Il TAR Lazio ribadisce la priorità di trattazione del ricorso principale rispetto all'incidentale
19 Maggio 2023
All'esito di una gara comunitaria a procedura aperta, la seconda graduata impugnava l'aggiudicazione. L'amministrazione regionale e la controinteressata si costituivano in giudizio, mentre l'aggiudicataria proponeva ricorso incidentale.
Il collegio preliminarmente ha affrontato la questione relativa all'ordine di trattazione del ricorso principale, in uno con i motivi aggiunti proposti, e del gravame incidentale.
A tal fine ha richiamato il vincolante principio sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza 5 settembre 2019, pronunciata nella causa C-333/18, secondo cui, a prescindere dal numero dei concorrenti e dall'ordine di esame dei “gravami incrociati escludenti”, il ricorso principale deve essere sempre e comunque esaminato nel merito, in quanto - anche se l'offerta del ricorrente principale sia giudicata irregolare - l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe constatare l'impossibilità di scegliere un'altra offerta regolare e procedere di conseguenza all'indizione di una nuova procedura di gara.
Detto altrimenti, se il ricorso dell'offerente non prescelto fosse giudicato fondato, l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti della procedura e di avviare una nuova procedura di affidamento, in considerazione del fatto che le restanti offerte regolari non corrispondono sufficientemente alle attese dell'amministrazione stessa.
Ne consegue che – non potendo l'accoglimento del gravame incidentale determinare l'improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale, in caso di fondatezza dell'incidentale, la titolarità dell'interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale – il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale.
Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l'aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all'accoglimento del ricorso incidentale. |