L'Adunanza plenaria dispone la restituzione degli atti alla Sezione remittente, in caso di omesso preventivo esame di tutti i motivi di ricorso

Redazione Scientifica
15 Giugno 2023

La sezione remittente è tenuta, di regola, a scrutinare tutti i motivi del ricorso e, solo all'esito, rivolgersi all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

La controversia trae origine dal ricorso avanti al TAR di una società mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, per l'annullamento del verbale della commissione di gara che dichiarava il costituendo RTI privo del requisito dell'attestazione SOA, del quale erano in possesso solo le società mandanti, della nota del responsabile del procedimento di non ammissione del raggruppamento alla gara, nonché della parte del bando di gara che stabiliva il possesso del predetto requisito.

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che il bando di gara prevedesse il possesso dell'attestazione SOA per tutte le imprese del RTI. Nel giudizio di appello la ricorrente deduceva l'illegittimità dell'esclusione e in subordine dubitava della compatibilità delle disposizioni interne con quelle comunitarie, che, in conformità al principio del favor partecipationis, impongono di evitare la restrizione dei requisiti di partecipazione. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Quindi, la società mandataria ha proposto il ricorso per revocazione deducendo tre errori revocatori della sentenza in appello e la sezione ha ritenuto di rimettere la questione alla Plenaria con riferimento ad uno dei motivi di ricorso proposti.

Ciò premesso in fatto, l'Adunanza Plenaria ha rilevato che, benché il ricorso si componesse di tre motivi di revocazione, l'ordinanza di rimessione recava l'esame solo del primo errore revocatorio, ritenendo che la censura sullaconformità delle norme nazionali, applicate dalla stazione appaltante nell'elaborazione del bando di gara, con quelle comunitarie, non fosse stata esaminata dal giudice.

Prosegue l'Adunanza plenaria che sulla scorta dei principi generali, di cui alla propria sentenza 27 aprile 2015, n. 5, il giudice deve esaminare e pronunciarsi su tutti i motivi di ricorso e le domande di annullamento, nel rispetto del principio generale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, disciplinato dall'art. 112, c.p.c.

Nondimeno, in assenza di esplicita graduazione dei motividella parte ricorrente, il giudice può stabilire l'ordine di esame dei motivi e delle domande di annullamento, secondo la radicalità del vizio e del rapporto logico e diacronico delle censure dedotte, a tutela dell'interesse legittimo e della legalità dell'interesse pubblico, che caratterizzano l'oggetto del giudizio impugnatorio. In tal modo, osserva l'Adunanza Plenaria, è “possibile che, in taluni ben delimitati casi, l'esame del giudice si arresti prima di aver esaurito l'intero compendio delle censure (o delle domande) proposte”.

Ad avviso del Collegio, nel caso di specie, l'ordinanza di rimessione ha sottoposto i quesiti senza il preventivo e necessario scrutinio del secondo e terzo motivo di ricorso per revocazione, dai quali avrebbe dovuto iniziare l'esame. Ciò perché l'eventuale accoglimento di uno, o di entrambi i motivi non scrutinati, avrebbe comportato la superfluità della pronuncia sul primo motivo dal quale è conseguita la rimessione all'Adunanza Plenaria.

Pertanto, l'Adunanza Plenaria ha restituito, senza esaminare i quesiti formulati, gli atti alla Sezione remittente per l'esame del secondo e terzo motivo di ricorso per revocazione; solo laddove sarà accertata la loro inammissibilità o infondatezza, la Sezione competente potrà valutare l'ammissibilità e la fondatezza del primo motivo del ricorso per revocazione.

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