Codice di Procedura Penale art. 439 - [Richiesta di giudizio abbreviato] 1 2 .


[Richiesta di giudizio abbreviato]12.

 

[1] Articolo abrogato dall'art. 28 l. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo dell'articolo era il seguente: "1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all'atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. - 2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422".

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 1992, n. 23 , ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 "nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice ". Precedentemente, La Corte costituzionale, con sentenza 15 febbraio 1991, n. 81,  ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice ".

Inquadramento

Articolo abrogato dall'art. 28 l. 16 dicembre 1999, n. 479V. commento sub art. 438.

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