La cessione del quinto prosegue in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore

La Redazione
05 Giugno 2023

Nell'ambito di un ricorso ex art. 67 CCII, il Tribunale si pronuncia sulla richiesta, avanzata dal ricorrente, di disporre la cessazione di tutte le trattenute in essere sul trattamento pensionistico, evidenziando una novità rispetto alla disciplina dettata sul punto dalla L. 3/2012.

Un consumatore – nella specie, una pensionata – depositava presso il Tribunale di Roma un ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII. Con tale ricorso, la ricorrente chiedeva, tra l'altro, al Giudice, la cessazione di tutte le trattenute, a qualsivoglia titolo, in essere sul proprio trattamento pensionistico.

Il Giudice, dichiarando di non poter accogliere la richiesta, motivava così tale rifiuto:

dalla mancata riproduzione nel CCII del disposto di cui all'art. 12bis comma 7 legge 3/2012 (che equiparava il decreto di omologazione al pignoramento) e dalle previsioni contenute nell'art. 67 comma 3 CCII si evince come rimanga efficace la cessione del quinto dello stipendio (o del trattamento pensionistico) operata dal debitore e come il creditore falcidiato possa percepire direttamente l'importo a lui dovuto nei limiti della falcidia prevista nel piano tramite per l'appunto la corresponsione diretta di una quota del trattamento retributivo (o pensionistico), di talché quando sia raggiunta la percentuale di soddisfacimento prevista l'effetto della cessione verrà meno e la quota disponibile tornerà a disposizione della procedura, come anche la quota prevista nel piano per il soddisfacimento di detto debitore”.

Ritenuta, per il resto, l'ammissibilità di proposta e piano, il Giudice si pronunciava con decreto ai sensi dell'art. 70 commi 1 e 4 CCII.



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