Regolamento del CNDCEC sulla formazione degli elenchi degli esperti indipendenti ex art. 13, comma 3, CCII
07 Giugno 2023
Il nuovo regolamento, adottato nella seduta del 24 maggio 2023 e sostitutivo di quello del 27 ottobre 2021, dà attuazione alle disposizioni del CCII in tema di formazione dell'elenco degli esperti indipendenti.
Con l'art. 1, ai sensi dell'art. 13 comma 3 CCII, viene disposta la formazione, presso le CCIAA di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, di un elenco di esperti, nel quale possono essere inseriti coloro che dimostrino le condizioni descritte dalla medesima norma. Sempre all'art. 1 viene costituita la commissione, presso ciascuna CCIAA di capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al comma 6 dell'art. 13 CCII. Tale commissione ha il compito di nominare l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale Viene poi precisato che l'iscrizione all'elenco degli esperti indipendenti è altresì subordinata, ai sensi dell'art. 13 comma 4 CCII, al possesso della specifica formazione prevista con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato il 21 marzo 2023 (che si allega). Proprio di tale obbligo formativo tratta l'art. 3 del Regolamento che, richiamando le disposizioni di cui alla Sezione IV del suddetto decreto, precisa che la formazione corrisponde a 55 ore diversamente articolate per temi e minimo di ore. A questo proposito, l'art. 7 descrive minuziosamente le caratteristiche e il contenuto che la formazione obbligatoria deve presentare, distinguendo i diversi argomenti ed indicando, per ciascuno, la relativa durata.
L'art. 2 descrive il corredo documentale che deve accompagnare la domanda di inserimento nell'elenco degli esperti indipendenti, da presentarsi all'Ordine territoriale di appartenenza, precisando infine che la domanda, unitamente alla documentazione indicata al primo comma, potrà essere presentata, entro il 15 giugno di ciascun anno, all'Ordine territoriale di appartenenza.
L'art. 5 stabilisce che l'Ordine territoriale – che ai sensi dell'art. 4 è responsabile per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico, nonché per il trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del Codice di protezione dei dati personali e che si avvale degli uffici per le attività di istruttoria delle richieste e per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti – riceve la domanda di iscrizione e verifica la completezza della stessa e della documentazione di cui all'art. 2. Il termine (decorrente dalla presentazione della domanda completa) per la deliberazione da parte del Consiglio dell'Ordine è di 30 giorni. In caso di esito positivo della verifica, viene disposta la trasmissione dei nominativi di coloro che risultano essere in possesso dei requisiti alla CCIAA competente (capoluogo di regione o delle province autonome di Trento e Bolzano) e ne viene data comunicazione all'iscritto. Laddove la domanda non sia corredata dalla documentazione suddetta, il Consiglio dell'ordine respinge, sempre nel termine di 30 giorni, la domanda dell'iscritto, il quale potrà ripresentare la domanda per una nuova istruttoria e verifica.
Ai sensi dell'art. 6, l'Ordine comunica tempestivamente alla CCIAA l'adozione dei provvedimenti di sospensione e radiazione nei confronti dei propri iscritti, nonché l'intervenuta loro cancellazione dall'Albo.
Infine, il CNDCEC ha diffuso, insieme al regolamento, anche il modello di domanda di iscrizione all'elenco (qui allegato), come definito alla luce delle precisazioni contenute nel decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 21 marzo 2023.
Si rimanda al Regolamento allegato per una lettura completa. |