunque parte dell'edificio, anche di proprietà altrui o comune, purché non rechino pregiudizio all'uso della proprietà altrui; non alterino la destinazione originaria del bene; preservino il decoro architettonico, la stabilità e la sicurezza dell'edificio. Nei limiti del rispetto di tali requisiti, i proprietari degli immobili le cui parti sono utilizzate per l'installazione delle antenne devono consentire l'accesso per la loro progettazione ed installazione e non possono opporsi al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto sia necessario (Trib. Castrovillari 7 agosto 2020). Tuttavia, il diritto in esame è condizionato alla comprovata necessità (App. Bari 29 aprile 2021). Installazione di antenna privata sul lastrico solare comune L'antenna è un diritto e la decisione di installarla non può essere subordinata all'approvazione dell'assemblea condominiale. Ed a maggior ragione l'amministratore non può opporsi, in quanto tale potere non rientra nelle sue facoltà. L'assemblea può solamente porre alcune limitazioni in ordine al collocamento dell'antenna ed anche il regolamento condominiale può disciplinare la disposizione delle antenne, purché non ne vieti l'uso. (Cass. II, n. 9393/2005: il diritto di ogni singolo condomino di installare l'antenna di ricezione televisiva sulla proprietà comune o esclusiva di altri condomini deve intendersi condizionato all'impossibilità per l'utente dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri). Pertanto, è nulla la deliberazione del condominio, con la quale viene disposta la rimozione dell'antenna parabolica, posta in opera da un condomino sul lastrico solare, perché contrastante con un complesso normativo che, ripetendo il proprio fondamento dal principio costituzionale di libertà di informazione, facoltizza il singolo condomino alla installazione dell'antenna medesima, con il solo limite che essa non arrechi pregiudizio all'uso del bene da parte degli altri condomini, né produca un qualsiasi, apprezzabile danno alle parti comuni (App. Perugia 1° luglio 2004). Dunque, è da ritenere consentita l'installazione di un'antenna ricetrasmittente sul tetto comune da parte di un singolo condomino radio amatore, a condizione che si verifichi in concreto che per le dimensioni dell'antenna in rapporto a quelle del tetto, o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non escluda per gli altri la possibilità di fare del tetto stesso analogo uso particolare (Cass. II, n. 5517/1998). Tale diritto (antenna ricetrasmittente per radioamatori), infine, trova il suo fondamento anche nell'art. 21 Cost., laddove viene tutelata la libertà di manifestazione del pensiero (Trib. Casale Monferrato 5 dicembre 1994). In definitiva, con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata né l'assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condominio all'uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso (Cass. II, n. 7825/1990). Passaggio all'interno di unità abitative ad opera di terzi per installazione e posa di antenna I singoli condomini non possono impedire il passaggio all'interno delle proprie unità abitative ad opera di terzi, ove risulti la necessità di accedervi per l'installazione e la posa dell'impianto d'antenna, ed analogo precetto è contenuto a carico dei condomini in generale nell'art. 1122-bis, ultimo comma, c.c. (Trib. Milano 26 febbraio 2015: secondo il giudicante, l'art. 1122-bis c.c., nel testo introdotto dalla recente riforma sul condominio, non sembra accordare all'assemblea alcun potere di veto nei confronti del condominio che voglia installare impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e ciò anche nel caso in cui le opere da realizzare richiedano la necessità di modificazioni di parti comuni, prescrivendo in tal caso la norma in commento, al comma 3, unicamente l'obbligo in capo al condomino che intenda porre in essere le relative opere di previa comunicazione del contenuto di esse all'amministratore ai fini della successiva convocazione dell'assemblea). Resta intesto che il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari, considerato che il diritto alla installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l'antenna (Cass. I, n. 16865/2017; Cass. II, n. 9427/2009; Cass. II, n. 9393/2005). Non può pretendersi l'installazione di una antenna amatoriale quando il condomino può provvedervi mediante l'utilizzo di beni propri o condominiali. La Corte di legittimità ha osservato che il diritto vantato dal condomino a tutela della libera manifestazione del proprio pensiero non comprende la facoltà di scegliere il sito preferito per allocarvi l'antenna. Esso va coordinato con l'effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza dei locatari o dei condomini e, quindi, con il dovere della proprietà servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo nel caso in cui non possa provvedere ai propri bisogni (Cass. II, n. 31101/2023). Rimozione dell'antenna in caso di pregiudizio all'estetica dell'edificio condominiale In àmbito condominiale deve ritenersi che ciascun condomino, ex art. 1102 c.c., è legittimato all'installazione di antenna sul terrazzo sia comune che eventualmente in aliena proprietà esclusiva, purché essa non determini danno alla struttura condominiale. A tal riguardo, anche l'eventuale pregiudizio all'estetica complessiva del fabbricato condominiale ovvero alla singola unità abitativa interessata che possa essere arrecato dall'apposizione di un tale strumento, deve ritenersi rientrare nel concetto di danno. In tale ipotesi, pertanto, e nel caso in cui sia possibile una diversa sistemazione (in posizione più defilata), va senz'altro ordinata la rimozione dell'antenna (Trib. Roma 25 luglio 2006). Invero, l'installazione di un'antenna parabolica di notevoli dimensioni sulla facciata di un condominio, essendo lesiva del decoro dell'edificio, è contraria ai canoni di utilizzo della cosa comune fissati dagli artt. 1102 e 1120 c.c. (Trib. Milano 25 ottobre 2001). Installazione di antenna satellitare sul proprio balcone L'installazione di un'antenna satellitare eseguita dal condomino sul proprio balcone non viola il divieto d'installazione posto dal regolamento condominiale, anche se il condominio è dotato di antenna centralizzata analogica, poiché la parabola per antenna satellitare si differenzia da quella analogica per la presenza di caratteristiche tecniche diverse che consentono la ricezione di un numero di canali (nazionali e non) sensibilmente superiore e offre una serie di servizi aggiuntivi rispetto ai normali impianti di ricezione TV (Trib. Napoli 17 maggio 2005). 3. Azioni processualiTutela stragiudiziale Il condomino comunica all'amministratore che la delibera con la quale è stata decisa dai condomini la rimozione dell'antenna radiotelevisiva ad uso personale precedentemente montata sul lastrico solare di proprietà comune è illegittima essendo stata adottata in assenza dei presupposti di legge, oltre ad essere lesiva del proprio diritto soggettivo, riassumibile nella libertà di installare un'antenna per la ricezione del segnale radiotelevisivo. Conseguentemente, viene portato a conoscenza dell'amministratore che in assenza di revoca della precedente delibera per effetto di altra di segno contrario previa rituale convocazione degli aventi diritto, sarà inevitabile per il medesimo condomino dissenziente procedere ad instaurare l'opposizione giudiziale, con possibile aggravio di costi. Funzione e natura del giudizio L'opposizione alla delibera, con cui si statuisce la rimozione dell'antenna radiotelevisiva personale di un condomino, avverso la quale il medesimo condomino agisce chiedendone l'annullamento, è un ordinario giudizio a cognizione ordinaria, la cui funzione è di invalidare la suddetta delibera, in quanto adottata senza il rispetto dei presupposti di legge, in violazione di un diritto soggettivo primario del suddetto opponente. Aspetti preliminari Mediazione La mediazione è uno strumento fortemente voluto dal legislatore prima in chiave alternativa al processo civile e successivamente al legislatore del PNRR in funzione complementare della giustizia civile, in entrambi i casi al fine di perseguire una finalità dichiaratamente deflattiva del contenzioso e, per tale ragione, è prevista obbligatoriamente quale condizione di procedibilità della domanda attorea ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 nella materia condominiale per le controversie previste dall'art. 71-quater disp. att. c.c., le quali si intendono quelle derivanti dalla violazione od errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del codice civile e degli artt. da 61 a 72 delle disposizioni di attuazione del codice civile. A seguito dell'entrata in vigore il 15 novembre 2023 del d.m. 24 ottobre 2023, n. 150, per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5 dell'art. 28 del citato d.m. n. 150/2023. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 16, comma 4, dello stesso art. 28 cit. In particolare, sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi: € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00; € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00; € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato. Sono inoltre dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi: € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio; € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 cit. L'onere di proporre la domanda di mediazione ex art. 71-quater disp. att. c.c. – sul quale recentemente il legislatore è intervenuto disponendo, all'art. 2 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, l'abrogazione dei commi 2, 4, 5 e 6, e stabilendo, al comma 3 della norma sopra citata, che le parole “previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice” siano sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dall'articolo 5 ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” – prima di intraprendere la strada giudiziale, grava sulla parte istante, dunque in questo specifico caso l'attore, ovvero la parte che impugna la delibera condominiale assumendone l'illegittimità. In questa particolare fattispecie, la mediazione può costituire un utile strumento per ricercare un'idonea soluzione ai rispettivi interessi contrapposti al di fuori del processo, ed in ogni caso prima ancora che quest'ultimo abbia inizio attesa l'obbligatorietà della stessa. Tuttavia, stante la non uniformità della giurisprudenza formatasi sulla questione concernente l'esatto dies a quo da considerare ai fini della sospensione del termine di trenta giorni per proporre l'impugnazione avverso la delibera, frutto della mancanza di una norma ad hoc di raccordo tra la previsione generale sull'obbligatorietà della mediazione in ambito condominiale e quella disciplinante la perentorietà del termine stabilito a pena di decadenza per l'impugnazione della delibera, sovente si verifica che la parte interessata decida di impugnare quest'ultima e successivamente, o contestualmente, di proporre l'istanza di mediazione. Competenza Il Tribunale, ai sensi dell'art. 9 c.p.c., è il giudice competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice e, in generale, per quelle di valore indeterminabile, come nel caso di impugnazione della delibera assembleare per conseguirne la dichiarazione giudiziale di annullabilità in quanto nella fattispecie, adottata senza il rispetto dei requisiti di legge, in quanto adottata in violazione di un diritto soggettivo primario del condomino avente ad oggetto il c.d. diritto di antenna. Legittimazione La legittimazione ad impugnare la delibera assembleare condominiale appartiene al condomino che abbia l'interesse ad agire, nella fattispecie, ravvisato nell'impugnazione della decisione di rimozione dell'antenna radiotelevisiva personale del condomino opponente in palese violazione del suo diritto soggettivo all'informazione. Profili di merito Onere della prova Il condomino, il quale intenda impugnare la delibera assembleare, ha l'onere di allegare le ragioni sulla cui scorta può addivenirsi alla declaratoria giudiziale di invalidità. Lo stesso opponente deve, quindi, assolvere all'onere di allegare tutte quelle circostanze, anche di mero fatto, che possano essere utili per confermare la propria tesi difensiva, volta a contrastare quanto deliberato in violazione del proprio diritto soggettivo all'installazione di un'antenna personale per la ricezione del segnale radiotelevisivo sul lastrico solare di proprietà comune. Contenuto dell'atto di citazione L'atto di citazione deve contenere la vocatio in jus del condominio in persona del suo amministratore pro-tempore – che, per effetto di quanto enunciato nell'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022, il termine in essa indicato è elevato a centoventi giorni liberi che necessariamente devono decorrere tra il giorno della notificazione dell'atto e quello dell'udienza di comparizione – e deve altresì contenere gli avvertimenti previsti espressamente dall'art. 163, comma 3, n. 3-bis), c.p.c. e, dunque, l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento; e, che in base al nuovo testo modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 149/2022, occorre indicare insieme al giorno dell'udienza di comparizione, anche l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ed a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In base al nuovo testo modificato dall'art. 7 del citato d.lgs. n. 149/2022, l'art. 163 c.p.c., al n. 4), deve contenere l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni. Nelle conclusioni dell'atto di citazione, la parte opponente dovrà enunciare distintamente le proprie richieste finalizzate all'annullamento della delibera condominiale impugnata. L'atto in parola va, quindi, sottoscritto dal difensore, e corredato della procura ad litem, contenente la sottoscrizione della parte autenticata dallo stesso difensore unitamente all'indicazione della documentazione ad esso allegata e notificato telematicamente – o in cartaceo laddove risulti sprovvisto di un valido indirizzo digitale attivo – all'amministratore pro-tempore del condominio. In particolare, l'attore, previo versamento del contributo unificato, sempre telematicamente, in base all'art. 165 c.p.c. – modificato anch'esso dall'art. 7 del d.lgs. n. 149/2022 – entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo ed il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura ed i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale, o indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica. Richieste istruttorie Il condomino può chiedere l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'amministratore in carica sulle posizioni articolate nella narrativa dell'atto di citazione con il quale ha impugnato la delibera, volte essenzialmente a confermare l'assunto secondo cui l'assemblea, decidendo senza il necessario rispetto dei presupposti previsti ex lege in ordine alla rimozione dell'antenna radiotelevisiva personale dell'opponente ha inammissibilmente violato un diritto soggettivo primario di quest'ultimo. Sulle stesse posizioni, l'istante può chiedere anche l'ammissione di una prova testimoniale a mezzo dei condomini, e può altresì produrre idonea documentazione volta a comprovare la fondatezza dell'opposizione proposta avverso la delibera assembleare 4. ConclusioniL'art. 209 del d.lgs. n. 259/2003 enuncia il c.d. diritto di antenna, in base al quale il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza del singolo condomino. In particolare, i fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in modo da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione, ed il proprietario è tenuto di conseguenza a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti anzidetti, senza che possa chiedere alcuna indennità. In buona sostanza, l'installazione dell'antenna singola è un vero e proprio diritto del condomino la cui esplicazione può prevedere la sua apposizione sulle parti comuni purché non arrechi danno e non pregiudichi il diritto degli altri condomini. Non a caso, l'art. 1122-bis c.c. prevede che le installazioni di antenne di proprietà di un singolo condomino per la ricezione del segnale radiotelevisivo ed i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze, vanno realizzati in modo da comportare il minore pregiudizio possibile alle parti comuni ed alle stesse unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico e l'estetica dell'edificio. È, dunque, evidente che, per effetto della citata disposizione normativa, deve ritenersi lecita, anche in presenza di un impianto radiotelevisivo comune, l'installazione di uno autonomo, di proprietà di un singolo condomino. Attualmente, il contenuto della suddetta disposizione è sostanzialmente enunciato nell'art. 1122-bis c.c. il quale consente all'assemblea di disciplinare, al ricorrere di determinate condizioni questa tipologia d'installazione, ma certamente non di vietarla ovvero di sottoporla ad una preventiva autorizzazione. Infatti, secondo l'art. 1122-bis c.c., soltanto nell'ipotesi in cui l'installazione dell'antenna renda necessaria l'esecuzione di modifiche alle parti comuni, il condomino deve darne preventiva comunicazione all'amministratore indicando il relativo contenuto ad hoc e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea se ritiene che i lavori per l'installazione dell'antenna privata del condomino richiedente comportino rilevanti modifiche alla res comune, con una maggioranza qualificata espressione dei voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio, può indicare modalità alternative di esecuzione od imporre idonee cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio. Tuttavia, quid juris se il condomino esegue i lavori comportanti modifiche alle parti comuni per l'installazione dell'antenna ad uso personale senza informare preventivamente l'amministratore? Ebbene, la norma da ultimo citata, al ricorrere di questa specifica ipotesi, da un lato, non enuncia una sanzione ad hoc nei confronti del condomino comportante – ad esempio l'obbligo della preventiva rimozione dell'antenna già installata dal medesimo condomino inadempiente – tenuto conto che, dall'altro, sempre in tale ottica, occorrerebbe comunque la dimostrazione preventiva del danno arrecato alla cosa comune, ravvisabile esclusivamente o nell'impossibilità degli altri condomini di farne un analogo utilizzo, ovvero nel pregiudizio arrecato alla sicurezza, stabilità od al decoro dell'edificio, il cui puntuale onere di allegazione grava sul condominio in persona del suo amministratore pro-tempore. |