Legittimazione attiva per la proposizione di una class action pubblica

Redazione Scientifica
12 Giugno 2023

Un'associazione di consumatori che proponga una class action pubblica, disciplinata dal d.lgs. 198/2009, deve dimostrare di rappresentare una categoria di utenti determinata ed omogenea.

Il Consiglio di Stato, nel condividere la soluzione interpretativa prospettata dal giudice di prima istanza, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a ricorrere dell'Associazione di consumatori appellante, la quale non ha dimostrato di essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante, omogeneo e differenziato in capo ad una categoria di utenti, nominativamente individuati, con indicazione per ciascuno di essi del titolo e dell'oggetto dell'azione.

La disciplina della c.d. class action pubblica, recata dal d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, dispone, infatti, che sono legittimati ad agire i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei che abbiano subito una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, a seguito di violazioni di obblighi connessi all'erogazione di servizi, ovvero della mancata emanazione entro i termini di atti amministrativi generali obbligatori.

Tanto premesso, deve ritenersi preclusa la legittimazione a proporre l'azione per l'efficienza di cui al d.lgs. n. 198/2009 da parte di una associazione che non dimostri di rappresentare una classe “determinata ed omogenea” di "utenti e consumatori".

Invero, la legittimazione delle associazioni alla proposizione dell'azione per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni va sempre verificata in concreto, caso per caso, in relazione alla natura e alla tipologia dell'interesse leso, al fine di accertare se l'ente ricorrente sia statutariamente deputato alla tutela di quello specifico interesse "omogeneo per una pluralità di utenti e consumatori".

Pertanto, la valutazione concreta di tale legittimità impone la verifica, a fronte di una specifica eccezione di difetto della condizione dell'azione, dell'esistenza effettiva di tale situazione, con la conseguenza che le associazioni sono legittimate a proporre il ricorso per l'efficienza solo quando dimostrano di rappresentare adeguatamente tale interesse, così che l'interesse, precedentemente diffuso, si personalizza nell'associazione, trasformandosi in un interesse collettivo.

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