Infiltrazioni nella proprietà esclusiva e l'attesa dell'esecuzione dei lavori legati al Superbonus1. Bussole di inquadramentoIl Superbonus Con il d.l. n. 34/2020, il Legislatore ha introdotto una nuova percentuale di detrazione del 110% (90% per il 2023, 70% per il 2024 e 65% per il 2025) nell'àmbito degli interventi per il risparmio energetico “qualificato” c.d. Ecobonus. Con tale manovra è stata incrementata l'aliquota della detrazione IRPEF spettante a fronte di specifici interventi. L'agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall'imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici. Il c.d. decreto Rilancio del 2020 ha innalzato l'importo della detrazione aprendo la possibilità di finanziare per intero la spesa per alcuni tipi di ristrutturazione mediante l'abbattimento delle imposte dovute allo Stato sull'IRPEF, purché gli interventi realizzino determinati standard di valorizzazione degli immobili. Accanto all'innalzamento della percentuale di spese detraibili, il decreto Rilancio ha previsto anche meccanismi di cessione del credito di imposta derivante dalle detrazioni, con possibilità di ottenere dall'impresa che esegue i lavori uno sconto in fattura pari all'intera somma dovuta, o di ottenere il finanziamento dei lavori dagli istituti di credito, mediante cessione del proprio credito di imposta. Il meccanismo è finalizzato a consentire il miglioramento degli edifici sul piano energetico o sismico, anche nel frequente caso in cui non si disponga della liquidità monetaria sufficiente per affrontare interventi generalmente costosi. Come regola di base, le tipologie di interventi che danno diritto all'agevolazione (art. 119 d.l. n. 34/2020) sono quelli aventi ad oggetto: l'efficientamento energetico per i quali è possibile attestare a fine lavori la riduzione di due classi energetiche dell'immobile interessato ai lavori; il consolidamento delle costruzioni realizzate nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e per i quali è possibile attestare la riduzione del rischio sismico (Super-sismabonus). La maxi detrazione, come si evince dalla lettura dello stesso art. 119 del decreto Rilancio, spetta solamente per quegli interventi puntualmente individuati dalla norma, e che possono essere suddivisi in due distinte categorie: la prima è rappresentata dai c.d. interventi principali o “trainanti”, ovvero interventi per i quali la detrazione spetta direttamente, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla legge; la seconda, invece, è quella relativa agli interventi definiti quali “trainati”, per i quali il Superbonus spetta solo se eseguiti congiuntamente con uno degli interventi trainanti. Presupposti per l'azione di danno temuto L'azione nunciatoria di danno temuto richiede che il bene pericoloso e quello minacciato appartengano a due diversi titolari. Conseguentemente, è ammissibile il ricorso ex art. 1172 c.c. proposto dalla proprietaria esclusiva di un garage, in relazione alle infiltrazioni derivate al solaio di copertura e ai muri perimetrali dello stesso a causa della cattiva manutenzione delle tubature condominiali del fabbricato sovrastante, di cui la ricorrente risulti, al contempo, condomina (Trib. Salerno 27 gennaio 2005). Inoltre, ai sensi dell'art. 1172 c.c., ciascun proprietario deve porre rimedio alla situazione di pericolo direttamente derivante dalla sua proprietà. I lavori da eseguire ex novo o di miglioramento delle proprie difese nel condominio non traggono origine da una situazione di pericolo derivante dalla proprietà degli appellanti, bensì sono la diretta conseguenza della particolare configurazione dello stato dei luoghi. Ciascun proprietario dovrà, quindi, sopportare i costi delle opere che sorgeranno sulle rispettive proprietà, quali obblighi ex art. 832 c.c. che limitano il contenuto della proprietà (App. Genova 12 febbraio 2021). 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
L'attesa dell'esecuzione dei lavori legati al Superbonus prevale rispetto alle opere di rifacimento del terrazzo per l'eliminazione delle infiltrazioni nella proprietà esclusiva?
L'attesa dell'esecuzione dei lavori legati al Superbonus prevale rispetto all'anticipazione delle spese per il ripristino del terrazzo In materia di condominio, in tema di risarcimento danni, la natura e la modesta entità dei danni sono tali da far propendere per l'assenza del presupposto del pregiudizio imminente e irreparabile, paventato dal sotto forma di danno o pericolo per la salute, diritto di per sé a contenuto e funzione non patrimoniale, e dunque non risarcibile per equivalente (Trib. Milano 23 febbraio 2022). In tale vicenda, un condomino lamentava di aver subìto all'interno del proprio soggiorno, infiltrazioni di acque meteoriche derivanti dal terrazzo sovrastante di proprietà esclusiva; per tali ragioni, l'amministratore incaricava una ditta per l'esecuzione di un intervento di impermeabilizzazione superficiale del terrazzo; tuttavia, in assemblea, durante l'esame del preventivo della ditta, la maggioranza optava per l'esecuzione di tali opere contestualmente ad ulteriori interventi tali da consentire al condominio l'accesso al Superbonus; a seguito di ciò, a causa della persistenza delle infiltrazioni, non ritenendo attendere l'esecuzione del Superbonus, con ricorso ex art. 700 c.p.c., il condomino aveva chiesto al giudice un intervento risolutivo; a questo proposito, secondo il giudicante, non era ragionevole immaginare di poter accelerare i tempi tecnici necessari per l'esecuzione delle opere Superbonus approvate; inoltre, lo stesso giudice notava come era evidente la non convenienza economica per il condominio di anticipare spese per il solo rifacimento del terrazzo in un contesto attuale dell'attività edilizia a Milano che vede numerose imprese già impegnate in plurimi lavori che beneficiano del Superbonus; di conseguenza, secondo il Tribunale, la probabile fondatezza della domanda del ricorrente doveva essere valutata in stretta connessione con l'effettiva gravità della situazione; per meglio dire, ad avviso del giudicante, la domanda – quanto al fumus bonis iuris – doveva essere respinta per difetto dei presupposti; oltre a ciò, la natura e la modesta entità dei danni erano tali da far propendere anche per l'assenza del presupposto del pregiudizio imminente e irreparabile, paventato dal ricorrente sotto forma di danno o pericolo per la salute; in conclusione, il ricorso è stato rigettato in quanto infondato. L'attesa dell'esecuzione dei lavori legati al Superbonus non prevale rispetto all'anticipazione delle spese per il ripristino del terrazzo Non costituisce una scusante per i danneggianti la prossima esecuzione delle straordinarie opere di ristrutturazione connesse al riconoscimento del Superbonus, dal momento che, in presenza di un pericolo accertato, la danneggiata non può certamente restare in attesa dell'approvazione di un più complesso progetto che investa l'intero fabbricato (Trib. Latina 21 dicembre 2021). Nella vicenda, una condomina adiva il Tribunale ex art. 1172 c.c. affermando di subire forti infiltrazioni di provenienza dal sovrastante lastrico di copertura, da cui erano derivanti danni; il condominio, a questo proposito, evidenziava l'impossibilità di intervenire perché il lastrico era di proprietà ed uso esclusivo di un Ente; poiché quest'ultimo aveva autorizzato l'amministratore ad effettuare i necessari sopralluoghi funzionali all'intervento richiesto, a seguito della verifica del tecnico era stata riscontrata la riconducibilità dei danni dell'appartamento ai fenomeni infiltrativi provenienti dal lastrico; nonostante ciò, il condominio e l'Ente erano rimasti inerti; per le ragioni esposte, la condomina aveva chiesto al Tribunale adito l'emissione dei provvedimenti necessari all'eliminazione della situazione di pericolo; costituendosi in giudizio, il condominio evidenziava che il successivo completamento dei sopralluoghi era funzionale ad un intervento di ristrutturazione complessivo (Superbonus) dell'intero immobile; nel corso del procedimento, era emerso che era necessario rifare la guaina di impermeabilizzazione della copertura e, visto il procedimento in corso, anche solo limitandosi alla zona potenzialmente pericolosa per l'appartamento della condomina definita “zona critica”; per le ragioni esposte, il Tribunale ha accolto il ricorso e, per l'effetto ha condannato il condominio e l'Ente, in solido, alla realizzazione, a proprie spese, delle opere indicate nell'elaborato realizzato dal c.t.u.). Infiltrazioni dal terrazzo di proprietà ed uso esclusivo Il permanere e persistere della presenza di infiltrazioni, quale situazione pregiudizievole, in assenza di esecuzione di interventi rivolti ad interrompere le percolazioni, realizza un peggioramento dei danni già rilevati, sino ad impedire un corretto utilizzo del locale commerciale, concretando i requisiti di cui all'art. 1172 c.c. (Trib. Lamezia Terme 28 novembre 2022). Nella specie, il proprietario di un locale, concesso in locazione ed adibito a ristorazione, posto all'interno di un edificio, aveva promosso ricorso ex art. 1172 c.c. contro il proprietario dell'appartamento ubicato al piano superiore al suo ed in corrispondenza dello stesso, dopo il verificarsi di copiose infiltrazioni sul soffitto del di lui immobile ed aver inutilmente avanzato diffida e solleciti formali per la eliminazione delle stesse senza ottenere alcun riscontro; nel giudizio, il ricorrente aveva lamentato che il fenomeno delle infiltrazioni era ascrivibile alla mancanza di interventi di manutenzione nell'immobile sovrastante, disabitato ed anche in stato di protratta incuria, per cui chiedeva che venisse risolta la causa delle stesse mediante l'emanazione di provvedimento urgente atto alla loro definitiva risoluzione mediante l'individuazione delle opere necessarie da eseguire in ragione della situazione di pericolo determinata dal procrastinarsi di detta situazione che avrebbe potuto comportare il crollo del solaio. 3. Azioni processualiTutela stragiudiziale Un condomino comunica all'amministratore del condominio la riscontrata insorgenza di fenomeni infiltrativi in danno alla sua proprietà esclusiva, provenienti dal sovrastante lastrico di copertura dello stabile, per effetto dell'omessa manutenzione, ragione per cui, non potendo attendere il successivo completamento dei sopralluoghi e delle restanti attività funzionali ad un intervento di ristrutturazione complessivo dell'intero immobile mediante la procedura del Superbonus, lo invita ad attivarsi quanto prima atteso che, in difetto, sarà costretto a tutelare l'integrità del cespite esperendo l'azione di danno temuto con possibile aggravio di spese. Funzione e natura del giudizio È un rimedio processuale avente ad oggetto specifico la tutela del bene di proprietà esclusiva dal pericolo minacciato da una cosa già esistente, proposto da un condomino nei confronti dell'amministratore di condominio che ha omesso la manutenzione del lastrico di copertura dell'edificio causa di infiltrazioni all'immobile sottostante di proprietà esclusiva del medesimo condomino danneggiato. Aspetti preliminari Mediazione La mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 28/2010 non si applica nei procedimenti aventi natura cautelare qual è l'azione di danno temuto. Competenza Il Tribunale, ai sensi dell'art. 9 c.p.c., è il giudice competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice, e, in generale, per quelle di valore indeterminabile. Legittimazione Il condomino è legittimato attivo nell'azione di danno temuto proposta nei confronti dell'amministratore di condominio che ha omesso la manutenzione del lastrico di copertura dell'edificio condominiale sovrastante l'immobile di proprietà esclusiva, per prevenire i danni derivanti dalle infiltrazioni alla proprietà esclusiva del medesimo condomino. Profili di merito Onere della prova Il condomino deve provare che l'amministratore del condominio ha omesso la manutenzione ordinaria e/o straordinaria del lastrico e che le precarie condizioni dello stesso si prestano a favorire il fenomeno infiltrativo in danno dell'immobile sottostante di proprietà esclusiva del medesimo condomino, allegando in atti di causa la suddetta prova, costituente la ragione della proposta azione di danno temuto. Contenuto del ricorso di danno temuto L'azione di danno temuto ex art. 1172 c.c. assume la forma del ricorso, il quale, oltre a contenere le indicazioni di cui all'art. 125 c.p.c., deve altresì indicare il giudice dinanzi al quale l'azione è proposta; il nome, cognome, residenza e codice fiscale della parte ricorrente e del difensore, il quale deve anche indicare il numero di fax e l'indirizzo pec presso il quale intende ricevere le comunicazioni di cancelleria; il nome, cognome, codice fiscale, residenza, o domicilio o dimora della parte resistente; l'esposizione dettagliata dei fatti integranti la turbativa del possesso. In particolare, nel ricorso, da un lato, vanno allegati i fatti oggetto di indagine da parte del giudice, in forma chiara e circostanziata come peraltro esige la recente riforma del processo civile, e, dall'altro, va specificato in cosa consiste il dedotto periculum a fondamento dell'azione di danno temuto per il ricorrente, a tale fine, indicando le circostanze sulla cui scorta verosimilmente il giudice adìto potrebbe concedere la richiesta tutela. Il ricorso, unitamente alla procura alla lite, va sottoscritto dalla parte ricorrente e dal proprio difensore, quest'ultimo anche per autentica della sottoscrizione del suo cliente. Richieste istruttorie Il condomino, unitamente alla produzione di materiale fotografico, può chiedere l'assunzione di informatori in persona degli altri condomini dello stabile condominiale al fine di provare il fatto costituente la dedotta azione di danno temuto, nella fattispecie, integrata dalle infiltrazioni provenienti dal cattivo stato di manutenzione del lastrico condominiale sovrastante l'immobile di proprietà del medesimo condomino danneggiato, e di conseguenza, la richiesta di ripristino dello status quo ante. Lo stesso ricorrente deve allegare la natura condominiale del lastrico interessato dall'azione di nunciazione, a tale fine, producendo la relativa documentazione. 4. ConclusioniNel caso oggetto del presente scenario, occorre effettuare una valutazione dei contrapposti interessi riferibili da un lato, a quello del condomino la cui proprietà esclusiva è esposta al danneggiamento in itinere per effetto delle infiltrazioni derivanti dal lastrico e dall'altro, a quello della restante compagine condominiale inerente il coordinamento delle attività necessarie per l'utile completamento della pratica del Superbonus, per ristrutturare l'intero stabile, la quale, non può sic et simpliciter essere ritenuta prevalente, dal momento che, in presenza di un pericolo accertato, il condomino danneggiato non può restare in attesa dell'approvazione di un più complesso progetto che investa l'intero fabbricato. Conseguentemente, se l'antigiuridicità posta a base del ricorso ex art. 1172 c.c. si manifesta nella colpa del soggetto nel cui potere è posta la res fonte dell'evento pregiudizievole lamentato dal ricorrente, appare evidente come una corretta manutenzione avrebbe evitato ab origine la creazione della situazione dannosa, atteso che è l'inerzia del convenuto ad avere permesso l'insorgenza del pericolo, che sarebbe stato evitabile attraverso l'esercizio della vigilanza sulla stessa res. In tale ottica, premesso che anche nell'ipotesi in cui il lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino dalle infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario esclusivo del lastrico in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio, perché la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni ed all'assemblea dei condomini di provvedere alle relative opere di manutenzione, un'eventuale concorso di responsabilità del condominio e del custode, escluderebbe comunque qualsiasi rilevanza giuridica degli sviluppi legati al progetto concernente la fruizione del Superbonus. Ciò per effetto dell'insorgenza in atto del fenomeno infiltrativo, le cui conseguenze non possono attendere il completamento di un iter particolarmente complesso – e sotto taluni aspetti anche aleatorio – concernente la volontà dei condomini tendente alla realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione interessanti l'intero immobile attraverso la fruizione del Superbonus. In tale ottica, va opportunamente valutata la probabile fondatezza della domanda del ricorrente in stretta connessione con l'effettiva gravità della situazione, atteso che la domanda va accertato uno stato di degrado intollerabile nei locali del danneggiato, unitamente alla stessa natura ed entità dei danni al fine di stabilire se siano tali da fare propendere per l'esistenza o meno dl un pregiudizio imminente ed irreparabile, paventato dal ricorrente sotto forma di danno oppure ad esempio, di pericolo per la salute, diritto di per sé a contenuto e funzione non patrimoniale, e dunque non risarcibile per equivalente. Ciò significa che, in base alle emergenze documentali, occorre che per effetto delle infiltrazioni provenienti dal lastrico l'appartamento del ricorrente risulti totalmente insalubre, causa di pregiudizio all'integrità psicofisica attestato da idonea certificazione medica. La stessa gravità del fenomeno infiltrativo lascia aperta la porta alla valutazione di misure di tamponamento, che sebbene provvisorie, possono risultare idonee ad evitare nuovi fenomeni infiltrativi fino all'esecuzione delle opere definitive di impermeabilizzazione da eseguire nel contesto di altri lavori inerenti al completamento della pratica riguardante il Superbonus. |